Sentenza del 09/03/2016 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Varese
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Impianto fotovoltaico - Cessione del ramo d'azienda per l'esercizio di attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Bene mobile - Aliquota dell'imposta di registro al 3%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione giuridica di un impianto fotovoltaico ceduto nell'ambito di un ramo d'azienda destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Occorre stabilire se l'impianto debba essere considerato bene immobile, con conseguente applicazione del diverso trattamento fiscale previsto per i trasferimenti immobiliari, oppure bene mobile, soggetto all'imposta di registro con aliquota del 3%. Il criterio decisivo è la possibilità di separare agevolmente l'impianto dal suolo, senza comprometterne la funzionalità e senza sostenere costi o difficoltà rilevanti.
La decisione
È stato affermato che, qualora l'impianto fotovoltaico sia facilmente separabile dal terreno su cui è installato, conservi la propria funzionalità dopo la separazione e tale operazione non sia onerosa, esso deve essere qualificato come bene mobile. Di conseguenza, alla cessione del ramo d'azienda comprendente l'impianto si applica l'imposta di registro con aliquota del 3%, anziché il regime previsto per il trasferimento di beni immobili. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza né l'esito formale del ricorso, ma il principio enunciato è favorevole all'applicazione dell'aliquota del 3% propria dei beni mobili.
Norme richiamate
Imposta di registro
L'aliquota del 3% si applica alla cessione dell'impianto fotovoltaico quando questo è qualificabile come bene mobile, perché separabile dal suolo senza perdita di funzionalità e senza oneri rilevanti.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente un impianto fotovoltaico non è decisiva la sua semplice infissione o installazione sul terreno, ma la possibilità concreta di separarlo dal suolo.
- Un impianto è tendenzialmente qualificabile come bene mobile se può essere rimosso facilmente, mantenendo la propria funzionalità e senza costi o difficoltà sproporzionati.
- Se l'impianto è bene mobile, la cessione nell'ambito di un ramo d'azienda può essere assoggettata all'imposta di registro con aliquota del 3%, invece che al trattamento previsto per i beni immobili.
- La valutazione deve essere effettuata in concreto, considerando caratteristiche tecniche, modalità di ancoraggio, costi di rimozione, eventuali danni al bene e possibilità di riutilizzo dopo lo smontaggio.
- La qualificazione fiscale dell'impianto dovrebbe essere adeguatamente documentata nel contratto e mediante perizie o documentazione tecnica, soprattutto quando dall'inquadramento come bene mobile o immobile dipende l'aliquota applicabile.
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