Sentenza del 09/03/2016 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione - Cartella di pagamento - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento era stata notificata per il recupero di imposte derivanti da un precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il contribuente ha contestato l'insufficienza della motivazione, poiché la cartella si limitava a richiamare la definitività dell'atto presupposto senza indicarne gli estremi e senza esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
La decisione
La motivazione è stata ritenuta insufficiente. In base all'articolo 7, comma 3, dello Statuto del contribuente, l'ente creditore deve riportare nella cartella il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione, con elementi idonei a identificarlo. Se tale atto non viene indicato, la cartella deve comunque illustrare in modo rigoroso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'iscrizione a ruolo. Il semplice richiamo alla definitività dell'atto, privo dei relativi estremi, non soddisfa l'obbligo di motivazione.
Norme richiamate
Articolo 7, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'ente creditore deve riportare sul titolo esecutivo il riferimento al precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, motivare la propria pretesa indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'iscrizione a ruolo.
La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di comprendere con precisione l'origine e le ragioni della pretesa. Non è sufficiente un generico richiamo alla definitività di un atto precedente: occorre indicarlo con estremi identificativi oppure fornire una motivazione completa e rigorosa.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento fondata su un precedente atto di accertamento o liquidazione deve indicare tale atto in modo identificabile, riportandone almeno gli estremi essenziali.
- Il solo riferimento alla definitività dell'atto presupposto non è sufficiente quando il contribuente non può individuare con certezza l'atto e comprenderne il contenuto.
- In assenza di un chiaro richiamo all'atto presupposto, la cartella deve spiegare autonomamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'iscrizione a ruolo.
- Un difetto di motivazione può impedire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa e può comportare l'illegittimità della cartella.
- Nelle controversie analoghe occorre verificare sia la presenza degli estremi dell'atto presupposto sia la sufficienza delle informazioni contenute nella cartella per ricostruire l'origine e la giustificazione del debito.
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