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Legge

L.R. Abruzzo 50/2017

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 50/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo 30 agosto 2017, n. 50 modifica la L.R. 32/2015: ricomprende tra le funzioni regionali in materia di energia quelle provinciali previste dal nuovo art. 4-bis, relative al controllo degli impianti termici e alla qualità del servizio di certificazione energetica. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore vanno adeguati gli accordi Regione-Province. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifiche al riordino delle funzioni amministrative provinciali in materia di energia

Modifiche al riordino delle funzioni amministrative provinciali in materia di energia

La legge regionale Abruzzo n. 50 del 2017 interviene sulla disciplina del riordino delle funzioni amministrative delle Province contenuta nella L.R. 32/2015. Il provvedimento ridefinisce la distribuzione delle competenze in materia energetica tra Regione e Province, con efficacia dal 9 settembre 2017.

Ambito delle modifiche

La legge modifica la L.R. 32/2015 in tre punti principali: aggiorna l’elenco delle funzioni regionali, abroga una voce dell’allegato A e inserisce una disciplina specifica sulle funzioni provinciali in materia di energia. L’intervento opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo.

Funzioni in materia di energia

La disciplina risultante precisa che, in materia di energia, restano ferme le potestà regolamentari della Regione, mentre le Province esercitano alcune funzioni amministrative, singolarmente o in forma associata. In particolare, sono attribuite alle Province:

  • la funzione di controllo degli impianti termici;
  • le funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica, richiamando la normativa statale in materia di accreditamento degli esperti e degli organismi incaricati della certificazione energetica degli edifici.

In coerenza con tale assetto, la funzione generale in materia di energia è formulata con eccezione per le competenze esercitate dalle Province ai sensi del nuovo art. 4-bis.

Adeguamento degli accordi tra Regione e Province

In sede transitoria, la Regione e le Province devono adeguare e modificare gli accordi già stipulati ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015. L’adeguamento va effettuato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, secondo le procedure previste dai medesimi accordi.

Regime finanziario

La legge stabilisce espressamente una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, avvenuta il 9 settembre 2017.

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