L.R. Abruzzo 44/2017
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attivita' professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento abruzzese ai principi UE su stabilimento e servizi in materia di agenzie di viaggio e direttore tecnico, aggiorna la disciplina delle guide speleologiche e interviene sulla programmazione e sul cumulo degli aiuti culturali. Tuttavia gran parte della disciplina originaria in materia turistica è stata poi abrogata nel 2023; restano soprattutto le modifiche alle leggi su guida speleologica e cultura.
Adeguamento della disciplina regionale su agenzie di viaggio, direttore tecnico, guida speleologica e contributi culturali agli obblighi UE
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi europei
La legge regionale Abruzzo n. 44/2017 nasce come legge europea regionale e interviene su tre fronti: disciplina del turismo (agenzie di viaggio e direttore tecnico), guida speleologica e norme regionali in materia di eventi e contributi culturali. Il testo vigente, però, risulta in larga parte superato dalle successive abrogazioni del 2023 per la parte turistica.
Disciplina delle agenzie di viaggio e del direttore tecnico: contenuto originario oggi superato
Il titolo dedicato alle agenzie di viaggio aveva lo scopo di adeguare la normativa abruzzese ai principi di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza. La disciplina riguardava:
- esercizio delle agenzie di viaggio e turismo;
- organizzazione e vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati;
- attività svolta dalle associazioni senza scopo di lucro solo per i propri associati;
- modalità di accesso alla professione di direttore tecnico.
Il testo richiamava il d.lgs. 79/2011 e il Codice del consumo come fonti applicabili per quanto non previsto dalla legge regionale. Tuttavia gli articoli di questo titolo sono stati poi abrogati con L.R. 15 febbraio 2023, n. 10, quindi la disciplina regionale qui contenuta non è più operativo-rilevante nella pratica.
Regole originarie su apertura, esercizio, controlli e sanzioni delle agenzie: oggi non più vigenti
Nel testo originario la legge prevedeva una disciplina molto dettagliata per le agenzie di viaggio: SCIA al SUAP, requisiti soggettivi, apertura di uffici temporanei, comunicazioni per filiali e succursali, iscrizione nella banca dati INFOTRAV, obbligo di copertura assicurativa, informazione precontrattuale, tutela del viaggiatore, sospensione dell’attività, sanzioni amministrative e elenco regionale dei direttori tecnici.
Tra i punti principali figuravano:
- avvio dell’attività con SCIA e possibilità di inizio immediato;
- attività telematica senza locali commerciali;
- obbligo di polizze e garanzie bancarie prima della SCIA;
- comunicazione annuale della copertura assicurativa entro il 31 dicembre;
- chiusura temporanea limitata a tre mesi consecutivi, con massimo complessivo di un anno;
- sanzioni per esercizio abusivo, omissioni documentali, violazioni sui direttori tecnici e sulle associazioni.
Anche queste disposizioni risultano oggi abrogate e quindi non utili come disciplina applicabile.
Guida speleologica: elenco regionale, collegio, abilitazione ed esercizio
La parte sulla guida speleologica modifica la L.R. 25/2004 e costituisce la parte più rilevante ancora leggibile del testo consolidato. Viene istituito un elenco regionale delle guide speleologiche, tenuto dal Collegio regionale delle guide speleologiche sotto vigilanza del Dipartimento regionale competente in materia di turismo.
L’iscrizione all’elenco:
- avviene su richiesta;
- ha validità triennale;
- è rinnovabile su istanza da presentare entro 30 giorni prima della scadenza;
- richiede il mantenimento dei requisiti amministrativi e dell’idoneità psico-fisica.
È istituito anche il Collegio regionale come organo di autodisciplina e autogoverno, con assemblea, consiglio direttivo e presidente. Il Collegio:
- vigila sul comportamento degli iscritti;
- collabora con i dipartimenti regionali competenti;
- gestisce iscrizioni ed elenco;
- vigila sull’esercizio professionale e sull’etica;
- applica sanzioni disciplinari;
- determina il contributo a carico degli iscritti.
Guida speleologica: abilitazione, requisiti e SCIA
L’abilitazione alla professione si consegue mediante corsi di formazione tecnico-didattico-culturali e superamento di esami finali. I corsi sono istituiti dalla Giunta regionale, sentito il Collegio, e sono organizzati dal Dipartimento competente in materia di formazione professionale con la collaborazione del Collegio.
