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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1792

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1792 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che sostituisce gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza

Normativa europea32016R1792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativi alle procedure di insolvenza, di liquidazione e ai curatori, incorporando le modifiche notificate da Slovacchia e Polonia. L'atto ha natura meramente tecnica e di coordinamento, ma è essenziale perché determina quali procedure nazionali rientrano nel campo di applicazione del regime europeo di insolvenza. L'entrata in vigore è immediata, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Sostituzione degli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 per aggiornare l'elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori riconosciuti a livello UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 in materia di procedure di insolvenza, con effetto sugli elenchi nazionali delle procedure e dei professionisti indicati negli allegati A, B e C. Partecipano all'adozione e all'applicazione il Regno Unito e l'Irlanda; la Danimarca non partecipa, non è vincolata e non è soggetta all'applicazione del regolamento. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento degli allegati, senza modificare la disciplina sostanziale del regolamento originario.

Sostituzione degli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1792 interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 1346/2000 in materia di procedure di insolvenza. La sua funzione è esclusivamente aggiornativa: sostituisce gli allegati che individuano, per ciascuno Stato membro, le procedure nazionali di insolvenza, le procedure di liquidazione e i curatori/professionisti ai quali si applica il regime europeo.

Finalità e contesto normativo

Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono essenziali per delimitare, in concreto, l'ambito operativo della disciplina europea dell'insolvenza, poiché associano le denominazioni nazionali alle categorie definite dall'articolo 2 del regolamento originario. Il presente regolamento recepisce le notifiche effettuate da Slovacchia e Polonia nel 2015, ritenute conformi ai requisiti previsti dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, e aggiorna di conseguenza gli elenchi allegati.

Ambito di applicazione territoriale e partecipazione degli Stati

L'atto si applica agli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000. I considerando chiariscono che Regno Unito e Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione del regolamento, in quanto già vincolati dal regolamento base. La Danimarca è espressamente esclusa, non partecipando all'adozione e non essendo vincolata né soggetta all'applicazione, in forza del protocollo n. 22.

Contenuto dell'intervento normativo

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. I nuovi elenchi riportano, per ciascuno Stato membro, le procedure considerate procedure di insolvenza, le procedure di liquidazione e i soggetti qualificabili come curatori ai fini del regolamento europeo.

In particolare:

  • l'allegato A aggiorna le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000;
  • l'allegato B aggiorna le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c);
  • l'allegato C aggiorna i curatori di cui all'articolo 2, lettera b).

Effetti pratici dell'aggiornamento

L'aggiornamento degli allegati incide sulla qualificazione, ai fini del diritto UE, delle procedure nazionali e dei professionisti dell'insolvenza. Per gli operatori italiani, ciò è rilevante perché la disciplina del regolamento 1346/2000 si applica alle procedure elencate negli allegati e ai curatori designati, con effetti sul riconoscimento e sul coordinamento transfrontaliero delle procedure di insolvenza.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati A, B e C

L'articolo 1 dispone che gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 siano sostituiti dal testo allegato al regolamento di esecuzione. In tal modo vengono aggiornati gli elenchi delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), delle procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), e dei curatori di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento originario.

Aggiornamento delle notifiche nazionali

I considerando indicano che Slovacchia e Polonia hanno notificato alla Commissione, rispettivamente il 28 ottobre e il 4 dicembre 2015, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000. Le modifiche risultano conformi ai requisiti del regolamento originario e già in vigore a livello nazionale.

Partecipazione di Regno Unito, Irlanda e posizione della Danimarca

Il regolamento precisa che Regno Unito e Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e partecipano quindi all'adozione e all'applicazione del presente atto. La Danimarca, ai sensi del protocollo n. 22, non partecipa all'adozione, non è vincolata e non è soggetta all'applicazione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materieinsolvenzacooperazione giudiziaria civilediritto societarioprocedura civile

Testo integrale

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