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Circolare

Circolare numero 71 del 27-04-2021

Con la presente circolare si forniscono indicazioni relativamente alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati in seguito alla pubblicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (TCA).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione provvisoria (dal 1° gennaio 2021) del Protocollo sulla sicurezza sociale contenuto nel TCA tra UE e Regno Unito, con particolare riferimento ai lavoratori distaccati e alla legislazione applicabile. L'Italia si è inserita nella categoria A per l'applicazione delle norme sul distacco (validità 15 anni). Vengono confermate la validità delle certificazioni A1 emesse con periodo oltre il 31/12/2020, le regole sui limiti ordinari di 24 mesi e le eccezioni per proroghe già autorizzate; infine sono indicate disposizioni transitorie sui moduli (A1) e sulle modalità di scambio dati.

Applicazione del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale del TCA UE-Regno Unito: distacco, validità certificazioni e procedure operative

Punti principali

Premessa e applicazione provvisoria del TCA

Il TCA è applicato in via provvisoria dal 1/1/2021; il Protocollo sulla sicurezza sociale vale 15 anni dall'entrata in vigore e definisce le norme di coordinamento e la legislazione applicabile (Titolo II e Allegato SSC-7).

Norme particolari per i lavoratori distaccati

L'art. SSC.11 prevede la possibilità, come misura transitoria, di mantenere la legislazione dello Stato di invio per i distacchi fino a 24 mesi. L'applicazione è limitata agli Stati di categoria A (Italia ha richiesto inclusion), mentre le categorie B e C cessano dopo il periodo transitorio.

Validità delle certificazioni per periodi oltre il 31/12/2020

Le certificazioni di distacco (A1) con inizio prima dell'entrata in vigore del TCA e termine dopo il 31/12/2020 restano valide; si possono richiedere nuovi distacchi senza soluzione di continuità secondo il regolamento (CE) n.883/2004, considerando i periodi già fruiti nel computo dei 24 mesi.

Proroga del distacco ed eccezioni

Proroghe autorizzate ai sensi dell'art.16 del regolamento 883/2004 e altri accordi preesistenti rimangono validi fino a scadenza naturale. Le nuove disposizioni del Protocollo non prevedono la possibilità ordinaria di estendere oltre 24 mesi i distacchi né nuovi accordi in deroga, salvo quanto previsto prima del 1/1/2021.

Esercizio di attività in due o più Stati

L'art. SSC.12 disciplina i casi di attività in più Stati riprendendo i criteri dei regolamenti comunitari; sono previste disposizioni specifiche per l'applicazione della legislazione del Regno Unito e le strutture territoriali possono continuare a rilasciare le certificazioni per tali situazioni.

Disposizioni transitorie su moduli e scambio di dati

Per un periodo transitorio i moduli e documenti nel formato precedente (in particolare il portabile A1) restano validi. Fino a nuove istruzioni lo scambio di informazioni con il Regno Unito seguirà le modalità operative già indicate nei messaggi n.4111/2019 e n.972/2021, dato che il Regno Unito è dichiarato EESSI ready.

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