I requisiti per l’ammissione ai corsi e per l’esercizio includono:
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
- assenza di condanne penali ostative;
- idoneità psico-fisica certificata dalla ASL;
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE.
Per esercitare stabilmente l’attività, l’interessato presenta SCIA al SUAP del Comune competente. Il SUAP trasmette la segnalazione al Collegio, che effettua le verifiche e aggiorna l’elenco. Sono previste anche regole per guide provenienti da altri Stati membri UE e per cittadini di Paesi terzi secondo la normativa statale sul riconoscimento delle qualifiche e sull’immigrazione.
Guida speleologica: sanzioni e regime transitorio
La disciplina aggiornata prevede sanzioni amministrative per chi esercita senza abilitazione o senza SCIA. In sintesi:
- esercizio senza abilitazione: sanzione da 500 a 3.000 euro;
- esercizio senza SCIA: sanzione da 250 a 1.250 euro.
Sono anche previsti effetti disciplinari secondo la normativa richiamata per le violazioni deontologiche.
Nel regime transitorio:
- i soggetti già iscritti all’albo regionale delle guide speleologiche sono iscritti di diritto nell’elenco regionale;
- entro 45 giorni dall’approvazione della legge l’assemblea propone lo Statuto del Collegio;
- entro 45 giorni dall’approvazione dello Statuto si ricostituiscono consiglio direttivo e presidenza.
Modifiche in materia di eventi e contributi culturali
La legge interviene sull’articolo 40 della L.R. 55/2013, sopprimendo il riferimento agli eventi sportivi e ridefinendo la concessione dei contributi per gli eventi previsti dalla norma. I servizi regionali e consiliari competenti concedono i contributi secondo i criteri e le modalità del regolamento attuativo.
Programmazione culturale e criteri di finanziamento
Per la cultura, la L.R. 46/2014 viene modificata in materia di programmazione degli interventi e di cumulo degli aiuti. La Giunta regionale, in coerenza con il DPEFR, approva entro l’anno di riferimento un atto annuale di indirizzo su cui il Servizio competente emana gli avvisi pubblici.
L’atto annuale:
- garantisce priorità, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti finanziati dal FUS;
- specifica la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura da destinare a tali interventi;
- ripartisce le risorse per ambiti e tipologie di intervento;
- riserva almeno il 20% dei finanziamenti disponibili a interventi di qualità proposti da soggetti non beneficiari di finanziamenti ministeriali.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta trasmette alla Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati dell’annualità precedente.
Cumulo degli aiuti e rendicontazione
La disciplina aggiornata stabilisce che i finanziamenti regionali non sono cumulabili con altri finanziamenti previsti da leggi regionali per le medesime finalità e attività, ma sono cumulabili con finanziamenti statali per le stesse finalità.
In sede di rendicontazione consuntiva è ammessa una variazione del preventivo non superiore al 15%:
- se la variazione è in diminuzione, il contributo si riduce proporzionalmente;
- se la variazione è in aumento, il contributo non viene adeguato.
Regime finanziario, transitorio e abrogazioni
La legge dichiara che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Sono previste alcune disposizioni transitorie, tra cui:
- trasferimento dalle Province ai Comuni della documentazione sulle agenzie di viaggio operanti nei rispettivi territori entro il 31 dicembre 2017;
- svincolo delle cauzioni delle agenzie entro il 31 dicembre 2017, salvo pendenze;
- per i procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore, non era richiesta una specifica dichiarazione prevista dal regolamento regionale attuativo.
La legge abroga inoltre:
- la L.R. 1/1998 sulle agenzie di viaggio e sul direttore tecnico;
- l’articolo 18 della L.R. 25/2004;
- l’articolo 26 della L.R. 46/2014;
- i commi 9 e 10 dell’articolo 40 della L.R. 55/2013.
Valutazione di attualità
La legge, nel suo impianto originario, era rilevante per turismo, professione di direttore tecnico, guida speleologica e contributi culturali. Tuttavia la parte sulle agenzie di viaggio è stata successivamente abrogata e oggi non è praticamente utile come disciplina applicabile. Restano di interesse soprattutto le modifiche sulla guida speleologica e sugli aiuti/contributi culturali, per quanto anch’esse inserite in un quadro normativo stratificato.
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