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Sentenza

Sentenza del 03/05/2017 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Brescia

TASSA AUTOMOBILISTICA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione del credito erariale relativo alla tassa automobilistica. In particolare, si discute del momento iniziale da cui decorre il termine triennale di prescrizione e del termine applicabile quando la pretesa tributaria sia stata oggetto di un accertamento divenuto definitivo.

La decisione

La prescrizione triennale non decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in applicazione dell'art. 3 del d.l. 2/1986. Tuttavia, se il credito è stato formalmente accertato e l'accertamento è divenuto definitivo, la relativa riscossione è soggetta al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né individua espressamente la parte vittoriosa.

Norme richiamate

  • Art. 3 del decreto-legge 2/1986

    La prescrizione decorre dall'inizio dell'anno successivo.

    Per la tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione del credito erariale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui era previsto il pagamento, e non dalla mera scadenza del termine di pagamento.

  • Art. 2946 del codice civile

    Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

    Quando la pretesa relativa alla tassa automobilistica è stata accertata con un atto divenuto definitivo, il credito può essere riscosso entro il termine ordinario decennale, in luogo del termine triennale applicabile alla pretesa non definitivamente accertata.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione della tassa automobilistica occorre individuare anzitutto l'anno di riferimento e calcolare il termine triennale a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • La notifica di un atto validamente impugnabile può incidere sul decorso della prescrizione; se l'accertamento diventa definitivo, il credito è soggetto al termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
  • È necessario distinguere tra una tassa non ancora definitivamente accertata, soggetta in via ordinaria alla prescrizione triennale, e un credito risultante da accertamento definitivo, per il quale opera la prescrizione decennale.
  • Per stabilire se la pretesa sia prescritta bisogna esaminare tutte le notifiche e gli eventuali atti interruttivi, verificandone sia la validità sia la data.

Testo integrale

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