Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4603 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio per due ragioni. In primo luogo, ha contestato la riduzione d’ufficio del reddito imponibile mediante il riconoscimento presuntivo di costi e spese pari al 70% dei ricavi accertati, senza che tali costi fossero stati specificamente documentati e provati dalla società. In secondo luogo, ha denunciato l’illegittima duplicazione della deduzione dei costi gestionali risultanti dal bilancio, già considerati nel calcolo effettuato dal consulente tecnico d’ufficio.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha stabilito che, nell’accertamento fondato sui movimenti dei conti bancari, le operazioni attive e passive possono essere considerate ricavi, mentre la deduzione di costi e oneri non è automatica e deve essere allegata e provata dal contribuente. Ha inoltre ritenuto illogica la doppia decurtazione dei costi gestionali già considerati nel calcolo peritale. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    In tema di acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili a un’attività d’impresa, devono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza deduzione presuntiva di oneri e costi.

    I movimenti bancari acquisiti dall’Amministrazione finanziaria possono fondare l’accertamento dei ricavi. Il contribuente che intenda ottenere la deduzione di costi deve indicarli e dimostrarli specificamente; il giudice non può riconoscerli automaticamente in via presuntiva.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    La disciplina dei movimenti dei conti bancari consente di utilizzare le operazioni rilevate ai fini dell’accertamento.

    La regola opera anche nell’accertamento IVA e consente di valorizzare i dati dei conti bancari, senza che ciò comporti il riconoscimento automatico di costi non documentati.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato dedotto un errore di diritto nell’applicazione delle norme fiscali relative all’utilizzo dei dati bancari e alla deducibilità dei costi.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato denunciato un vizio di motivazione per la duplicazione della deduzione dei costi gestionali già considerati nel calcolo peritale.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    La cassazione con rinvio impone al giudice territoriale, in diversa composizione, di riesaminare la controversia conformandosi ai principi stabiliti dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando l’accertamento fiscale si basa sui movimenti bancari dell’impresa, le movimentazioni possono essere utilizzate come ricavi o componenti positivi presumibili; i costi correlati non vengono dedotti automaticamente.
  • Il contribuente deve allegare e provare in modo specifico l’esistenza, l’inerenza e l’ammontare dei costi che intende dedurre.
  • Il giudice tributario non può determinare forfettariamente una percentuale di costi solo perché ritenuta congrua o ragionevole, in assenza di elementi probatori concreti.
  • Lo stesso costo non può essere dedotto due volte, né in sede di accertamento né nel successivo ricalcolo giudiziale o peritale.
  • Un comportamento dell’Amministrazione finanziaria precedente al giudizio non equivale necessariamente a una non contestazione processuale: la non contestazione deve risultare chiaramente dagli atti del processo.
  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve rideterminare il reddito applicando i principi della Cassazione e verificando analiticamente quali costi siano stati effettivamente provati e già considerati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.