Circolare numero 35 del 11-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’aggiornamento della procedura POP a seguito del riconoscimento della rivalutazione dell’1,5 dei periodi di esposizione all’amianto, con effetti sui pensionamenti anticipati e sui relativi oneri a carico delle aziende. Vengono richiesti, entro il 28 febbraio 1998, dati analitici per ciascun soggetto interessato, al fine di consentire le rettifiche dei dati di procedura e i riscontri contabili con le somme rimborsate o i crediti eliminati. È inoltre prevista una attestazione riepilogativa del Direttore della Sede e l’invio tramite specifica procedura telematica.
Modifica della procedura POP per i benefici amianto ex art. 13 l. 257/1992 e riflessi sul prepensionamento
Modifica della procedura POP per i benefici amianto e i riflessi sul prepensionamento
La circolare fornisce istruzioni operative per l’adeguamento della procedura "POP" in conseguenza del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993. L’intervento si colloca a completamento delle indicazioni già rese con la circolare n. 181 del 2 agosto 1997 e riguarda, in particolare, i pensionamenti anticipati con onere a carico delle aziende, decorrenza successiva al 28 aprile 1992.
Ambito di applicazione
La Direzione evidenzia che, a seguito della rivalutazione dell’1,5 dei periodi di esposizione all’amianto, nei casi interessati possono essersi verificati due scenari:
- il pensionato ha beneficiato soltanto della rivalutazione amianto per maturare il diritto a pensione;
- il pensionato ha beneficiato anche di ulteriori periodi di maggiorazione dell’anzianità contributiva con onere a carico dell’azienda.
Tali maggiorazioni restano comunque entro i limiti massimi previsti dalle diverse norme sul prepensionamento, che possono prevedere incrementi fino a 5, 7, 8 o 10 anni.
Rettifiche alla procedura POP e riscontri contabili
Le informazioni richieste servono alla Direzione Generale per effettuare le opportune rettifiche ai dati presenti nella procedura "POP" e per verificare la coerenza tra tali dati e le somme rimborsate alle aziende o poste in eliminazione. I riscontri contabili riguardano in particolare gli importi contabilizzati al conto GAS 34/01 e i crediti eliminati contabilizzati al conto GPA 00/72.
Dati da trasmettere per ciascun soggetto interessato
Per ogni soggetto al quale sia stato riconosciuto un periodo amianto successivamente a un precedente prepensionamento, deve essere compilata la maschera n. 362, con le seguenti informazioni:
- dati anagrafici e pensionistici: cognome, nome, data di nascita, categoria, sede e numero di certificato, con categoria e sede espresse in forma numerica;
- codice legge attribuito al prepensionamento;
- decorrenza originaria della pensione o del supplemento di codice "9" della pensione di invalidità;
- settimane utili alla misura, comprensive delle settimane di beneficio amianto ed eventuale beneficio a carico dell’azienda;
- settimane di beneficio amianto;
- eventuali settimane di maggiorazione con onere a carico dell’azienda;
- nuova data di cessazione del beneficio del prepensionamento con onere a carico dell’azienda; se non sono state utilizzate settimane con oneri aziendali, va indicata la decorrenza originaria della pensione o del supplemento;
- data di cessazione del beneficio amianto con onere a carico GIAS al 100%, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di raggiungimento dell’età pensionabile;
- importo rimborsato nell’anno all’azienda per il nominativo considerato e contabilizzato al conto GAS 34/01;
- importo del credito eliminato nell’anno e contabilizzato al conto GPA 00/72.
Attestazione riepilogativa della sede
Oltre alle schede individuali, con la maschera n. 363 deve essere inviata alla D.C. Ragioneria e Finanza - Uff. 4.3 una specifica attestazione firmata dal Direttore della Sede. L’attestazione deve indicare:
- il numero dei soggetti interessati;
- l’importo complessivo rimborsato alle aziende;
- l’importo totale dei crediti posti in eliminazione.
Termine e modalità di invio
La trasmissione delle maschere deve avvenire entro il 28 febbraio 1998, all’indirizzo della D.C. Ragioneria e Finanza - Uff. 4.3, codice destinatario n. 0014. L’invio deve essere effettuato mediante la "Procedura per la ricetrasmissione di messaggi con protocollo dell’applicazione testi", utilizzando il codice transazione zmsx,nnn.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare scioglie la riserva contenuta nella circolare n. 181 del 2 agosto 1997 e fornisce istruzioni operative per adeguare la procedura "POP" in relazione al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 13 della legge n. 257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993.
Effetti del riconoscimento del beneficio amianto
A seguito della rivalutazione dell’1,5 dei periodi amianto, nei pensionamenti anticipati con onere a carico delle aziende, decorrenza successiva al 28 aprile 1992, il pensionato può aver fruito solo del beneficio amianto per il diritto a pensione oppure anche di ulteriori periodi di maggiorazione dell’anzianità contributiva con onere aziendale, nei limiti massimi previsti dalle norme sul prepensionamento (incrementi massimi di 5, 7, 8 o 10 anni).
Dati da inviare per ciascun soggetto
Per ogni soggetto al quale sia stato riconosciuto un periodo amianto successivamente a un precedente prepensionamento, deve essere compilata la maschera n. 362 con i dati anagrafici e pensionistici, il codice legge del prepensionamento, la decorrenza originaria della pensione o del supplemento di codice "9", le settimane utili alla misura, le settimane di beneficio amianto, le eventuali settimane di maggiorazione a carico azienda, la nuova data di cessazione del beneficio del prepensionamento, la data di cessazione del beneficio amianto a carico GIAS, l’importo rimborsato all’azienda e contabilizzato al conto GAS 34/01, nonché l’importo del credito eliminato e contabilizzato al conto GPA 00/72.
Attestazione riepilogativa del Direttore di Sede
Con la maschera n. 363 deve essere trasmessa alla D.C. Ragioneria e Finanza - Uff. 4.3 un’attestazione del Direttore della Sede contenente il numero dei soggetti interessati, l’importo complessivo rimborsato alle aziende e l’importo totale dei crediti posti in eliminazione.
Termini e modalità di trasmissione
Le maschere devono essere inviate entro il 28 febbraio 1998 alla D.C. Ragioneria e Finanza - Uff. 4.3 (codice destinatario n. 0014). La trasmissione deve avvenire tramite la "Procedura per la ricetrasmissione di messaggi con protocollo dell’applicazione testi", con codice transazione zmsx,nnn.
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