Sentenza del 18/03/2022 n. 1295 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Istanza di rimborso - Termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso dell'IRAP ritenuta indebitamente versata; la questione centrale era il termine di decadenza per proporre l'istanza di rimborso, in particolare se il termine di 48 mesi dovesse decorrere dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
La decisione
La decisione ha stabilito che l'istanza di rimborso dell'IRAP deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973: 48 mesi decorrenti dalla "data del versamento" o dalla data in cui "la ritenuta è stata operata". Pertanto le istanze presentate oltre tale termine sono inammissibili e sono state respinte. La pronuncia richiama e si allinea alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15341/2019; Cass. n. 9935/2017).
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 38
"data del versamento" o "la ritenuta è stata operata" (termine di 48 mesi)
L'art. 38 fissa il termine decadenziale per l'istanza di rimborso in 48 mesi, decorrenti dalla data del versamento ovvero da quella in cui la ritenuta è stata operata; tale decorrenza è stata confermata come regola applicabile anche all'IRAP.
Cass. n. 15341/2019
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'orientamento secondo cui il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 DPR 602/1973 opera come termine decadenziale per le istanze di rimborso fiscali.
Cass. n. 9935/2017
Ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione che ribadisce la decorrenza e la natura decadenziale del termine di 48 mesi per le istanze di rimborso.
Massime di principio
- L'istanza di rimborso dell'imposta (anche IRAP) deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento o, se rilevante, dalla data in cui la ritenuta è stata operata: trascorso tale termine l'istanza è prescritta/decaduta.
- Per calcolare correttamente il termine è fondamentale individuare documentalmente la "data del versamento" e/o la data in cui la ritenuta è stata effettivamente effettuata (documenti di versamento, certificazioni, quietanze, prospetti contabili).
- Se il versamento è stato effettuato per conto di terzi o tramite sostituti/intermediari, occorre verificare la data in cui la ritenuta è stata operata dal sostituto, perché può far decorrere il termine.
- In presenza di dubbi sul dies a quo o su eventuali interruzioni/effetti esterni, è opportuno agire tempestivamente: proporre l'istanza entro i 48 mesi o, se già trascorsi, valutare se sussistano strumenti straordinari (es. ricorsi giudiziali tempestivi basati su atti specifici) con l'assistenza di un professionista.
- La giurisprudenza consolidata conferma il carattere decadenziale del termine: il contribuente deve custodire e produrre le prove documentali del pagamento/ritenuta per tutelare la propria istanza entro il termine legalmente previsto.
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