Regolamento (UE) 2016/1739
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1739 della Commissione, del 29 settembre 2016, recante duecentocinquantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone e entità soggette al congelamento di capitali e risorse economiche. La modifica deriva dalla cancellazione, decisa dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU il 24 settembre 2016, di due persone fisiche dall’elenco. Di conseguenza, il regolamento UE sopprime le rispettive voci dall’elenco sanzionatorio europeo. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco UE delle persone soggette a congelamento di capitali e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con cancellazione di due persone fisiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità iscritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, relativo alle misure restrittive nei confronti di soggetti associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE in conseguenza di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 settembre 2016. Le modifiche hanno efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1739 della Commissione: cancellazione di due nominativi dall’elenco sanzionatorio ONU/UE
Il regolamento interviene sul sistema di misure restrittive previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, che attua nell’Unione il congelamento di capitali e risorse economiche nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Il provvedimento recepisce l’aggiornamento deciso il 24 settembre 2016 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, eliminando due persone fisiche dall’elenco UE.
Finalità e base normativa
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. I considerando precisano che l’allegato I di tale regolamento contiene l’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche; poiché l’ONU ha cancellato due persone fisiche dal proprio elenco, occorreva adeguare conseguentemente l’elenco dell’Unione.
Contenuto della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nella soppressione, dall’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, delle due voci inserite nella sezione "Persone fisiche":
- Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr, con numerosi alias, indicato con residenza in Yemen, dati anagrafici e identificativi, e con data di designazione 24.8.2010;
- Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed, con numerosi alias, indicato con precedente indirizzo in Libia, dati anagrafici e identificativi, e con data di designazione 15.9.2011. La soppressione comporta che tali soggetti non risultano più inclusi nell’elenco UE delle persone sottoposte a congelamento ai sensi del regolamento richiamato.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di due voci dall’elenco delle "Persone fisiche" soggette a misure restrittive.
Cancellazione di due persone fisiche dall’elenco sanzionatorio
L’allegato sopprime le voci relative a Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr e Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed, con i rispettivi alias e dati identificativi riportati nell’elenco originario. Per entrambe le persone è indicata anche la data di designazione ai fini dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2002.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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