Cassazione Penale, Ordinanza n. 30218/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il condannato, già destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha chiesto al giudice dell'esecuzione di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, invocando un contrasto tra giudicati: in un diverso procedimento ordinario relativo al medesimo fatto, infatti, l'aggravante era stata esclusa perché i partecipi accertati erano risultati meno di dieci. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la nuova istanza perché reiterativa di una precedente richiesta già rigettata; la difesa ha quindi ricorso per cassazione deducendo, da un lato, erronea interpretazione degli artt. 125, 666 e 669 c.p.p. e dell'art. 74, comma 3, T.U. stupefacenti, sostenendo che l'art. 669 c.p.p. dovrebbe applicarsi analogicamente anche quando i giudicati contrastanti riguardino soggetti diversi ma il medesimo fatto; dall'altro, violazione degli artt. 669, 629, 630 e 631 c.p.p., oltre che degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e degli artt. 6, 7 e 3 CEDU. Nei motivi aggiunti ha inoltre insistito sul carattere oggettivo dell'aggravante, sulla lesione del principio di eguaglianza e legalità della pena e sull'illegittimità costituzionale delle norme processuali nella parte in cui non consentirebbero di rimuovere un'aggravante fondata su un fatto poi smentito da successivi giudicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, corretta la rilevata preclusione processuale: la nuova istanza era una mera riproposizione di una domanda già respinta in sede esecutiva, senza che la successiva declaratoria di inammissibilità della revisione costituisse un novum idoneo a superare tale preclusione. In secondo luogo, ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e dell'interpretazione estensiva dell'art. 669 c.p.p., osservando che tale disposizione opera solo quando i provvedimenti irrevocabili riguardino il medesimo imputato e il medesimo fatto, non quando il contrasto tra giudicati derivi da procedimenti distinti nei confronti di imputati diversi. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990
La circostanza aggravante contestata è stata oggetto della domanda esecutiva; la Corte non ne affronta nel merito la configurabilità, ma rileva che la questione del suo superamento mediante giudicato contrastante non è proponibile nel caso di specie.
art. 669 c.p.p.
La norma sul contrasto tra giudicati è ritenuta applicabile solo in presenza di sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti del medesimo imputato per il medesimo fatto; non è estensibile analogicamente a giudicati formatisi in procedimenti diversi contro imputati diversi.
art. 666 c.p.p.
Richiamato come parametro dell'incidente di esecuzione; la Corte valorizza la preclusione derivante dalla mera reiterazione di un'istanza già rigettata.
art. 125 c.p.p.
Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza una autonoma interpretazione decisiva nel dispositivo.
art. 629 c.p.p.
Richiamato ai fini della questione di legittimità costituzionale, ma non ritenuto rilevante nel procedimento in corso.
art. 630 c.p.p.
Indicato quale sede eventualmente idonea a far valere il contrasto di giudicati attraverso la revisione, nei limiti tracciati dall'ordinamento.
art. 631 c.p.p.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.
art. 3 Cost.
Invocato dalla difesa a sostegno della censura di disparità di trattamento, ma la Corte esclude la rilevanza della questione nel giudizio esecutivo.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa; la Corte non accoglie la censura perché la questione non è ritenuta rilevante nel caso concreto.
art. 27, terzo comma, Cost.
Richiamato dalla difesa in chiave di legalità e funzione rieducativa della pena, senza effetti sulla decisione.
art. 111 Cost.
Invocato in riferimento al giusto processo, ma non ritenuto dirimente.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa nel quadro delle censure di legittimità costituzionale/convvenzionale.
art. 7 CEDU
Richiamato dalla difesa a sostegno del principio di legalità della pena.
art. 3 CEDU
Richiamato dalla difesa, ma senza assunzione di rilievo decisivo nella motivazione.
art. 635 c.p.p.
Non citato.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la mera riproposizione di un'istanza già rigettata è preclusa se non è sorretta da un apprezzabile elemento nuovo idoneo a superare il precedente decisum.
- L'art. 669 c.p.p. sul contrasto tra giudicati opera solo quando le sentenze irrevocabili concernano il medesimo imputato e il medesimo fatto; non consente di risolvere, in via analogica, divergenze tra giudicati formatisi in procedimenti diversi nei confronti di persone diverse.
- Il contrasto sostanziale tra giudicati su uno stesso fatto, se riguarda imputati diversi, non può essere fatto valere mediante l'art. 669 c.p.p., ma eventualmente attraverso gli strumenti straordinari previsti dall'ordinamento, nei limiti della loro tipicità e ammissibilità.
- La revisione non può essere utilizzata, in linea generale, per ottenere soltanto un trattamento sanzionatorio meno grave per effetto dell'esclusione di un'aggravante, se non quando emergano elementi idonei a condurre al proscioglimento.
- Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili o non rilevanti nel giudizio di esecuzione quando presuppongono un'estensione della disciplina processuale non consentita dal testo normativo e quando la norma denunciata non sia applicabile al caso concreto.
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