Cassazione Civile, Ordinanza n. 33674/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Le parti istanti hanno chiesto la correzione del decreto della Corte di cassazione che, dichiarando estinto il giudizio per rinuncia del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. e art. 391 c.p.c., aveva liquidato in loro favore le spese del giudizio di legittimità. Hanno sostenuto, da un lato, che il decreto avesse omesso di liquidare le spese del procedimento cautelare ex art. 373 c.p.c. svoltosi davanti alla Corte d'appello di Genova; dall'altro, che la liquidazione delle spese di cassazione fosse stata effettuata applicando uno scaglione di valore errato, poiché il valore della controversia doveva essere più alto di quello indicato dalla controparte nel ricorso introduttivo ai fini del contributo unificato. Chiedevano quindi la liquidazione dei compensi per il procedimento ex art. 373 c.p.c. e per il giudizio di legittimità sulla base dello scaglione di valore € 52.001,00-€ 260.000,00.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione del precedente decreto: in caso di ricorso considerato rinunciato per mancata istanza di decisione dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c., l'art. 391 c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale, non un obbligo, di condannare alle spese. Ne consegue che l'omessa liquidazione delle spese ex art. 373 c.p.c. e la quantificazione delle spese del solo giudizio di cassazione non integrano errore materiale, ma espressione di valutazione discrezionale insuscettibile di correzione. La Corte ha inoltre osservato che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle liquidabili ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e che l'eventuale istanza di liquidazione potrà essere proposta al giudice di merito, tenendo conto dell'estinzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Quando, dopo la proposta di definizione, non viene presentata istanza di decisione, il ricorso si intende rinunciato e il giudice provvede ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p.c.
La norma attribuisce alla Corte un potere discrezionale di condanna alle spese in caso di estinzione per rinuncia, non un obbligo; la mancata liquidazione o la liquidazione delle spese dipende quindi da valutazione del giudice e non è errore materiale.
art. 373 c.p.c.
Le spese del procedimento cautelare ex art. 373 c.p.c. non sono spese del giudizio di cassazione e non sono necessariamente liquidabili nel provvedimento che dichiara l'estinzione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel caso di ricorso per cassazione considerato rinunciato a seguito della mancata richiesta di decisione dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c., la dichiarazione di estinzione e la regolazione delle spese avvengono ai sensi dell'art. 391 c.p.c., che conferisce al giudice un potere discrezionale di condanna alle spese.
- L'omessa liquidazione delle spese di un autonomo procedimento incidentale o cautelare non costituisce errore materiale del decreto di estinzione del giudizio di cassazione, quando tale liquidazione non sia imposta dalla norma applicabile al giudizio estinto.
- L'erronea o contestata quantificazione delle spese, quando dipende dalla valutazione del valore della causa e dall'applicazione dei parametri forensi, integra un errore di giudizio e non un errore materiale emendabile con il rimedio di correzione.
- Le spese di un procedimento ex art. 373 c.p.c. possono essere richieste al giudice di merito, il quale provvede tenendo conto dell'esito del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →