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Sentenza

Sentenza n. 459/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento • del verbale dello scrutinio finale del Consiglio della Classe-OMISSIS- dell'ISIS «Sacile e Brugnera» del 9 giugno 2026, nella parte in cui ha deliberato la non ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe successiva; • della pagella scolastica del 9 giugno 2026 recante l'esito di mancata ammissione; • della comunicazione del Consiglio di Classe del 9 giugno 2026; • di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dello scrutinio finale, pagella e comunicazione del 9 giugno 2026 recanti la non ammissione dello studente alla classe seconda per l'anno scolastico 2026/2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione dello studente, articolando cinque motivi. Primo: violazione della direttiva ministeriale sui BES, della circolare ministeriale n. 8/2013, dell'art. 5 della legge n. 170/2010 e dell'art. 10 del d.P.R. n. 122/2009, oltre a difetto d'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento e sproporzione, per la mancata predisposizione di un PDP nonostante le difficoltà di apprendimento e linguistiche riferite dalla famiglia e le sette insufficienze del primo quadrimestre. Secondo: violazione degli artt. 2 e 3, comma 3, della legge n. 170/2010 e difetto d'istruttoria, perché la scuola non avrebbe attivato tempestivamente l'individuazione di un possibile DSA né informato la famiglia della necessità di approfondimenti diagnostici. Terzo: violazione dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 122/2009 e vizi di travisamento, motivazione e illogicità, per la mancata sospensione del giudizio e per l'insufficiente motivazione della non ammissione nonostante i miglioramenti in alcune materie. Quarto: violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, del legittimo affidamento e della trasparenza, perché la scuola non avrebbe informato formalmente la famiglia sulla possibilità di un PDP né convocato i genitori per concordare strategie di supporto. Quinto: disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dei criteri di valutazione, assumendo che i progressi nel secondo quadrimestre avrebbero dovuto condurre almeno alla sospensione del giudizio. I ricorrenti hanno inoltre chiesto che fosse riconosciuto il diritto dello studente all'ammissione alla classe superiore. Il TAR ha esaminato una situazione in cui le insufficienze erano sette a gennaio e cinque a fine anno; la relazione psicologica, redatta il 20 luglio 2026 e formulata in termini di compatibilità con DSA, era successiva allo scrutinio e non risultava una diagnosi ritualmente comunicata alla scuola.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha premesso che la valutazione del profitto e la prognosi sulla proficua frequenza dell'anno successivo rientrano nella discrezionalità tecnica del Consiglio di classe, sindacabile per travisamento, manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione delle regole procedimentali, senza sostituzione del giudice alla valutazione collegiale. Il primo motivo è stato respinto: dagli atti emergeva un monitoraggio durante l'anno, la comunicazione delle carenze e delle modalità di recupero, il successivo aggiornamento della famiglia e la considerazione dei recuperi effettivamente conseguiti; inoltre il PDP non è automatico per ogni BES non certificato. Per i DSA formalmente certificati sono previste misure individualizzate, mentre per difficoltà non certificate il Consiglio valuta il caso concreto; le sole insufficienze diffuse, senza documentazione clinica o segnalazioni specifiche tempestivamente portate a conoscenza della scuola, non impongono la formalizzazione di un PDP. La relazione psicologica del 20 luglio 2026 non poteva essere utilizzata retroattivamente per valutare la legittimità dello scrutinio del 9 giugno; né i documenti dimostravano un ostacolo linguistico specifico, anche considerato il voto sufficiente in italiano. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente reiterativo del primo e comunque infondato: la scuola aveva comunicato le carenze e le modalità di recupero; lo studio individuale era una modalità di intervento e per Economia aziendale era stato attivato un corso di sei ore, frequentato per un'ora e trenta. Il dovere scolastico di individuare tempestivamente casi sospetti presuppone elementi specifici e riconoscibili, non la sola constatazione di insufficienze in più materie; inoltre non risultavano diagnosi o documentazione clinica anteriori allo scrutinio. Il terzo motivo è stato respinto: la sospensione del giudizio non è automatica in presenza di insufficienze, ma dipende dalla prognosi del Consiglio sulla concreta recuperabilità delle lacune entro l'inizio dell'anno successivo. La prognosi negativa è stata ritenuta razionale in presenza di cinque insufficienze residue, due voti pari a 4 e lacune ampie in più discipline. Anche la motivazione è stata giudicata specifica e personalizzata, perché individuava le conoscenze e abilità non acquisite, i recuperi intervenuti e le ragioni della distinzione rispetto agli studenti ammessi o con giudizio sospeso. I progressi parziali non eliminavano le carenze residue e la media dei voti non sostituiva la verifica degli obiettivi minimi nelle singole discipline; la disparità di trattamento era stata soltanto affermata, senza indicare casi comparabili. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo e carente d'interesse, non potendo eventuali lacune didattiche fondare il diritto all'ammissione; è stato inoltre ritenuto infondato, essendo documentate interlocuzioni con la famiglia. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo e comunque infondato per le ragioni già esposte. Il TAR ha infine respinto la domanda di ammissione alla classe successiva e compensato le spese per la delicatezza della materia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.

