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Legge

L.R. Emilia-Romagna 30/2001

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 30/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore alla nuova Fondazione Emilia-Romagna Teatro, destinata a produrre e promuovere attività teatrali, ricerca e formazione. Disciplina contributi annuali e straordinari, obblighi di programmazione e rendicontazione, norme transitorie sul trasferimento dei beni e prevede abrogazioni parziali della precedente legge regionale n. 20/1992.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale

Partecipazione della Regione alla Fondazione teatrale regionale

La legge disciplina l’adesione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro Stabile pubblico regionale, quale socio fondatore. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito regionale emiliano-romagnolo e riguarda la nuova assetto istituzionale del sostegno pubblico al teatro.

Finalità della Fondazione

La Fondazione è istituita per perseguire finalità di:

  • produzione, esercizio e promozione delle attività teatrali;
  • svolgimento di compiti connessi alle attività teatrali;
  • sviluppo e sostegno di attività di ricerca;
  • promozione e gestione di attività di formazione.

L’ente deve operare senza fini di lucro.

Condizioni e modalità della partecipazione regionale

La partecipazione della Regione è subordinata a due condizioni essenziali:

  • il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione;
  • il perseguimento, senza fini di lucro, delle finalità indicate dalla legge.

Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione. I diritti connessi alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione oppure da un suo delegato.

Organi della Fondazione e rappresentanza regionale

La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della medesima. La legge affida quindi alla Giunta il presidio della rappresentanza istituzionale regionale all’interno dell’ente.

Contributi regionali e programmazione delle attività

La Regione può intervenire finanziariamente in due modi:

  • con un contributo annuale, il cui importo è stabilito dalla legge di bilancio;
  • con contributi una tantum per iniziative e progetti speciali, nell’ambito della programmazione delle iniziative in materia di spettacolo, anch’essi determinati dalla legge di bilancio.

Per i contributi straordinari la Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento criteri e modalità di concessione ed erogazione.

La Fondazione deve trasmettere alla Regione, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di competenza, un programma di attività corredato del relativo piano finanziario. Al fine di assicurare la continuità dei programmi, il contributo annuale è concesso e liquidato in un’unica soluzione.

Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, la Fondazione deve presentare una relazione sulla realizzazione del programma svolto, con tutti gli elementi utili alla valutazione delle attività.

Relazioni periodiche al Consiglio regionale

La Giunta presenta ogni due anni al Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione, consentendo così un controllo politico-istituzionale periodico sull’andamento dell’ente.

Regime transitorio e trasferimento dei beni

Per la fase di avvio della Fondazione, i beni mobili e immobili già appartenenti al patrimonio dell’Associazione “ERT - Emilia-Romagna Teatro” sono trasferiti al fondo di dotazione della Fondazione.

Ai fini dell’erogazione dei contributi, limitatamente all’anno 2001, continua ad applicarsi l’art. 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20.

Abrogazioni disposte

La legge interviene anche sulla legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, disponendo l’abrogazione:

  • nel titolo, delle parole riferite all’“Associazione ERT - Emilia-Romagna Teatro”;
  • del secondo alinea del comma 1 dell’art. 1.

Norme finanziarie e decorrenza

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, con la necessaria disponibilità da assicurare in sede di legge annuale di bilancio.

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

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