Circolare numero 74 del 04-05-2021
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto introdotta dall’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico. Nuovi adempimenti dei datori di lavoro. Campo di applicazione della norma. Gestione del contenzioso. Trattamenti pensionistici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per l'applicazione dell'art.1, c.350 della legge n.178/2020, che riconosce per intero i periodi di durata dei contratti part-time verticali o ciclici ai fini del diritto alla pensione (non della misura). Definisce ambito di applicazione per contratti in corso ed esauriti, adempimenti documentali, istruzioni per UniEmens, procedure di implementazione delle posizioni assicurative, gestione del contenzioso e effetti su trattamenti pensionistici e non pensionistici.
Applicazione art.1, comma 350, legge 178/2020: riconoscimento integrale dei periodi di part-time verticale o ciclico ai fini dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione
Punti principali
Normativa di riferimento e finalità
L'art.1, c.350 legge 178/2020 (entrata in vigore 1/1/2021) stabilisce che il periodo di durata del contratto part-time verticale/ciclico è riconosciuto per intero ai fini del conseguimento dei requisiti di anzianità per il diritto alla pensione, fermo il rispetto del minimale contributivo settimanale per la determinazione del numero di settimane.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti part-time verticali o ciclici in corso alla data di entrata in vigore per tutta la loro durata e ai contratti esauriti antecedenti, purché il lavoratore presenti domanda corredata da documentazione. Non riguarda periodi anteriori all'entrata in vigore della disciplina sul part-time (D.L. 726/1984).
Contratti in itinere: modalità di richiesta
Per i contratti attivi l'interessato deve presentare domanda alla Struttura territoriale (PEC o servizio online FASE) corredata dall'attestazione del datore di lavoro (Allegato 1) o da dichiarazione sostitutiva (Allegato 2) e dal contratto; indicare eventuali sospensioni non retribuite.
Contratti esauriti: domanda e prescrizione
Per contratti terminati o trasformati prima del 1/1/2021 il riconoscimento è subordinato a domanda del lavoratore con documentazione analoga; opera la prescrizione decennale prevista dall'art.2935 c.c. con decorrenza 1/1/2021.
Parametro di calcolo e limiti
Il numero di settimane da riconoscere è determinato rapportando la contribuzione annua al minimale contributivo settimanale. L'incremento riguarda solo il diritto alla pensione; la misura resta proporzionale all'orario effettivamente lavorato e alla retribuzione denunciata.
Obblighi UniEmens e codifiche
Dal 1/1/2021 il datore deve inviare flussi UniEmens anche per i mesi senza prestazione dovuta al part-time. Novità: percentuale part-time contrattuale invariata su tutti i mesi; percentuale mensile effettiva; nuovo codice DR00 per mesi interamente privi di prestazione; codice D per settimane totalmente non lavorate; codice N per giorni non lavorati; indicazioni specifiche per Fondi Speciali ed ex ENPALS.
Implementazione posizione a domanda (gestione interna)
In prima applicazione si utilizza il codice ARPA '191' per FPLD; per Fondi Speciali diversi da FS/ex Ipost si inserisce il differenziale settimane in FSPA con cod. cess.97 motivo RIC 'UD' e codici fondo specifici (721-724); per ex ENPALS usare codice contribuzione 'ED'. L'implemento è limitato al solo diritto ed esposto in UNEX come 'PT verticale da legge 178/2020'.
Contenzioso pendente
Ricorsi amministrativi e giudiziali sul riconoscimento dell'anzianità per part-time verticale/ciclico sono trattati come domande di accredito; le posizioni con documentazione sufficiente possono essere implementate senza ulteriore richiesta; non si interviene se è passata in giudicato sentenza sfavorevole.
Effetti sui trattamenti pensionistici e decorrenze
I trattamenti liquidati in base alla nuova disposizione non possono avere decorrenza anteriore al 1/1/2021. La norma riguarda solo il diritto alla pensione, non la misura: pensioni liquidate entro dicembre 2020 non sono ricalcolate né retrodatate.
Effetti su prestazioni non pensionistiche
Nessun effetto diretto o indiretto sul riconoscimento delle prestazioni diverse dalle pensioni erogate fino al 31/12/2020; per i periodi successivi valgono le disposizioni vigenti in tema di accesso e durata delle misure di sostegno al reddito.
Riscatto e versamenti volontari
Permane la possibilità di coprire, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria successivi al 31/12/1996; versamenti già effettuati restano acquisiti e integrano diritto e misura.
Dipendenti pubblici e Fondi Speciali
Per i dipendenti pubblici e per iscritti ai Fondi FS ed ex Ipost resta ferma la disciplina dell'art.8 legge 554/1988: gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati utili per intero ai fini del diritto e del TFS; per il TFR valgono regole diverse e la base retributiva è quella effettiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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