Provvedimento del 16/12/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina l’applicazione delle norme fiscali sui fondi immobiliari, distinguendo tra fondi istituzionali e non istituzionali, il regime per le partecipazioni rilevanti oltre il 5%, l’imposta sostitutiva del 5%, la liquidazione dei fondi e gli obblighi di comunicazione e versamento delle SGR e degli intermediari depositari.
Modalità di attuazione del regime fiscale dei fondi immobiliari ex art. 32 D.L. 78/2010
Modalità di attuazione del regime fiscale dei fondi immobiliari ex art. 32 D.L. 78/2010
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce le modalità applicative delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5 dell’articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. Le istruzioni riguardano la qualificazione degli investitori istituzionali, il trattamento fiscale delle partecipazioni rilevanti nei fondi non istituzionali, l’imposta sostitutiva del 5 per cento, la liquidazione dei fondi e gli obblighi dichiarativi e di versamento.
Fondi istituzionali
Per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più soggetti rientranti tra gli investitori istituzionali indicati nel comma 3 dell’articolo 32, continuano ad applicarsi in ogni caso le disposizioni fiscali previste per i fondi immobiliari in materia di imposizione diretta, IVA e imposte indirette, richiamate dagli articoli 6, 8 e 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351.
Tra gli investitori istituzionali esteri di cui alla lettera f) rientrano:
- Stati ed enti pubblici esteri;
- altri soggetti corrispondenti a quelli italiani indicati nelle lettere b), c), d) ed e), purché assoggettati a forme di vigilanza prudenziale.
La vigilanza prudenziale sussiste quando:
- l’avvio dell’attività è soggetto ad autorizzazione preventiva;
- l’esercizio dell’attività è sottoposto continuativamente a controlli obbligatori previsti dalla normativa vigente nello Stato estero di residenza.
La verifica della vigilanza prudenziale deve essere effettuata con riferimento al soggetto investitore oppure al soggetto che ne cura la gestione. A tal fine la SGR o l’intermediario depositario acquisiscono un’attestazione rilasciata dalle competenti autorità estere, dalla quale risulti il requisito della vigilanza.
Per gli investitori di cui alla lettera g), il provvedimento chiarisce che si tratta delle società residenti in Italia che, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, perseguono finalità mutualistiche e possono svolgere attività anche verso terzi non soci nei limiti della disciplina civilistica.
La lettera h) ricomprende i veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti di cui alle lettere da a) a g). Tali veicoli possono essere costituiti in Italia o all’estero; se esteri, devono autocertificare di essere costituiti in un Paese o territorio incluso nella cosiddetta "white list" di cui all’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR. In attesa del relativo decreto, si fa riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche o integrazioni.
La partecipazione degli investitori istituzionali nel veicolo in misura superiore al 50 per cento può essere diretta o indiretta; nel secondo caso occorre considerare l’effetto demoltiplicatore della partecipazione indiretta.
Regime fiscale speciale delle partecipazioni rilevanti in fondi non istituzionali
Per i fondi non istituzionali, il comma 3-bis dell’articolo 32 prevede che, per le partecipazioni superiori al 5 per cento detenute da soggetti diversi da quelli elencati nel comma 3, i redditi del fondo rilevati nei rendiconti di gestione siano imputati per trasparenza ai partecipanti, in proporzione alla quota detenuta.
La percentuale di partecipazione va rilevata al termine del periodo d’imposta. Se a tale data la partecipazione risulta superiore al 5 per cento, il partecipante scomputa in dichiarazione annuale la ritenuta prevista dall’articolo 7 del D.L. n. 351/2001 applicata dalla SGR o dall’intermediario depositario.
I redditi imputati per trasparenza sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, poiché derivano dalla partecipazione a un organismo di investimento collettivo del risparmio.
La loro determinazione varia a seconda del soggetto partecipante:
- per i partecipanti che non esercitano attività d’impresa, si escludono dal risultato della gestione i proventi e gli oneri da valutazione; l’eventuale risultato negativo è irrilevante. In caso di cessione della quota, il costo fiscale è aumentato dei redditi imputati per trasparenza;
- per i partecipanti che esercitano attività d’impresa, si escludono i proventi e gli oneri da valutazione; rilevano le eventuali perdite attribuite dal fondo. In caso di cessione della quota, il costo fiscale è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati per trasparenza.
Per i redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR corrisposti dal fondo a soggetti non residenti, si applica in ogni caso una ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento al momento della corresponsione, con le modalità dell’articolo 7 del D.L. n. 351/2001.
Se il soggetto non residente è residente in un Paese con convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, si applica l’eventuale aliquota ridotta prevista dall’articolo 11 della Convenzione conforme al modello OCSE.
