Cassazione Penale, Ordinanza n. 30220/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La persona in esecuzione pena aveva chiesto l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione a una pena da espiare per più reati, tra cui maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il tribunale ha respinto la richiesta ritenendo la misura non idonea, perché nonostante circa un anno e mezzo di detenzione non risultavano progressi nella revisione critica delle condotte né una volontà di aderire a un percorso risocializzante; inoltre il rientro nella famiglia di origine, senza lavoro o attività trattamentale/risocializzante, non era considerato sufficiente. Il ricorrente ha proposto cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 47-ter ord. pen. e degli artt. 133 e 133-bis c.p.; con il secondo motivo, vizio di motivazione, lamentando in sostanza l'erroneità e l'insufficienza del diniego della misura alternativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso il denunciato difetto di motivazione, ritenendo la decisione del tribunale immune da illogicità manifesta e adeguatamente fondata sull'assenza di elementi indicativi di una reale rieducazione o di adesione a un percorso risocializzante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Richiamato quale norma sulla detenzione domiciliare; la censura difensiva è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare apprezzamenti di fatto del giudice di merito sulla idoneità della misura.
art. 133 c.p.
Invocato dal ricorrente in relazione ai criteri di commisurazione e valutazione; la Corte non ha ravvisato un vizio rilevante in cassazione.
art. 133-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per natura fattuale della doglianza.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato per l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, la valutazione sulla idoneità della misura e sulla presenza di un effettivo percorso trattamentale o risocializzante è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una nuova lettura dei fatti.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la decisione sia affetta da mancanza, apparente illogicità manifesta o contraddittorietà rilevante; non è invece configurabile quando il giudice abbia esposto una motivazione congrua e coerente sul mancato ravvedimento o sull'assenza di progressi trattamentali.
- La mera durata della detenzione già sofferta non è, da sola, sufficiente a fondare l'ammissione alla detenzione domiciliare se non emergono elementi positivi di revisione critica delle condotte e di concreta adesione a un progetto di recupero.
- Quando la causa di inammissibilità del ricorso è ascrivibile a colpa del ricorrente, il giudice può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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