Circolare numero 36 del 13-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina gli adempimenti conseguenti alla soppressione, dal 10 gennaio 1998, dei servizi di cassa degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, inclusi gli Uffici del Registro, per il pagamento di alcune sanzioni amministrative non collegate a omissioni contributive. Vengono richiamate le indicazioni del Ministero delle Finanze, distinguendo tra periodo definitivo e transitorio, con istruzioni operative per le Sedi INPS su modulistica, codici da utilizzare, soggetti abilitati alla riscossione e scadenze di applicazione. Restano ferme le vecchie modalità per i casi in cui il pagamento era previsto mediante versamento su c/c postale della Sede INPS.
Sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981: nuove procedure di riscossione e versamento dopo la soppressione delle casse degli Uffici del Registro
Sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981 e nuove procedure di riscossione dopo la soppressione delle casse degli Uffici del Registro
La circolare disciplina l’adeguamento delle procedure di riscossione e versamento delle sanzioni amministrative interessate dalla soppressione dei servizi di cassa degli Uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate, compresi gli Uffici del Registro. L’intervento operativo riguarda solo i casi in cui, secondo le precedenti istruzioni, il pagamento doveva essere eseguito presso l’Ufficio del Registro; restano invece ferme le modalità già previste per i versamenti su conto corrente postale della Sede INPS competente.
Presupposto normativo e ambito di applicazione
La modifica discende dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Dal 10 gennaio 1998 risultano soppressi i servizi di cassa degli Uffici finanziari dipendenti dal Dipartimento delle Entrate, tra i quali gli Uffici del Registro, che gestivano anche entrate di competenza di Ministeri ed Enti diversi dal Ministero delle finanze.
La circolare precisa che la nuova regolamentazione riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative per le quali era in origine previsto il pagamento presso l’Ufficio del Registro; non incide sulle procedure già disciplinate per i versamenti sul c/c postale della Sede INPS territorialmente competente.
Interventi del Ministero delle Finanze
Sul tema intervengono la circolare ministeriale n. 327/E del 24 dicembre 1997 e il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1997, che approva i modelli e le modalità di riscossione delle entrate già affidate ai servizi di cassa soppressi.
Secondo le indicazioni ministeriali, la riscossione è affidata ai concessionari del servizio riscossione, alle banche e all’Ente poste. Quest’ultimo, in attesa dell’attivazione di sportelli automatizzati, opera mediante il servizio dei conti correnti postali, accreditando le somme versate al conto del concessionario.
Periodo definitivo: modalità ordinarie
Nel regime definitivo l’Ente che emette l’atto di contestazione o l’ordinanza-ingiunzione deve allegare un modello di pagamento in triplice copia, già compilato nelle parti essenziali. Il modello può fungere sia da distinta di versamento sia da delega bancaria.
L’Ente deve indicare:
- il concessionario competente alla riscossione;
- i dati anagrafici del versante;
- il codice fiscale;
- il codice alfanumerico identificativo dell’Ente;
- la causale di versamento;
- gli estremi dell’atto di riferimento, con anno e numero;
- il codice tributo;
- l’importo da pagare, suddiviso per codice tributo;
- il totale complessivo.
L’atto deve anche precisare che, se il pagamento avviene tramite conto corrente postale intestato al concessionario, le informazioni richieste devono essere riportate nel bollettino previsto dal decreto dirigenziale.
Per l’INPS:
- il codice Ente è Gxx, con xx sostituito dalla sigla automobilistica della provincia;
- il codice tributo è GxxT, con analoga sostituzione della sigla provinciale.
Per la causale di versamento è indicata la sigla PA, riferita a processi verbali di constatazione, di accertamento o ordinanze di pagamento emessi da altri Enti. Gli importi devono essere compilati cumulando in un’unica voce le quote degli scopritori, le spese di notifica e ogni altra somma spettante a soggetti diversi dall’Ente beneficiario.
