Sentenza n. 645/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell’impresa dalla procedura MEPA per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026, disposta all’esito della verifica di congruità dell’offerta, e aggiudicazione alla seconda classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente risultata aggiudicataria con un’offerta di € 151.737,74 rispetto alla base d’asta di € 205.051,00, ha impugnato la determinazione comunale di esclusione per anomalia. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 e del principio di valutazione globale dell’offerta, sostenendo che l’amministrazione avrebbe operato un rigido calcolo aritmetico e parziale dei costi senza adeguato contraddittorio; secondo una perizia contabile, l’offerta avrebbe avuto un margine positivo di € 28.719,74; (2) violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023 e dei principi di soccorso procedimentale e massima partecipazione, perché l’amministrazione avrebbe escluso ulteriori chiarimenti, impedendo di spiegare incongruenze o errori materiali, in particolare sulla voce carburante; (3) eccesso di potere per sviamento, preconcetto istruttorio e violazione dell’imparzialità ex art. 97 Cost., oltre a motivazione apparente, in quanto il giudizio di anomalia sarebbe privo di parametri oggettivi e predeterminati. Il Comune ha eccepito la genericità del secondo motivo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, e ha prescisso dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo. Ha respinto la censura sul contraddittorio: dopo una prima interlocuzione, la stazione appaltante aveva richiesto ulteriori chiarimenti, pur non essendovi tenuta; non sussiste un diritto a interlocuzioni ulteriori dopo un confronto già articolato, anche in considerazione dei principi di economicità, efficienza e risultato. Ha respinto le censure sostanziali rilevando che il costo del personale era stato calcolato in € 98.029,20 per dieci mesi, sulla base dei dati forniti dalla stessa impresa. La perizia di parte stimava invece € 78.443,00 considerando soltanto otto mesi, mentre la base d’asta di € 205.051,00 e il ribasso offerto si riferivano a dieci mesi, inclusa l’opzione di proroga di ulteriori due mesi. La stima riferita al periodo più breve alterava quindi le condizioni di gara; rapportata al periodo di dieci mesi, l’offerta risultava insostenibile perché i costi superavano significativamente i ricavi. L’esclusione si fondava sul confronto complessivo fra costi del servizio e corrispettivo offerto, non su un’analisi atomistica delle singole voci, e la motivazione esponeva chiaramente tali ragioni. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune € 3.000,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha avuto la possibilità di chiarire le voci di costo dell’offerta e di giustificarne ulteriormente il contenuto, a seguito di una seconda richiesta di chiarimenti che la stazione appaltante, pur non essendovi tenuta, le ha rivolto proprio per consentirle la massima partecipazione alla fase istruttoria del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta.
Nel vaglio di anomalia l’amministrazione deve valutare la sostenibilità dell’offerta sulla base delle giustificazioni e del confronto fra costo complessivo del servizio e corrispettivo offerto; nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta corretta perché riferita al periodo di dieci mesi previsto dalla base d’asta.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Inoltre la pretesa dell’aggiudicataria di essere ammessa ad ulteriori interlocuzioni, dopo un primo e articolato confronto dialettico, non ha alcun fondamento normativo, anzi deve ritenersi esclusa dai principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e - nelle procedure d’appalto - dal principio del risultato che non tollera inutili aggravi procedimentali.
Dopo un confronto dialettico già articolato nella verifica di congruità, il concorrente non ha un diritto a ulteriori richieste di chiarimenti; la loro reiterazione può essere esclusa per evitare aggravi procedimentali contrari a economicità, efficienza e principio del risultato.
art. 97 Cost.
Su tali oggettivi presupposti – che contrariamente a quanto sostenuto con il terzo motivo esprimono nitidamente le ragioni dell’esclusione - il sub procedimento di verifica dell’anomalia non avrebbe potuto avere un esito diverso.
Non ricorre la denunciata violazione dell’imparzialità quando l’esclusione per anomalia è basata su presupposti oggettivi e su una motivazione che rende chiaramente comprensibile l’insostenibilità dell’offerta.
Massime di principio
- Nella verifica di anomalia, la sostenibilità dell’offerta va apprezzata considerando il corrispettivo offerto e i costi complessivi riferiti alle condizioni economiche e temporali definite dalla lex specialis; una stima riferita a un periodo più breve non dimostra la sostenibilità di un’offerta parametrata su un importo che comprende anche un’opzione di proroga.
- Il concorrente non ha diritto a un numero indefinito di interlocuzioni nella verifica di congruità: dopo un confronto dialettico articolato, l’amministrazione può non formulare ulteriori richieste di chiarimenti, anche per evitare aggravi procedimentali incompatibili con economicità, efficienza e principio del risultato.
- La motivazione dell’esclusione per anomalia è adeguata quando individua il confronto complessivo fra costi del servizio e corrispettivo offerto come ragione dell’insostenibilità, senza che ciò costituisca un’analisi atomistica delle singole voci di costo.
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