Sentenza del 09/03/2016 n. 191 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Atti impugnabili - Ordine di provvedere all'accatastamento - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'ordine dell'Agenzia volto a imporre o sollecitare l'accatastamento dell'immobile in una specifica categoria catastale, ritenendolo un atto lesivo immediatamente impugnabile. La questione riguardava quindi la natura dell'ordine di accatastamento e la sua eventuale riconducibilità agli atti impugnabili davanti al giudice tributario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'ordine o invito all'accatastamento non è stato qualificato come atto impositivo, poiché non determina direttamente un tributo né contiene una definitiva pretesa fiscale. Di conseguenza, non rientrando tra gli atti autonomamente impugnabili, non può essere contestato immediatamente; eventuali doglianze potranno essere fatte valere, ove ne ricorrano i presupposti, contro il successivo atto impositivo o catastale lesivo.
Massime di principio
- Un ordine o invito dell'amministrazione a presentare una dichiarazione catastale o a regolarizzare l'accatastamento, se privo di autonoma efficacia impositiva, non è normalmente un atto immediatamente impugnabile.
- L'impugnabilità dipende dalla natura sostanziale dell'atto: sono contestabili gli atti che determinano direttamente una pretesa tributaria o producono un effetto lesivo attuale, non i meri atti istruttori, preparatori o sollecitatori.
- Le contestazioni relative alla categoria, alla rendita o alla qualificazione catastale devono essere generalmente proposte contro il provvedimento definitivo che attribuisce o modifica tali elementi, oppure contro il primo atto impositivo che ne fa applicazione.
- La presentazione di un ricorso contro un atto non autonomamente impugnabile comporta l'inammissibilità, senza che il giudice esamini nel merito le ragioni sostanziali del contribuente.
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