Periodo transitorio
Per consentire l’adeguamento delle amministrazioni interessate, il Ministero ha previsto una fase transitoria. Sugli atti emessi e notificati dopo la circolare ministeriale va apposto un timbro che orienti il contravventore non più all’Ufficio del Registro, ma al concessionario o alla banca.
Il contribuente deve presentarsi con copia dell’atto, da consegnare allo sportello. Il modello di versamento, denominato "Modello di pagamento: tasse, imposte indirette, sanzioni e altri codici", deve essere compilato con:
- dati anagrafici del versante;
- codice identificativo dell’Ufficio del Registro competente, secondo l’elenco allegato al decreto dirigenziale;
- estremi dell’atto o del documento, con anno e numero;
- codice tributo 666T, denominato "entrate relative ad atti (processi verbali, ordinanze, ecc.) emessi da Enti e da Ministeri diversi dal Ministero delle finanze";
- importo complessivamente dovuto.
Se il versamento avviene presso la banca, questa trasmette la documentazione al concessionario competente entro dieci giorni successivi alla decade di ricevimento. Entro i tre giorni successivi il concessionario riversa le somme alla contabilità speciale. Entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, il concessionario trasmette agli Uffici del registro le copie degli atti e un prospetto riepilogativo contenente somma lorda incassata, commissione trattenuta e netto destinato alla contabilità speciale.
Decorrenze
La circolare ministeriale stabilisce che tutti gli atti emessi dal 10 marzo 1998 devono essere redatti secondo le modalità del periodo definitivo, con allegazione del modello di pagamento già precompilato. Per gli atti già emessi e notificati fino al 28 febbraio 1998, le banche e i concessionari applicano la procedura transitoria fino al 30 aprile 1998.
Istruzioni operative per le Sedi INPS
Le Sedi devono adeguarsi con immediatezza alle disposizioni ministeriali relative al periodo transitorio. Le SAP devono apporre sul modulo di contestazione della violazione o sul processo verbale un timbro che indirizzi il contravventore ai concessionari, alle banche o agli uffici postali legittimati a ricevere il pagamento.
Il modulo di pagamento deve essere precompilato dalla Sede emittente. In particolare, devono essere riportati correttamente il codice ufficio, il codice tributo 666T e la causale PA.
Modulistica e assetto a regime
Per il periodo definitivo, nelle more di ulteriori istruzioni sulla modulistica, le Sedi devono utilizzare copie da riprodurre localmente del mod. 23 - modulo finanze Riscoss. 23 F, con le relative avvertenze, come previsto dall’allegato 1 al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 n. 249. Il modulo deve essere precompilato, per le parti previste, secondo le indicazioni già fornite per il regime definitivo.
La circolare chiude riservandosi ulteriori indicazioni, soprattutto in ordine alla modulistica da predisporre dall’Istituto.
Punti principali
Ambito di applicazione della nuova disciplina
La nuova procedura riguarda solo le sanzioni amministrative per le quali, in precedenza, il pagamento era previsto presso l’Ufficio del Registro. Restano invece valide le indicazioni già fornite per i pagamenti da eseguire tramite versamento sul conto corrente postale della Sede INPS territorialmente competente. La circolare precisa quindi che l’innovazione non si applica in modo generalizzato a tutte le sanzioni amministrative, ma esclusivamente a quelle interessate dalla soppressione delle casse degli Uffici del Registro.
Riferimenti normativi e intervento del Ministero delle Finanze
La soppressione dei servizi di cassa deriva dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sul punto è intervenuto il Ministero delle Finanze con la circolare n. 327/E del 24 dicembre 1997 e con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, che ha approvato i modelli e le modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa soppressi.
Soggetti incaricati della riscossione
Dal 10 gennaio 1998 la riscossione è affidata ai concessionari del servizio riscossione, alle banche e all’Ente poste. Quest’ultimo, in una fase iniziale e in attesa di appositi sportelli automatizzati, opera tramite il servizio dei conti correnti postali, accreditando le somme versate al conto del concessionario. Per le entrate di altri Ministeri ed Enti riscossi dagli Uffici del Registro, il versamento deve avvenire presso il concessionario indicato dall’ufficio accertatore o presso le banche situate nella provincia di competenza del concessionario.
