Sentenza del 25/03/2019 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Avviso di accertamento notificato a Società cancellata - Art. 3 D.Lgs. 158/2015 revisione sistema sanzionatorio - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità dell’avviso di accertamento notificato dopo la cancellazione della società e la responsabilità degli ex soci per i debiti tributari sociali. I contribuenti sostenevano, in sostanza, che la cancellazione della società impedisse la notifica e l’azione dell’Amministrazione finanziaria. L’Ufficio ha invece notificato l’atto agli ex soci illimitatamente responsabili, richiamando il combinato disposto degli artt. 2291 e 2312 c.c. A sostegno della pretesa sono stati considerati anche la cessazione della società dopo l’avvio dei controlli, la prosecuzione della medesima attività da parte degli stessi soci tramite un terzo soggetto e l’elevato indebitamento tributario. Tali circostanze sono state ritenute elementi indiziari idonei a incidere sull’onere della prova.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta opponibile agli ex soci illimitatamente responsabili, senza che la cancellazione della società costituisse, di per sé, un ostacolo alla notifica dell’avviso o alla responsabilità per i debiti sociali. Gli elementi indiziari indicati hanno inoltre posto a carico dei contribuenti l’onere di fornire una prova contraria circa l’assenza di responsabilità o la mancata prosecuzione sostanziale dell’attività.
Norme richiamate
Art. 2291 Codice civile
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; la responsabilità può quindi estendersi agli ex soci nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
Art. 2312 Codice civile
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, nei limiti della responsabilità prevista dalla legge e di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione.
Art. 3 del D.Lgs. 158/2015
La norma è richiamata in relazione alla revisione del sistema sanzionatorio tributario; dal testo fornito non emergono ulteriori dettagli sulla specifica applicazione della disposizione nel caso concreto.
Massime di principio
- La cancellazione di una società non elimina automaticamente i debiti tributari né impedisce all’Amministrazione di agire nei confronti dei soci personalmente responsabili secondo il tipo societario e la disciplina applicabile.
- La notifica dell’accertamento deve essere indirizzata ai soggetti che, in base alla legge, possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali; la cancellazione della società non costituisce da sola una valida eccezione.
- La prosecuzione sostanziale della stessa attività, con gli stessi soci e tramite un diverso soggetto, può costituire un elemento indiziario di continuità o di trasferimento dell’attività, soprattutto se accompagnata da debiti tributari rilevanti.
- Quando l’Amministrazione presenta un insieme coerente di elementi indiziari, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata per dimostrare l’assenza di responsabilità, la discontinuità dell’attività o l’inesistenza dei presupposti della pretesa.
- La responsabilità degli ex soci non è necessariamente automatica: deve essere valutata in relazione al tipo societario, all’effettiva responsabilità prevista dalla legge, agli eventuali limiti derivanti dalla liquidazione e alle prove disponibili nel caso concreto.
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