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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23907/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva ridotto d'ufficio, ai sensi dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p., la pena inflitta con sentenza irrevocabile. Il motivo dedotto era l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 442 comma 2-bis c.p.p.: in particolare si lamentava che, per le posizioni di Mario e Fabrizio Rizzo, il G.E. aveva applicato la riduzione di un sesto alla pena complessivamente inflitta a seguito del riconoscimento della continuazione con fatti già definitivamente giudicati, estendendo in tal modo il beneficio anche a reati per i quali non sussistevano i presupposti.

La decisione

La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4 c.p.p., ritenendo che, nonostante le modifiche legislative, il procedimento esecutivo per l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 442 comma 2-bis si svolga de plano con possibilità di opposizione quando la cognizione del G.E. è limitata alla mera riduzione di un sesto. Ne consegue che il ricorso per Cassazione non deve essere dichiarato inammissibile ma riqualificato e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Agrigento perché decida sull'opposizione nei termini di cui all'art. 667 comma 4 e, se del caso, all'art. 666 c.p.p.. La Corte non ha effettuato ulteriori valutazioni sul merito della contestazione sostanziale relativa all'estensione del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p., comma 2-bis

    Prevede la riduzione della pena di un sesto in caso di omessa impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato; qui interpretata come beneficio applicabile tramite procedimento esecutivo de plano con possibilità di opposizione

  • art. 676 c.p.p.

    Disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione; dopo le modifiche legislative (d.lgs. 150/2022 e d.lgs. 31/2024) il comma 3-bis prevede che il giudice proceda d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto, ma la Corte ritiene che non sia mutato il modello procedurale de plano con opposizione posticipata

  • art. 667 c.p.p., comma 4

    Stabilisce la procedura con contraddittorio posticipato applicabile al procedimento esecutivo per la riduzione ex art. 442 comma 2-bis quando la cognizione del G.E. è limitata alla mera operazione di riduzione

  • art. 666 c.p.p.

    Procedura ordinaria con udienza camerale e immediato contraddittorio: va seguita quando la domanda avanzata al G.E. ha contenuto più ampio o articolato rispetto alla mera riduzione di un sesto

  • art. 568 c.p.p., comma 5

    Principio di conservazione delle impugnazioni che ha permesso alla Corte di ricondurre il ricorso per cassazione all'originaria fattispecie di opposizione

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Riferimento normativo sulla nullità assoluta richiamato nella giurisprudenza citata; la Corte nel caso specifico precisa i limiti della precedente pronuncia

Massime di principio

  • La riduzione di un sesto prevista dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p., quando attivata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e limitata alla semplice operazione matematica, si svolge con rito de plano e ammette opposizione ai sensi dell'art. 667 comma 4; non necessita dell'immediato contraddittorio del rito ordinario.
  • Se la richiesta al giudice dell'esecuzione trascende la mera applicazione della riduzione (es. domanda sulla continuazione in executivis, concessione di benefici più ampi, o altre questioni esecutive complesse), deve essere seguito il procedimento ordinario ex art. 666 c.p.p. con udienza e contraddittorio immediato.
  • Se il pubblica ministero impugna un provvedimento del giudice dell'esecuzione con modalità non corrette, la Corte può ricondurre l'impugnazione alla tipologia corretta (principio di conservazione delle impugnazioni) e disporre il rinvio al giudice competente per la decisione sull'opposizione.
  • Occorre attenzione a non estendere il beneficio della riduzione a reati per i quali non sussistono i presupposti; tale valutazione attiene al merito e spetta al giudice adito nell'opposizione, non alla mera operazione esecutiva automatica.
  • Le modifiche legislative del 2022 e 2024 hanno formalizzato l'iniziativa d'ufficio del giudice dell'esecuzione ma non hanno trasformato automaticamente il procedimento in rito ordinario quando l'oggetto è la semplice riduzione di un sesto.

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