  • artt. 2 e 3, comma 3, legge 8 ottobre 2010, n. 170

    Ed è evidente che il “dovere di segnalazione” presuppone elementi specifici e riconoscibili, e non la mera constatazione di un profitto insufficiente in numerose materie.

    Il dovere scolastico di attivare interventi tempestivi per individuare casi sospetti di DSA richiede elementi specifici e riconoscibili e non sorge per il solo fatto che lo studente presenti insufficienze in numerose discipline.

  • art. 5 legge 8 ottobre 2010, n. 170

    Per gli alunni con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento) formalmente certificato, la legge n. 170/2010 e le relative disposizioni attuative impongono misure individualizzate e personalizzate e una valutazione coerente con il piano adottato.

    Le misure individualizzate e personalizzate e la valutazione coerente con il piano presuppongono un DSA formalmente certificato.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    La “sospensione del giudizio” negativo (al fine di consentire il recupero) non è dunque un passaggio automatico per qualunque numero o grado di insufficienze: presuppone una prognosi positiva di recuperabilità rimessa al Consiglio di classe, nel quadro dell’art. 4 del d.P.R. n. 122/2009, nel testo vigente.

    La sospensione del giudizio è subordinata a una prognosi positiva del Consiglio di classe sulla concreta possibilità di recuperare le insufficienze; non è un passaggio dovuto automaticamente in ragione della presenza di voti insufficienti.

  • artt. 1 e 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Ed è anche infondata per quanto rilevato nei Capi 1.1.3.2. e 1.1.3.3 e cioè che il interlocuzioni e dialogo con la famiglia vi sono stati.

    Nel caso concreto, la censura relativa alla mancata interlocuzione e informazione della famiglia è stata respinta perché risultavano comunicazioni e occasioni di confronto; la sentenza non enuncia una regola generale ulteriore sugli artt. 1 e 3.

  • art. 10 d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    Quanto, poi, allo specifico contenuto della valutazione devoluta ai Docenti (ed al Consiglio di classe), la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva, rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dall'alunno (Cons. Stato, sez. VII, n. 9144/2024; Cons. Stato, sez. VII, n. 2493/2024; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2017, n. 1748).

    Ai fini dell'ammissione alla classe successiva la valutazione deve riguardare il livello oggettivo di preparazione conseguito e l'idoneità a proseguire il percorso, non la complessiva condizione personale dello studente.

Massime di principio

  • La valutazione del profitto e la prognosi sulla possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva costituiscono espressione della discrezionalità tecnica del Consiglio di classe. Il sindacato giurisdizionale è circoscritto al travisamento dei fatti, alla manifesta illogicità o contraddittorietà e alla violazione delle regole procedimentali, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
  • Per gli alunni con DSA formalmente certificato, la scuola deve adottare misure individualizzate e personalizzate e valutare coerentemente con il piano adottato; per le difficoltà non certificate e i BES, la predisposizione del PDP non è automatica e dipende dalla valutazione psicopedagogica e didattica del caso concreto. Le sole insufficienze diffuse, senza documentazione clinica o specifiche segnalazioni tempestivamente comunicate, non impongono di formalizzare un PDP.
  • Il dovere della scuola di attivare interventi tempestivi per individuare casi sospetti di DSA presuppone elementi specifici e riconoscibili e non deriva dalla sola presenza di insufficienze in numerose discipline; una relazione psicologica successiva allo scrutinio non può essere utilizzata retroattivamente per valutarne la legittimità.
  • La sospensione del giudizio per consentire il recupero estivo non è automatica: richiede una prognosi positiva del Consiglio di classe sulla possibilità di colmare le lacune entro l'inizio dell'anno successivo. La decisione di non ammettere è legittima se la prognosi negativa è razionale e il verbale illustra in modo concreto e individualizzato le carenze residue e la loro ampiezza.
  • I miglioramenti parziali o la media aritmetica dei voti non sostituiscono l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi minimi nelle singole discipline; l'esito scolastico può fondarsi sulla persistenza di carenze rilevanti anche dopo recuperi parziali.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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