Circolare numero 75 del 06-05-2021
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2033 del codice civile alle ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni. Vengono altresì fornite istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama l'art.12 della legge 22 luglio 1966, n.613 stabilendo che i contributi indebitamente versati alle Gestioni autonome non possono essere convalidati ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche e, salvo dolo, devono essere restituiti senza interessi. Tali versamenti sono qualificati come indebito oggettivo (art.2033 c.c.) e il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (art.2946 c.c.). Operativamente, gli uffici devono erogare rimborsi solo per gli importi non prescritti; per rimborsi già prodotti prima della circolare si pagheranno solo le somme per le quali la prescrizione è stata validamente interrotta, escludendo le altre tramite credito spia di tipo 3.
Rimborso dei contributi indebitamente versati alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti: effetto della prescrizione e istruzioni operative
Punti principali
Riferimento normativo
Art.12 legge 22 luglio 1966, n.613; sostituzione di precedenti disposizioni relative all'estensione dell'assicurazione IVS per artigiani e commercianti.
Efficacia sui diritti pensionistici
I contributi indebitamente versati non sono computabili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche e, salvo dolo, vanno restituiti senza interessi.
Conferma giurisprudenziale
La Corte di Cassazione conferma che il riferimento al versamento 'in qualsiasi tempo' esclude l'applicabilità della sanatoria prevista per i lavoratori dipendenti, per differenze nei rapporti contributivi.
Qualificazione dell'indebito e prescrizione
I versamenti non dovuti alle Gestioni sono indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c.; il diritto al rimborso si prescrive con il termine decennale ordinario previsto dall'art.2946 c.c.; non opera alcuna convalida della contribuzione accertata come indebita.
Istruzioni operative per i rimborsi
Gli operatori di Sede devono produrre i rimborsi solo per gli importi per i quali i termini di prescrizione non sono decorso rispetto alla data dei versamenti associati.
Procedure per rimborsi antecedenti alla circolare
Se in procedura risulta già avvenuta la produzione di un rimborso prima della pubblicazione della circolare, si pagheranno solo le somme per le quali la domanda ha validamente interrotto la prescrizione; le somme prescritte saranno escluse tramite inserimento di un credito spia di tipo 3.
Responsabilità e firma
Le istruzioni sono impartite dal Direttore Generale Gabriella Di Michele.
Testo integrale
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