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Sentenza

Sentenza del 03/05/2017 n. 1634 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Sottoscrizione - Omissione - Nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato due cartelle di pagamento, per complessivi 65.934,50 euro, deducendo la mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento, la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000, il difetto di sottoscrizione, l'insufficiente motivazione e l'erronea determinazione delle somme iscritte a ruolo. In appello hanno contestato anche la motivazione della sentenza di primo grado. La Commissione ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata indicazione del responsabile e alla sottoscrizione, ma ha accolto quelle concernenti la motivazione del calcolo degli interessi e delle somme accessorie.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto integralmente il ricorso. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il gravame solo parzialmente: ha escluso che la mancata sottoscrizione del funzionario rendesse invalide le cartelle, poiché l'atto era comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente. Ha inoltre ritenuto non invalidante la mancata indicazione del responsabile del procedimento, trattandosi di ruoli consegnati prima del 10 giugno 2008. Tuttavia, ha rilevato un difetto di motivazione per la mancata indicazione del dettaglio del calcolo degli interessi e, conseguentemente, delle relative sanzioni. Le cartelle sono state quindi annullate limitatamente agli interessi, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 97 della Costituzione

    È stato invocato dai contribuenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ma la censura non ha determinato l'annullamento delle cartelle.

  • Art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000

    Richiamato per sostenere l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento. La sua omissione non è stata ritenuta causa di nullità per cartelle relative a ruoli consegnati prima del 10 giugno 2008.

  • Art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; tale modello non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente che l'atto sia riferibile all'organo titolare del potere di emissione.

  • Legge n. 212/2000, principio di motivazione degli atti tributari

    La motivazione della cartella deve consentire al contribuente di comprendere non solo le somme principali, ma anche i criteri di calcolo degli interessi e degli ulteriori compensi richiesti.

  • Cassazione civile, sentenza n. 9872 del 13 maggio 2016

    Ha affermato che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità della cartella per ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente al 10 giugno 2008.

  • Cassazione civile, sentenza n. 25773 del 5 dicembre 2014

    L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

    La sottoscrizione non costituisce requisito invalidante quando l'atto è comunque chiaramente riconducibile all'amministrazione competente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4757 del 27 febbraio 2009

    Conferma che la cartella, predisposta secondo il modello ministeriale, non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'esattore.

  • Cassazione civile, sentenza n. 7056 del 2016

    L'obbligo di motivazione della cartella comprende l'indicazione e la comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione materiale del funzionario non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se l'atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente e conforme al modello previsto.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento deve essere valutata in base alla disciplina applicabile e alla data di consegna del ruolo; per i ruoli anteriori al 10 giugno 2008, secondo l'orientamento richiamato, non comporta di per sé la nullità.
  • Una cartella deve esporre in modo comprensibile il calcolo delle somme richieste, inclusi interessi e compensi di riscossione. L'assenza di tale dettaglio può comportare l'annullamento parziale degli importi non adeguatamente motivati.
  • L'annullamento può essere limitato alle sole voci prive di motivazione, senza travolgere l'intera cartella o il tributo principale.
  • Chi contesta una cartella dovrebbe distinguere i vizi formali non invalidanti, come la mera assenza della firma, dai vizi sostanziali di motivazione e quantificazione, che possono incidere concretamente sulla validità delle singole componenti del debito.

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