Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 5293/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune di San Cipriano d’Aversa, recante la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026, nella parte in cui attribuisce i voti, il seggio e proclama eletto il candidato Coppola Armando, candidato nella lista n.2 “Sanciprianesi Uniti”, in luogo della candidata Martinelli Iolanda, candidata nella medesima lista; 2) del verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio della sezione n. 6, nella parte in cui sono stati attribuiti illegittimamente due preferenze al candidato Coppola; 3) del verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio della sezione n. 7, nella parte in cui non è stata attribuita una preferenza alla candidata Martinelli; 4) se e per quanto occorra, della delibera (ignoti numero di prot. e data) del Consiglio Comunale di San Cipriano d’Aversa, di convalida degli eletti; 5) di tutti gli atti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, se ed ove, ritenuti lesivi.

Giustizia amministrativa202603918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di San Cipriano d’Aversa, nonché verbali di scrutinio delle sezioni 6 e 7 e, ove occorra, delibera di convalida degli eletti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ricorrente ha impugnato la proclamazione del candidato Coppola, ultimo degli eletti nella lista n. 2 con 521 preferenze, mentre ella ne aveva ottenute 520, chiedendo la correzione del risultato e l’attribuzione del seggio. Ha contestato: i) l’assegnazione al controinteressato, nella sezione 6, di una preferenza riportata su una scheda votata per la lista n. 3, in violazione dell’art. 57 del d.P.R. 570/1960; ii) la convalida, sempre nella sezione 6, della seconda preferenza su una scheda della lista n. 2 recante i cognomi di due candidati uomini, in violazione dell’art. 71, comma 5, del d.lgs. 267/2000; iii) la mancata attribuzione alla ricorrente, nella sezione 7, di una preferenza che, secondo la ricorrente, era a lei riferibile. Con ricorso incidentale il controinteressato ha contestato: iv) l’annullamento, nella sezione 8, di una preferenza validamente espressa a suo favore; v) l’attribuzione alla ricorrente, nella sezione 6, di una preferenza asseritamente illeggibile; vi) l’attribuzione alla ricorrente, nella sezione 13, di altre due preferenze che sarebbero state assegnate nonostante l’indecifrabilità dei segni grafici.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle contestazioni elettorali e ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. affidata al Prefetto di Caserta, da svolgere in contraddittorio, con avviso alle parti almeno cinque giorni prima dell’inizio. Il verificatore dovrà acquisire verbali, tabelle di scrutinio e plichi delle schede delle sezioni 6, 7, 8 e 13; aprire i plichi alla presenza delle parti intervenute, estrarre e descrivere analiticamente le sole schede oggetto di specifiche censure, documentarle fotograficamente e procedere all’eventuale riconteggio. La relazione, corredata dai verbali e dalle copie conformi dei documenti esaminati, dovrà essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza; il termine può essere prorogato su richiesta motivata. Il Collegio ha respinto le eccezioni della ricorrente principale sull’irricevibilità e sull’inammissibilità del ricorso incidentale: per il termine si applicano l’art. 42, comma 1, e il termine dimidiato del rito elettorale ex art. 130, comma 10, c.p.a.; il ricorso incidentale può introdurre censure ulteriori relative anche a sezioni diverse, purché notificato alla controparte. Ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni sostitutive di cittadini presenti allo scrutinio costituissero principi di prova idonei ad attivare i poteri istruttori, pur in assenza di contestazioni verbalizzate. La verificazione resta circoscritta alle schede specificamente contestate e non può diventare un riesame generale dello scrutinio. È stata disposta un’anticipazione di € 1.500,00 per il compenso del verificatore, a carico pro quota di entrambe le parti salvo conguaglio finale; il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, c.p.a.

    l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale sollevata dalla parte ricorrente non ha pregio, trovando applicazione al caso di specie l’art. 42, comma 1, c.p.a., con l’applicazione del termine dimidiato previsto per il rito elettorale dall’art. 130, comma 10, c.p.a., posto che l’interesse a proporre il gravame incidentale è dipeso dalla proposizione del ricorso principale;

    L’azione incidentale, sorta in conseguenza della proposizione del ricorso principale nel rito elettorale, è soggetta al termine dimidiato previsto dall’art. 130, comma 10, c.p.a., in applicazione dell’art. 42, comma 1, c.p.a.

  • art. 130, comma 10, c.p.a.

    l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale sollevata dalla parte ricorrente non ha pregio, trovando applicazione al caso di specie l’art. 42, comma 1, c.p.a., con l’applicazione del termine dimidiato previsto per il rito elettorale dall’art. 130, comma 10, c.p.a., posto che l’interesse a proporre il gravame incidentale è dipeso dalla proposizione del ricorso principale;

    Nel giudizio elettorale il termine per il ricorso incidentale è dimidiato quando il relativo interesse dipende dalla proposizione del ricorso principale.

  • art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    in sintesi la ricorrente lamenta: i) nella sez. 6, l'illegittima attribuzione al controinteressato del voto di preferenza recato da una scheda votata per la lista n. 3 e riportante il cognome del candidato controinteressato, in asserita violazione dell'art. 57 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 che rende inefficaci le preferenze per candidati compresi in lista diversa da quella votata;

    La norma è invocata per sostenere che la preferenza espressa per un candidato appartenente a una lista diversa da quella votata è inefficace; l’ordinanza non decide nel merito la relativa contestazione.

  • art. 71, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    in sintesi la ricorrente lamenta: ii) nella sez. 6, l'illegittima convalida, da parte del Presidente di seggio, della seconda preferenza espressa su una scheda votata per la lista n. 2 recante il cognome di due candidati di sesso maschile, in asserita violazione dell'art. 71, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, in caso di espressione di due preferenze, ne impone la riferibilità a candidati di sesso diverso a pena di annullamento della seconda;

    La disposizione è richiamata per la regola secondo cui, quando sono espresse due preferenze, queste devono riferirsi a candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda è annullata; la questione è lasciata impregiudicata.

  • art. 66 c.p.a.

    ai fini del decidere, si rende necessario disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. in contraddittorio di tutte le parti costituite - previo avviso alle stesse da comunicarsi almeno 5 giorni prima dell’avvio delle operazioni - da affidarsi al Prefetto di Caserta, con facoltà del medesimo di delegare funzionari in servizio presso la Prefettura;

    La verificazione è disposta per acquisire e descrivere in contraddittorio le schede e i documenti elettorali specificamente contestati, così da fornire al Collegio gli elementi istruttori necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Nel contenzioso elettorale, dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da rappresentanti di lista o da cittadini che abbiano assistito direttamente allo scrutinio possono costituire un principio di prova sufficiente ad attivare i poteri istruttori del giudice anche quando le contestazioni non siano state verbalizzate.
  • Il verbale sezionale fa fede delle circostanze di fatto in esso rappresentate e può essere contestato quanto a tali circostanze mediante querela di falso; la mancata verbalizzazione di anomalie, tuttavia, non prova legalmente la regolarità di quanto non risulta rappresentato nel verbale.
  • Il ricorso incidentale elettorale può ampliare il thema decidendum introducendo vizi ulteriori delle operazioni elettorali, anche relativi a sezioni non censurate nel ricorso principale, purché sia notificato alla controparte.
  • La verificazione nel giudizio elettorale deve restare circoscritta alle schede oggetto di specifiche censure e non può essere utilizzata per ottenere un riesame generale delle operazioni di scrutinio.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.