Sentenza n. 15563/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 3495/2024, pubblicata in data 21 marzo 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 18920/2023; nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 3495/2024, che aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 3495/2024, pubblicata il 21 marzo 2024, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere eseguito la sentenza; a seguito della richiesta del TAR di chiarire se la pretesa fosse stata integralmente soddisfatta, la ricorrente ha confermato che le somme riconosciute erano state accreditate nel novembre 2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’accredito delle somme dovute aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Ha compensato le spese tra le parti e disposto la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata. Non ha fissato la somma richiesta per le eventuali violazioni o i ritardi successivi, essendo venuta meno la controversia per l’integrale esecuzione del titolo.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La parte che promuove l’ottemperanza può chiedere la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, o per ogni ritardo nell’esecuzione. Nel caso concreto il giudice non ha provveduto sulla richiesta perché la pretesa era stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo l’amministrazione esegue integralmente il titolo e il ricorrente conferma il pieno soddisfacimento della pretesa, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
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