Periodo definitivo: modalità ordinarie di pagamento
Nel regime a tendere, l’Ente emittente dell’atto di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione deve predisporre un modello di pagamento in triplice copia, precompilando gli elementi essenziali: concessionario competente, dati anagrafici del versante, codice fiscale, codice alfanumerico dell’Ente, causale, estremi dell’atto, codice tributo, importi dovuti e totale. Il modello può essere utilizzato sia come distinta di versamento sia come delega bancaria. L’atto deve indicare che, in caso di pagamento tramite conto corrente postale intestato al concessionario, le informazioni vanno riportate nel bollettino previsto dal decreto dirigenziale.
Codici e compilazione del modulo
Per l’INPS il codice identificativo dell’Ente è Gxx, con sostituzione di xx con la sigla automobilistica della provincia; per esempio, per Venezia il codice è GVE. Il codice tributo per l’INPS è GxxT, ad esempio GVET per Venezia. La causale di versamento è PA, riferita a processi verbali di constatazione, di accertamento o ordinanze di pagamento emessi da altri Enti. La circolare richiama anche l’esigenza di cumulare in un’unica voce le quote degli scopritori, le spese di notifica e ogni altra somma spettante a soggetti diversi dall’Ente beneficiario.
Periodo transitorio: istruzioni pratiche
Nella fase transitoria gli atti emessi e notificati dopo la circolare ministeriale devono essere timbrati per indirizzare il contravventore non più all’Ufficio del Registro, ma al concessionario o alla banca. Il contribuente deve presentarsi munito di copia dell’atto. Il modello di versamento deve essere compilato con i dati anagrafici, il codice identificativo dell’Ufficio del Registro competente, gli estremi dell’atto e il codice tributo 666T, relativo alle entrate derivanti da atti emessi da Enti e Ministeri diversi dal Ministero delle finanze.
Flussi tra banca, concessionario e uffici
Se il pagamento è effettuato presso la banca, questa trasmette la documentazione al concessionario competente entro dieci giorni successivi alla decade di ricevimento. Entro i tre giorni successivi, il concessionario riversa le somme incassate alla contabilità speciale. Entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, il concessionario invia agli Uffici del registro le copie degli atti consegnate dal versante e un prospetto riepilogativo con importo lordo, commissione trattenuta e netto destinato alla contabilità speciale.
Decorrenze e termini di applicazione
La circolare ministeriale stabilisce che tutti gli atti emessi dal 10 marzo 1998 devono essere redatti secondo le modalità del periodo definitivo, con allegazione del modello di versamento già precompilato. Per gli atti già emessi e notificati fino al 28 febbraio 1998, in difformità dalle nuove regole, banche e concessionari continuano ad applicare la procedura transitoria fino al 30 aprile 1998. Viene inoltre indicato che l’applicazione generalizzata delle nuove direttive era auspicata entro il 28 febbraio 1998, salvo situazioni particolari.
Istruzioni operative per le Sedi INPS
Le Sedi devono adeguarsi immediatamente alle indicazioni ministeriali per il periodo transitorio. Le SAP devono apporre sul modulo di contestazione o di processo verbale un timbro che indirizzi il contravventore ai concessionari, alle banche o agli uffici postali legittimati a ricevere il pagamento. Il modulo di pagamento denominato "Modello di pagamento: tasse, imposte indirette, sanzioni e altri codici" deve essere precompilato dalla Sede emittente. In questa fase le Sedi si adeguano alle indicazioni fornite, riservandosi ulteriori istruzioni sulla modulistica da predisporre.
Modulistica per il periodo definitivo
Per il periodo definitivo, in attesa di ulteriori indicazioni, le Sedi devono utilizzare copie da riprodurre localmente del mod. 23 - modulo finanze Riscoss. 23 F, riportato nell’allegato 1 al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997 n. 249, con le relative avvertenze. Il modulo deve essere precompilato, per le parti previste, secondo le indicazioni già fornite per il regime a regime.
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