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Circolare

Circolare numero 70 del 26-04-2021

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, che ha previsto la sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si richiamano altresì le istruzioni operative in ordine alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conseguiti dai dirigenti medici, veterinari e sanitari, dal personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché dagli operatori socio-sanitari a seguito di incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle esigenze straordinarie per il contenimento dell’emergenza pandemica. Si forniscono altresì indicazioni in merito agli effetti sui trattamenti pensionistici dei redditi di lavoro dipendente derivanti dalla sottoscrizione del contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione, di cui all’articolo 1, comma 461 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le conseguenze pensionistiche degli incarichi retribuiti conferiti al personale sanitario in quiescenza nell'ambito dell'emergenza COVID-19: l'art. 3-bis DL 2/2021 determina la sospensione del trattamento di vecchiaia per i mesi retribuiti; l'art. 2-bis, comma 5 (esteso fino al 31/12/2021 dall'art. 1, comma 423 della legge 178/2020) consente la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100 per specifiche categorie; per i contratti in somministrazione per la campagna vaccinale restano applicate le regole ordinarie di incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente; le pensioni di inabilità mantengono le ordinarie incompatibilità. La circolare dettaglia obblighi di comunicazione all'INPS e aspetti applicativi.

Istruzioni INPS su sospensione pensione di vecchiaia e cumulabilità dei redditi per personale sanitario in quiescenza (art. 3-bis DL 2/2021 e commi legge n. 178/2020)

Punti principali

Premessa e quadro normativo

Conversione DL 2/2021 (legge 29/2021) entrata in vigore il 13/03/2021; richiamate anche le disposizioni della legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 423 e 461 della legge 178/2020) e il DL 18/2020 (art. 2-bis, comma 5). La circolare fornisce istruzioni condivise con il Ministero del Lavoro sulle conseguenze pensionistiche degli incarichi conferiti per l'emergenza COVID-19.

Sospensione dei trattamenti di vecchiaia (art. 3-bis DL 2/2021)

Per il personale sanitario in quiescenza cui dal 13/03/2021 siano stati conferiti incarichi retribuiti, l'INPS sospende il trattamento di vecchiaia a decorrere dal mese in cui è corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell'incarico. Gli incarichi possono avere scadenza non oltre il 31/12/2022. In caso di pensione in cumulo con quote a carico di casse professionali, la sospensione riguarda la quota effettivamente corrisposta.

Comunicazione all'INPS da parte delle aziende sanitarie

Le aziende sanitarie/socio-sanitarie devono inviare alle strutture INPS territoriali, via PEC, il contratto di lavoro con decorrenza/durata e i mesi retribuiti, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 sottoscritta dal sanitario, che attesti la titolarità del trattamento pensionistico diretto di vecchiaia o in cumulo.

Cumulabilità con redditi da lavoro autonomo per la quota 100 (art. 2-bis, comma 5 e art. 1, comma 423 L. 178/2020)

Gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti a dirigenti medici/veterinari/sanitari, personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari collocati in quiescenza non sono sottoposti all'incumulabilità con la pensione cosiddetta quota 100. Tale disciplina speciale (art. 2-bis, comma 5 DL 18/2020) è stata estesa fino al 31/12/2021 e prevale sulla norma successiva (art. 3-bis). Gli interessati devono comunicare la ripresa/prosecuzione dell'attività autonoma alle strutture territoriali INPS come da circolare 74/2020. Per i titolari della pensione ai precoci esistono limitazioni temporanee di incumulabilità: se percepiscono i redditi vietati nel periodo di anticipo la pensione è sospesa e l'INPS procede al recupero.

Effetti dei contratti in somministrazione per la campagna vaccinale (art. 1, comma 461 L. 178/2020)

L'assunzione con contratto a tempo determinato in somministrazione di medici, infermieri e assistenti sanitari per la campagna vaccinale non prevede deroghe alla disciplina ordinaria di cumulabilità/incumulabilità: per redditi da lavoro dipendente si applicano le regole vigenti relative a precoci, quota 100, APE sociale e simili; si rinvia alle disposizioni INPS sull'incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro dipendente.

Incompatibilità e incumulabilità delle pensioni di inabilità

Per i percettori di pensioni di inabilità restano ferme le disposizioni normative che prevedono incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorative dipendenti o autonome e l'incumulabilità dei relativi redditi, nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

Principio di specialità e riferimenti operativi

L'art. 2-bis, comma 5 DL 18/2020 è considerato norma speciale rispetto all'art. 3-bis DL 2/2021; quest'ultimo è residuo. Si richiamano le circolari INPS precedenti per dettagli operativi (circ. 74/2020, circ. 140/2017, circ. 99/2017) e la collaborazione con il Ministero del Lavoro.

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