L.R. Abruzzo 48/2017
Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 48 del 2017 modifica l’art. 6 della L.R. n. 35/2011 sulla nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, introducendo una votazione ulteriore con maggioranza assoluta dopo tre votazioni infruttuose e precisando i casi di revoca per gravi o ripetute violazioni di legge. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il 9 settembre 2017.
Integrazioni alla disciplina di nomina e revoca del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Integrazioni alla disciplina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
La legge regionale Abruzzo 30 agosto 2017, n. 48 interviene sulla disciplina già contenuta nell’articolo 6 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, limitatamente alle regole di elezione e revoca del Garante regionale. L’effetto della norma è quello di precisare il meccanismo di scelta dell’organo e i presupposti per la sua cessazione dall’incarico.
Nomina del Garante: ulteriore votazione e maggioranza assoluta
Viene introdotta una regola specifica per il caso in cui il Consiglio regionale non riesca a eleggere il Garante nelle prime tre votazioni.
- Le votazioni devono svolgersi in tre sedute consecutive.
- La terza votazione non può tenersi prima di quarantacinque giorni dall’ultima votazione.
- Se dopo tali tre votazioni nessun candidato raggiunge il quorum previsto dal comma 5 dell’articolo 6 della L.R. n. 35/2011, il Consiglio procede a un’ulteriore votazione.
- In questa fase è nominato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
Revoca dell’incarico
La legge sostituisce anche la disciplina della revoca del Garante, specificando che il Consiglio regionale può revocarlo solo in presenza di:
- gravi violazioni di legge;
- ripetute violazioni di legge.
La revoca deve essere deliberata dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza qualificata prevista per la nomina.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT), quindi dal 9 settembre 2017.
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