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Ordinanza

Ordinanza n. 15151/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del bando di concorso Ministero della Cultura. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 75 Funzionari dell'Area delle elevate professionalità, pubblicato il 27 Maggio 2024, in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi dei ricorrenti; - dell'atto pubblicato il 25 Giugno 2026 ore 15:19, avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di n. 5 unità appartenenti alla Famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale da inquadrare nei ruoli del Ministero della cultura, nell'Area delle Elevate professionalità con competenze in REST" nella parte in cui non contempla la posizione dei ricorrenti e limita gli idonei al 20% dei posti banditi; - della mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori; - degli atti, anche taciti o gestionali, con cui le Amministrazioni resistenti hanno omesso di procedere allo scorrimento della graduatoria impugnata, nonostante la sua capienza e la sussistenza di fabbisogno di personale per il medesimo profilo; - del mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti; - di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202609139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando del concorso del Ministero della Cultura per 75 funzionari dell’Area delle elevate professionalità e atti relativi alla graduatoria del concorso per 5 unità della famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nella parte in cui non include i ricorrenti oltre il limite del 20% degli idonei; omessa pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori, omesso scorrimento della graduatoria e mancato riscontro all’istanza di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, pur avendo superato le prove concorsuali, non sono stati inseriti nella graduatoria di merito perché il punteggio conseguito li collocava oltre il limite del 20% degli idonei. Hanno impugnato il bando e gli atti della procedura nella parte lesiva, la mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori, l’omesso scorrimento della graduatoria nonostante la sua capienza e il fabbisogno di personale per il medesimo profilo, nonché il mancato riscontro all’istanza di accesso. Il Ministero ha applicato l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001 e non la deroga prevista dall’art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, ritenendola non applicabile alla procedura bandita nel 2024 e conclusa con l’approvazione della graduatoria nel 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare in via interinale e provvisoria, disponendo che i ricorrenti siano inclusi con riserva nella graduatoria, in base al punteggio conseguito, anche oltre il limite del 20% degli idonei, in ragione della pendenza della questione di legittimità costituzionale sulla disposizione derogatoria e dell’orientamento cautelare del Consiglio di Stato. Ha inoltre sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo la questione costituzionale pregiudiziale; la sospensione è stata disposta dopo aver dato alle parti il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., senza che alcuna chiedesse una nuova rimessione della questione pregiudiziale. Spese della fase cautelare compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    l’Amministrazione resistente ha formato la graduatoria applicando l’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo vincitore in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso

    La disposizione limita al 20% dei posti banditi il numero dei candidati collocati dopo l’ultimo vincitore che possono essere considerati idonei; nel caso concreto l’amministrazione l’ha applicata escludendo dalla graduatoria i ricorrenti.

  • art. 4, comma 9, d.l. 25/2025

    la pendenza della suddetta questione di legittimità costituzionale è sufficiente, in sede cautelare, a giustificare l’inclusione dei ricorrenti nella graduatoria, con riserva, in base al punteggio conseguito, anche oltre il limite del 20 per cento degli idonei

    La disposizione derogatoria è oggetto di questione di legittimità costituzionale; la pendenza della questione giustifica cautelarmente l’inclusione con riserva dei candidati oltre il limite ordinario del 20%.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, tale sospensione deve essere preceduta dal contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e può essere disposta solo ove nessuna delle parti chieda una nuova rimessione al giudice della questione pregiudiziale

    Prima di sospendere il giudizio in attesa della decisione su una questione pregiudiziale già pendente, il giudice deve provocare il contraddittorio; la sospensione può seguire se nessuna parte chiede una nuova rimessione.

  • art. 295 c.p.c.

    Ritenuto, pertanto, che il giudizio debba essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e che, nelle more della definizione della questione pregiudiziale, debba essere accolta in via interinale e provvisoria l’istanza cautelare

    Il giudizio amministrativo è sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quando la decisione dipende dalla definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • La pendenza di una questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che limita al 20% dei posti banditi il numero degli idonei può giustificare, in sede cautelare, l’inclusione con riserva nella graduatoria dei candidati collocati oltre tale limite, secondo il punteggio conseguito.
  • Quando la definizione del giudizio dipende da una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale già sollevata, la sospensione ex art. 295 c.p.c. deve essere preceduta dal contraddittorio; può essere disposta se nessuna parte chiede una nuova rimessione della questione al giudice.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionale

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