Sentenza n. 866/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. 3/2024, integrativa dell’ordinanza n. 13/2023 P.E. n. 1°/2020, emessa dal Comune di Rapallo – Settore Gestione del Territorio in data 15.2.2024, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dell’intero lastrico solare distinto al Foglio 36 mappale 261 sub 49 del N.C.E.U..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza integrativa di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intero lastrico solare interessato da manufatti abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato l’ordinanza comunale n. 3/2024, integrativa della precedente ordinanza n. 13/2023, con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita dell’intero lastrico solare ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. In precedenza erano stati contestati e acquisiti due manufatti abusivi, per una superficie complessiva di circa 19,48 mq; il Comune aveva successivamente rilevato la presenza di un terzo manufatto e l’impossibilità di frazionare catastalmente il lastrico solare, avente un unico accesso, per consentire la demolizione in sicurezza dei due manufatti già oggetto dei provvedimenti definitivi. Con il primo motivo l’associazione ha dedotto la violazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 e la falsità dei presupposti, sostenendo che il Comune avesse indebitamente considerato anche la superficie del terzo manufatto, mai formalmente contestato, ai fini dell’acquisizione. Con il secondo motivo ha dedotto carenza di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e violazione dell’affidamento, assumendo che la precedente ordinanza n. 13/2023 facesse riferimento soltanto alla porzione di sedime dei due manufatti e che fosse quindi illegittima l’acquisizione dell’intero terrazzo. Il Comune ha eccepito anche il difetto di interesse, rilevando che il lastrico, di 64 mq, era comunque inferiore al limite di dieci volte la superficie abusiva dei due manufatti, pari a 194,80 mq.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che la precedente ordinanza n. 13/2023, relativa ai due manufatti e alla quota parte dell’area di sedime, era divenuta inoppugnabile perché il ricorso contro di essa era stato respinto con sentenza passata in giudicato. Ha quindi ritenuto rispettato il limite dimensionale dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001: l’intero lastrico solare, di 64 mq, è infatti ampiamente inferiore a dieci volte la superficie complessiva abusivamente costruita, pari a 194,80 mq. Il giudice ha precisato che l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime dei manufatti deve essere specificamente motivata e funzionale alla demolizione e al ripristino. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata, poiché il Comune aveva indicato l’impossibilità di accedere e operare sui singoli manufatti senza la disponibilità dell’intero lastrico, dotato di un unico accesso dal vano scale condominiale, nonché l’impossibilità tecnica e funzionale di procedere al frazionamento catastale, ricavando soltanto le porzioni corrispondenti ai sedimi e lasciando i percorsi residui all’associazione. Tali ragioni non erano state oggetto di una specifica censura. Il riferimento al terzo manufatto non ha quindi costituito il fondamento dell’acquisizione, che è stata giustificata dalle esigenze operative e dall’impossibilità di frazionamento. L’associazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L’acquisizione può comprendere, oltre al bene abusivo e all’area di sedime, un’area ulteriore purché non eccedente dieci volte la superficie utile abusivamente costruita e purché la necessità dell’ampliamento sia specificamente motivata in relazione alla funzionalità e strumentalità delle operazioni di demolizione e ripristino.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base della sanzione pecuniaria irrogata con la precedente ordinanza di acquisizione, non oggetto diretto della decisione.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dalla ricorrente, ma la sentenza non svolge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale può riguardare, oltre al bene abusivo e alla relativa area di sedime, anche un’area ulteriore, purché essa non superi dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
- L’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime dei manufatti abusivi è legittima soltanto se l’amministrazione esplicita le ragioni concrete che la rendono necessaria e funzionale alle operazioni di demolizione e di ripristino.
- L’esigenza di acquisire l’intero lastrico solare può essere adeguatamente motivata dall’impossibilità di accedere e operare sui manufatti abusivi senza disporre dell’intera superficie e dall’impossibilità tecnica e funzionale di procedere a un frazionamento catastale del bene.
- Il limite quantitativo di dieci volte la superficie abusivamente costruita non esaurisce i presupposti dell’acquisizione ampliata: occorre anche una motivazione specifica sul nesso di funzionalità e strumentalità tra area ulteriore e demolizione del manufatto abusivo.
- Quando il provvedimento di acquisizione già adottato è divenuto definitivo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ne ha respinto l’impugnazione, le questioni relative ai presupposti già consolidati non possono essere nuovamente rimesse in discussione mediante l’impugnazione di un successivo provvedimento integrativo.
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