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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18572/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, aggravato dalla minorata difesa. La difesa ha dedotto: (1) nullità della vocatio in ius per l'appello e violazione del termine minimo di comparizione di 40 giorni; (2) assenza dell'elemento psicologico (dolo) e quindi mancata sussistenza del reato; (3) omessa motivazione circa l'aggravante contestata, mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che il termine di 40 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. non fosse applicabile perché l'atto d'appello era depositato il 22/02/2024 (la nuova disciplina si applica solo alle impugnazioni proposte dal 10/07/2024). Ha inoltre qualificato come mera irregolarità (non nullità) la modalità cautelativa di notifica presso il difensore, non avendo il ricorrente dimostrato alcun pregiudizio, e rilevando la comparizione effettiva. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico: la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la versione tardiva e poco credibile dell'imputato in virtù degli elementi circostanziali. Quanto all'aggravante, la Cassazione ha confermato che l'uso di strumenti di pagamento dematerializzati e la prenotazione da remoto hanno favorito la consumazione del reato e giustificano l'aggravante per minorata difesa; le circostanze attenuanti generiche e la doglianza di eccesso di pena sono state respinte per assenza di elementi favorevoli e per il significativo pregresso criminale dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che il termine di 40 giorni per la comparizione in appello introdotto dal d.lgs. n.150/2022 è applicabile solo alle impugnazioni proposte dal 10/07/2024; quindi non si applica al caso con atto depositato il 22/02/2024.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notifica effettuata 'cautelativamente' anche al difensore è stata ritenuta una irregolarità non espressamente sanzionata con nullità; rileva l'assenza di concreto pregiudizio per l'imputato.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    L'aggravante per minorata difesa è stata applicata perché l'uso di denaro dematerializzato e la prenotazione da remoto hanno reso impossibile verifiche dell'identità, favorendo la commissione del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sanzione economica e condanna alle spese a carico del ricorrente per l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

Massime di principio

  • Le irregolarità formali nella notifica non determinano automaticamente la nullità dell'atto: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dall'imputato.
  • Le nuove disposizioni procedurali (es. termini di comparizione) si applicano solo alle impugnazioni proposte dopo la data di efficacia normativa indicata; occorre verificare la data di deposito dell'atto.
  • Argomentazioni introdotte tardivamente in appello (soprattutto versioni difensive formulate solo in quella sede) sono valutate con scetticismo e richiedono elementi probatori solidi per modificare la decisione di merito.
  • L'utilizzo di strumenti di pagamento dematerializzati e operazioni effettuate da remoto può giustificare l'applicazione dell'aggravante per minorata difesa quando rendono impossibile controlli di identità e facilitano la frode.
  • La mancanza di elementi nuovi o positivi a sostegno delle attenuanti generiche e l'esistenza di un significativo pregresso criminale rendono difficoltosa l'accoglienza della richiesta di attenuazione della pena.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile e condannare al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda il ricorrente quando il ricorso è manifestamente infondato o sorretto da profili di colpa nella condotta processuale.

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