Se il soggetto non residente rientra nell’elencazione del comma 3 dell’articolo 7 del D.L. n. 351/2001, si applica il regime di non imponibilità, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione. Si tratta in particolare di:
- fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list;
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Per i soggetti di cui alla lettera a), la qualificazione va verificata sulla base della normativa vigente nello Stato estero di istituzione e della assimilabilità delle finalità di investimento a quelle dei soggetti italiani analoghi; è inoltre necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo, sull’organismo o sul soggetto incaricato della gestione.
Il regime di non imponibilità non spetta per le partecipazioni detenute in via mediata.
Imposta sostitutiva del 5 per cento
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento, prevista dal comma 4-bis dell’articolo 32, è dovuta dai soggetti diversi da quelli elencati nel comma 3 che, alla data del 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento.
L’imposta è dovuta anche da chi, pur avendo superato la soglia del 5 per cento al 31 dicembre 2010, abbia successivamente ceduto in tutto o in parte la partecipazione.
Non è dovuta se il fondo era di nuova istituzione e alla data del 31 dicembre 2010 non era ancora operativo.
La base di calcolo è il valore medio delle quote possedute nel periodo d’imposta 2010, risultante dalla relazione semestrale, dal rendiconto annuale e dagli eventuali prospetti periodici di distribuzione relativi a tale periodo.
Il valore fiscale riconosciuto delle quote è pari al costo di sottoscrizione o di acquisto, oppure, se maggiore, al valore che ha concorso alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva. Le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote, determinate con riferimento a tale valore fiscale riconosciuto, sono fiscalmente irrilevanti.
Per i partecipanti residenti e non residenti che detengono quote superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, i proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 e corrisposti nei periodi d’imposta successivi non sono tassati fino a concorrenza dell’ammontare già considerato nella base imponibile dell’imposta sostitutiva del 5 per cento.
Liquidazione del fondo
Per i fondi diversi da quelli istituzionali nei quali almeno un partecipante, diverso da quelli indicati nel comma 3, deteneva alla data del 31 dicembre 2010 quote superiori al 5 per cento, la SGR può deliberare la liquidazione del fondo entro il 31 dicembre 2011.
In caso di liquidazione deliberata entro tale termine:
- la SGR deve comunque prelevare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 7 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto al 31 dicembre 2010;
- sui risultati della gestione realizzati dal 1° gennaio 2011 fino alla conclusione della liquidazione si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 7 per cento;
- sui proventi erogati ai partecipanti fino alla chiusura della liquidazione non si applica la ritenuta di cui all’articolo 7 del D.L. n. 351/2001, fino a concorrenza dell’ammontare già assoggettato a tassazione in capo al fondo;
- gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare, compiuti a seguito delle delibere adottate entro il 31 dicembre 2011, scontano le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale.
Comunicazioni dei dati da parte delle SGR
Le SGR e gli intermediari depositari devono comunicare nella dichiarazione del sostituto d’imposta:
- i dati relativi ai partecipanti, compresi quelli indicati nel comma 3 dell’articolo 32;
- per ciascun periodo d’imposta, i dati dei soggetti che al 31 dicembre detengono una quota superiore al 5 per cento nei fondi immobiliari;
- l’ammontare dei redditi imputati per trasparenza.
Versamenti
Per le modalità di versamento delle imposte sostitutive derivanti dai commi 4-bis e 5 dell’articolo 32 si rinvia alla risoluzione n. 119/E del 9 dicembre 2011, che ha istituito i relativi codici tributo.
È inoltre previsto che il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva del 5 per cento, con scadenza ordinaria al 16 dicembre 2011, possa essere effettuato entro e non oltre il 16 gennaio 2012, con applicazione dei soli interessi e senza sanzioni, tenuto conto delle condizioni di obiettiva incertezza della disciplina.
Motivazioni del provvedimento
Il provvedimento spiega che le modifiche introdotte all’articolo 32 del D.L. n. 78/2010 incidono sull’assetto normativo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
Per i fondi non istituzionali con partecipazioni rilevanti si applica un trattamento fiscale speciale in capo ai partecipanti oltre la soglia del 5 per cento, fondato sull’imputazione per trasparenza dei redditi del fondo.
Lo stesso comma 4-bis introduce un’imposta sostitutiva del 5 per cento sul valore medio delle quote detenute al 31 dicembre 2010.
Il comma 5 consente alla SGR di deliberare la liquidazione dei fondi immobiliari con un assetto partecipativo non conforme a quello dei fondi istituzionali e con almeno un partecipante oltre il 5 per cento; in tal caso è dovuta un’imposta sostitutiva del 7 per cento sul valore netto del fondo al 31 dicembre 2010 e, fino alla conclusione della liquidazione, sui risultati di gestione dal 1° gennaio 2011 si applica una ulteriore imposta sostitutiva del 7 per cento.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), e 73, comma 4;
- lo Statuto dell’Agenzia delle entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
- il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, articolo 2, comma 1;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Come disciplina normativa di riferimento richiama:
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 32.
Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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