Sentenza n. 15565/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuovo giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel settore concorsuale 11/A4, adottato dalla Commissione in rinnovazione dopo l’annullamento del precedente giudizio; impugnati anche gli atti della rinnovata procedura e il diniego ministeriale di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto in via principale l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6356/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3509/2025, sostenendo che il nuovo giudizio negativo sull’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia eludesse il giudicato e fosse nullo ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990. In particolare, ha dedotto che, nonostante l’analisi individuale delle 15 pubblicazioni, la nuova Commissione avrebbe reiterato i vizi già censurati, senza dare adeguato conto dell’originalità, dell’innovatività e del rigore metodologico della produzione scientifica e insistendo sulla ripetitività dei temi e sulla scarsa significatività dei lavori. In subordine, ha chiesto l’annullamento del nuovo giudizio e degli atti della rinnovata procedura, contestando nel merito le valutazioni della Commissione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità della domanda di ottemperanza e chiesto il rigetto.
La decisione
La sentenza non definitiva respinge la domanda di ottemperanza: il nuovo giudizio non è nullo per elusione del giudicato, poiché costituisce un esercizio rinnovato e autonomo del potere valutativo. Il TAR rileva la diversità strutturale e metodologica rispetto al precedente giudizio: la motivazione è passata da 6 a 23 pagine, i titoli riconosciuti da 6 su 7 a 3 su 7 e le 15 pubblicazioni sono state esaminate singolarmente, con valutazioni specifiche. Il giudicato imponeva una valutazione analitica e il riferimento a originalità, innovatività e rigore metodologico, ma non imponeva un esito favorevole né uno schema argomentativo predeterminato; secondo il TAR, il nuovo giudizio affronta espressamente tali profili. Le eventuali carenze o illegittimità delle nuove valutazioni attengono alla cognizione di legittimità e non dimostrano, da sole, l’elusione del giudicato. Il TAR converte quindi, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., l’azione e il rito in relazione alla domanda di annullamento e rinvia la relativa trattazione a un’udienza pubblica da fissare con separato decreto. Spese del giudizio di ottemperanza compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, sussiste un’ipotesi di nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato (azionabile in sede di ottemperanza) unicamente laddove l’Amministrazione si sia limitata a reiterare gli stessi vizi già censurati, ovvero abbia palesemente ignorato la regola di diritto o i vincoli conformativi fissati dalla sentenza.
La nullità per violazione o elusione del giudicato ricorre quando l’amministrazione reiteri i vizi già censurati o ignori in modo palese la regola di diritto o i vincoli conformativi della sentenza; non ricorre se, come nel caso esaminato, è stato svolto un nuovo esercizio del potere con valutazioni e motivazione autonomamente rinnovate.
art. 32 c.p.a.
Ai sensi dell’art. 32 del c.p.a., deve essere dunque disposta la conversione del presente ricorso, per i profili non esaminati, nel rito ordinario.
Quando la domanda di ottemperanza è respinta quanto alla dedotta elusione del giudicato, le ulteriori doglianze rivolte contro la legittimità degli atti rinnovati possono essere trattate, previa conversione dell’azione e del rito, nelle forme ordinarie.
art. 112 c.p.a.
In definitiva, gli atti emanati dall’Amministrazione in attuazione del vincolo conformativo imposto dalla sentenza di annullamento di questo Tribunale non sono nulli per violazione od elusione del giudicato, ma espressione di un rinnovato esercizio del potere provvedimentale.
La tutela in ottemperanza per elusione del giudicato non è lo strumento per sindacare ogni possibile illegittimità della nuova valutazione: se l’amministrazione ha rinnovato l’esercizio del potere senza contrastare frontalmente il vincolo conformativo, le contestazioni di merito appartengono al giudizio ordinario di annullamento.
Massime di principio
- La nullità dell’atto amministrativo per elusione del giudicato, azionabile in ottemperanza, presuppone la reiterazione dei vizi già censurati o la palese inosservanza della regola di diritto o dei vincoli conformativi stabiliti dalla sentenza; non è sufficiente che il nuovo atto sia ritenuto illegittimo nel merito.
- Quando il giudicato impone una valutazione analitica e l’esame di specifici profili, l’amministrazione conserva la discrezionalità tecnica sull’esito, purché affronti effettivamente tali profili e svolga un rinnovato esercizio del potere non incompatibile con il vincolo conformativo.
- Le doglianze relative all’eventuale illegittimità delle valutazioni contenute in un nuovo atto adottato in esecuzione del giudicato, se non integrano una sua violazione o elusione, devono essere esaminate in sede di cognizione mediante l’azione di annullamento; il giudice può disporre la conversione dell’azione e del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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