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Sentenza

Sentenza n. 9098/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 19 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 1° febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 249 del 4 ottobre 2000 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 639 del 2 maggio 2024 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202500084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'esito negativo della procedura di abilitazione scientifica nazionale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento alla contraddittorietà e al difetto di motivazione del giudizio finale e dei giudizi individuali. Ha sostenuto che la Commissione avesse erroneamente ritenuto solo parzialmente pertinenti le pubblicazioni scientifiche rispetto al settore concorsuale, mentre esse sarebbero state pienamente attinenti. Sono stati inoltre impugnati gli atti della procedura e le disposizioni regolamentari applicate, nella parte ritenuta lesiva. Il ricorrente risultava in possesso di almeno tre titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ma la Commissione ha negato all'unanimità l'abilitazione ritenendo non elevata la qualità complessiva delle pubblicazioni e non dimostrata la piena maturità scientifica richiesta per la prima fascia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che il giudizio della Commissione di abilitazione scientifica nazionale costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato quanto all'attendibilità, alla correttezza dei criteri e del procedimento applicativo, nonché per manifesta erroneità, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale, ma non può essere sostituito dalla valutazione del giudice. Ha rilevato che la disciplina dell'abilitazione richiede il possesso cumulativo dei requisiti relativi ai titoli, all'impatto della produzione scientifica e alla qualità elevata delle pubblicazioni secondo i criteri regolamentari. Nel caso concreto, i giudizi individuali e quello collegiale sono stati ritenuti autonomi, coerenti, sufficientemente ampi e adeguatamente motivati. La Commissione aveva riconosciuto la collocazione editoriale ottima e un'adeguata continuità temporale, ma aveva valutato non adeguate l'originalità, il rigore metodologico e il carattere innovativo, non adeguata la coerenza con il settore concorsuale e insufficiente la rilevanza delle pubblicazioni nel settore. Il TAR ha ritenuto attendibile e non erronea tale valutazione, giudicando logicamente condivisibile il rilievo attribuito alla limitata attinenza delle pubblicazioni, in considerazione della necessità, per un professore di prima fascia, di una padronanza specifica, approfondita e tendenzialmente completa della materia. Le contestazioni del ricorrente sono state considerate dirette a ottenere una rivalutazione nel merito, non consentita al giudice. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

    Prevede l'abilitazione scientifica nazionale quale procedura per attestare la qualificazione necessaria dei professori universitari.

  • art. 18 l. 240/2010

    Disciplina la successiva procedura di chiamata dei professori universitari, rispetto alla quale l'abilitazione costituisce presupposto.

  • d.P.R. 95/2016

    Regolamento di attuazione della disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi

    Individua i criteri che la Commissione deve considerare nella valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B

    Stabilisce il carattere cumulativo dei requisiti per il conseguimento dell'abilitazione: titoli, impatto della produzione scientifica e qualità elevata delle pubblicazioni.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016

    Rileva per l'individuazione dei titoli valutati dalla Commissione nella prima riunione.

Massime di principio

  • Il giudizio della Commissione nell'abilitazione scientifica nazionale è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo quanto all'attendibilità delle valutazioni, alla correttezza dei criteri tecnici e del procedimento applicativo, nonché per manifesta erroneità, irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà, ma non può essere sostituito da una rivalutazione giudiziale del merito scientifico del candidato.
  • Il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo dei requisiti relativi ai titoli, all'impatto della produzione scientifica e alla qualità complessivamente elevata delle pubblicazioni; il possesso di almeno tre titoli non è quindi sufficiente, se le pubblicazioni non soddisfano gli ulteriori criteri regolamentari.
  • La valutazione della qualità elevata delle pubblicazioni deve considerare congiuntamente, tra gli altri elementi, la coerenza con il settore concorsuale, l'originalità, il rigore metodologico, il carattere innovativo, la collocazione editoriale, la continuità temporale e la rilevanza nel settore di riferimento.
  • È legittimo negare l'abilitazione scientifica nazionale quando la Commissione, pur riconoscendo elementi positivi quali una buona collocazione editoriale e un'adeguata continuità della produzione, ritenga non adeguate la qualità scientifica e la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale e motivi tali valutazioni in modo autonomo, coerente e sufficientemente analitico.
  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la motivazione può essere sintetica purché espliciti le ragioni della valutazione negativa mediante il confronto con i criteri regolamentari e non presenti caratteri di ripetitività, contraddittorietà o mera apparenza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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