Cassazione Civile, Ordinanza n. 33519/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata in reclamo dalla Corte d’Appello. La società sosteneva che non le fosse stato garantito il contraddittorio nel procedimento prefallimentare, deducendo una causa di forza maggiore che avrebbe impedito al legale rappresentante di venire a conoscenza della convocazione per l’udienza. Inoltre contestava la valutazione dello stato di insolvenza, affermando che la Corte avesse omesso di esaminare elementi probatori idonei a dimostrare la sua non fallibilità, tra cui rapporti commerciali in corso, crediti maturandi e documenti attestanti una presunta evoluzione della capacità finanziaria. Con il quinto motivo censurava infine la regolazione delle spese, ma in modo del tutto generico. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi o del tutto generici: la notifica del ricorso e del decreto prefallimentare era regolare e, comunque, la società aveva potuto difendersi nel reclamo; quanto agli indici di insolvenza, la ricorrente non aveva specificamente contrastato i rilievi della Corte d’Appello, che aveva valorizzato il mancato pagamento di crediti di lavoro, l’esposizione debitoria oltre 500.000 euro, l’assenza di struttura operativa e l’inconsistenza del capitale sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la doglianza sul preteso difetto di contraddittorio non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, secondo cui la notifica era regolare e la società aveva comunque potuto difendersi pienamente in sede di reclamo. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi sulle prove e sulla fallibilità per genericità, poiché non erano indicati specificamente gli elementi asseritamente omessi e le contestazioni non incidevano sugli indici di insolvenza posti a base della decisione di merito. Anche il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché meramente ipotetico. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le controparti svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
il reclamo consente al debitore di far valere in pieno tutti gli elementi difensivi contro la richiesta di fallimento, rendendo irrilevante la dedotta impossibilità di conoscere l’udienza prefallimentare se il contraddittorio è comunque recuperato in tale sede.
art. 15 l. fall.
principio del contraddittorio nel procedimento prefallimentare
la censura di violazione del contraddittorio è infondata se la notifica del ricorso e del decreto è regolare e il debitore ha potuto difendersi nel reclamo.
art. 5 l.fall.
la valutazione della insolvenza resta ferma in presenza di indici concreti quali debiti rilevanti, mancato pagamento di crediti di lavoro, assenza di struttura operativa e capitale sociale inconsistente.
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi, è generica o si traduce in una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha rilevato che la censura era priva di specificità e non scalfiva gli accertamenti di fatto.
art. 115 c.p.c.
invocato per lamentare travisamento della prova, ma senza indicazione specifica degli elementi decisivi asseritamente trascurati.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta apodittica e non specifica.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata quale base del contributo unificato dovuto in aggiunta nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La dedotta lesione del contraddittorio nel procedimento prefallimentare non è decisiva quando la notifica è regolare e il debitore ha comunque potuto difendersi pienamente nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
- Le doglianze sull’insolvenza devono essere specifiche e misurarsi con gli indici concreti valorizzati dal giudice di merito; non basta richiamare in modo apodittico contratti, commesse o rapporti commerciali potenzialmente redditizi.
- La censura per omesso esame di prove o travisamento del materiale istruttorio è inammissibile se non individua puntualmente i documenti o i fatti decisivi asseritamente trascurati.
- La regolazione delle spese non può essere contestata in cassazione con motivi meramente ipotetici o eventuali, privi di una reale critica alla statuizione impugnata.
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