Sentenza del 03/05/2017 n. 700 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito d'impresa - Perdite su crediti - Deducibilità - Certezza e precisione - Art. 101, comma 5, TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, nell'anno d'imposta 2007, di perdite su crediti vantati verso G. S.r.l., successivamente fallita nel 2008. Secondo l'Ufficio, nel 2007 non sussistevano elementi certi e precisi comprovanti l'inesigibilità definitiva dei crediti, sicché la deduzione avrebbe potuto essere effettuata soltanto nel 2008, anno del fallimento. La società e i soci sostenevano invece che l'insolvenza e l'inefficacia delle azioni di recupero fossero già sufficientemente dimostrate nel 2007.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento e il recupero a tassazione delle perdite dedotte nel 2007. Il Collegio ha stabilito che le preoccupazioni sulla solvibilità del debitore e i tentativi di recupero non erano sufficienti, in assenza di documentazione specifica, a provare la definitiva inesigibilità del credito. La perdita è stata ritenuta concretizzata soltanto nel 2008, con il fallimento della debitrice. È stata invece accolta la domanda incidentale della società sull'ammissibilità del ricorso, ritenendo che la violazione dei termini del reclamo ex art. 17-bis non comportasse la perdita del diritto di agire in giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 101, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi conoscitivi "certi e precisi"
La deduzione fiscale richiede elementi oggettivi e documentati che dimostrino la definitiva inesigibilità del credito. Non sono sufficienti mere difficoltà finanziarie, preoccupazioni sulla solvibilità del debitore o generici tentativi di recupero.
Art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992
La violazione dei termini relativi all'attivazione del reclamo non determina, secondo la pronuncia e il richiamo alla Corte costituzionale n. 98/2014, la perdita del diritto del contribuente di proporre ricorso e di ottenere una decisione giudiziale.
Artt. 39, comma 1, e 38, D.P.R. 600/1973
Sono state richiamate come basi normative dell'accertamento del reddito d'impresa e della conseguente ripresa fiscale.
Corte costituzionale, sentenza n. 98/2014
È stata richiamata per escludere che il mancato rispetto dei termini del reclamo comporti la perdita del diritto di agire in giudizio.
Massime di principio
- La perdita su crediti è deducibile nell'esercizio in cui l'inesigibilità diventa oggettivamente certa e precisamente documentata, non necessariamente nel primo momento in cui emergono difficoltà economiche del debitore.
- La dichiarazione di fallimento costituisce normalmente un elemento forte per individuare l'anno di deducibilità, soprattutto quando non siano state prodotte prove anteriori altrettanto decisive.
- Per dimostrare l'inesigibilità anticipata è opportuno conservare e produrre documentazione puntuale, come incarichi ad agenzie di recupero, esiti infruttuosi delle procedure esecutive, atti giudiziari o concorsuali, comunicazioni del debitore e accordi o rinunce al credito.
- La prosecuzione dei rapporti commerciali e delle forniture al debitore può essere valutata come indice della permanenza di una ragionevole aspettativa di pagamento e quindi come elemento contrario alla definitiva inesigibilità.
- La mera insolvenza di fatto, il ritardo nei pagamenti o l'inefficacia di iniziative informali non bastano, da soli, a soddisfare il requisito della certezza e precisione previsto dall'art. 101, comma 5, TUIR.
- In materia di reclamo tributario, l'inosservanza dei relativi termini non dovrebbe automaticamente impedire l'accesso alla tutela giurisdizionale, ferma restando la necessità di verificare la disciplina applicabile ratione temporis.
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