Sentenza n. 748/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della determina dirigenziale n. 204 del 23 settembre 2025, con la quale il Comune di Pulsano ha aggiudicato all’odierna controinteressata il lotto n. 2 della gara indetta dal medesimo Ente “per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali (lotto 1) e del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria del canone unico patrimoniale, del canone di concessione mercatale e dei tributi minori soppressi (tosap, icp, dpa), con riferimento alle annualità non prescritte, nonché dei servizi di gestione del relativo contenzioso, di rendicontazione delle entrate, di materiale affissione e manutenzione degli appositi impianti comunali dedicati (lotto 2)”; - di tutti i verbali di gara con particolare riferimento a quello riguardante l’esame e la valutazione dell’offerta economica del lotto n. 2, in parte qua si è ivi mancato di rilevare che la società C&C Concessioni e Consulenze S.r.l. – avendo presentato una sola offerta e un solo Piano Economico Finanziario per entrambi i lotti in gara – non ha indicato nella sua offerta i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza relativi, nello specifico, al lotto n. 2; - di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso; > per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società C&C – Concessioni e Consulenze s.r.l. – il 16.11.2025, per l’annullamento: - del Verbale di Gara n. 6 del 28 luglio 2025 (All. n. 6), nella parte in cui lo stesso ha accolto l’offerta della società Abaco S.p.A. collocandola utilmente quale seconda in graduatoria per il Lotto n. 2 “per l’affidamento in concessione (…) del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria del canone unico patrimoniale, del canone di concessione mercatale e dei tributi minori soppressi (tosap, icp, dpa), con riferimento alle annualità non prescritte, nonché dei servizi di gestione del relativo contenzioso, di rendicontazione delle entrate, di materiale affissione e manutenzione degli appositi impianti comunali dedicati”, invece di proporne l’esclusione; - della Determina Dirigenziale n. 204 del 23 settembre 2025 - REG. GEN. n. 1018 del 23 settembre 2025 (All. n. 2), nella parte in cui la stessa ha approvato il verbale n. 6 del 28 luglio 2025 e collocato la società Abaco S.p.A quale seconda in graduatoria per il lotto n. 2 sopra specificato, invece di escluderla.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto n. 2 della concessione di servizi comunali, unitamente ai verbali di gara e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 2, deducendo, anzitutto, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per avere presentato un’unica offerta economica e un unico piano economico-finanziario cumulativi per entrambi i lotti, senza distinguere i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza relativi al lotto n. 2. Ha denunciato l’indeterminatezza e la mancanza di linearità dell’offerta, nonché la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, e ha inoltre contestato l’attendibilità del giudizio di non anomalia, in ragione degli scostamenti tra i costi del personale indicati e quelli risultanti dalle tabelle ministeriali. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, deducendo la violazione dell’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, per l’omessa verifica obbligatoria di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario presentato dalla ricorrente principale, che sarebbe risultato strutturalmente in perdita.
La decisione
Il Collegio ha esaminato entrambi i ricorsi, ritenendoli reciprocamente escludenti. Ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, affermando che una gara suddivisa in lotti, quando ciascun lotto riguarda un contratto distinto e autonomamente aggiudicabile, costituisce tante procedure autonome quanti sono i lotti. Nel caso concreto, i lotti differivano per oggetto, quadro economico, personale, modalità del servizio e percentuale di aggio. L’offerta cumulativa dell’aggiudicataria non consentiva di individuare il costo della manodopera riferibile al lotto n. 2. Il costo indicato nell’offerta, pari a euro 253.547,76, risultava inoltre diverso da quello indicato nei successivi giustificativi dell’anomalia, pari rispettivamente a euro 70.569,57 e a euro 94.569,00. Tale ricostruzione ex post costituiva modifica di un elemento essenziale dell’offerta economica e violava l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, che impone l’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione. Il primo motivo è stato quindi accolto, con assorbimento della censura sull’anomalia. Il Collegio ha poi accolto anche il ricorso incidentale. Ha distinto la verifica preventiva di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario, imposta dall’art. 185, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, dalla successiva verifica di anomalia ex art. 110. La prima riguarda l’equilibrio strutturale della concessione e l’effettiva assunzione del rischio operativo da parte del concessionario; non può essere sostituita dalle giustificazioni rese nell’ambito della verifica di anomalia. Dalla relazione del RUP è emerso che tale specifico e autonomo vaglio non era stato effettuato. La relazione, inoltre, non costituiva un provvedimento di esclusione adottato all’esito di un subprocedimento in contraddittorio. Sono stati pertanto annullati gli atti impugnati, con salvezza del riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione mediante apposito subprocedimento e nel rispetto del contraddittorio. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
L’offerta deve indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza; tali elementi essenziali non possono essere determinati o modificati per la prima volta nei successivi giustificativi dell’anomalia.
art. 185, comma 5, d.lgs. 36/2023
prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario
Nelle concessioni la verifica del PEF è obbligatoria, preventiva e autonoma rispetto alla verifica di anomalia; riguarda l’equilibrio strutturale dell’operazione e l’effettiva assunzione del rischio operativo.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia riguarda la congruità economica dell’offerta e resta distinta dalla verifica preventiva di sostenibilità del PEF prevista per le concessioni.
Massime di principio
- Quando una procedura è suddivisa in lotti autonomamente aggiudicabili e ciascun lotto riguarda un distinto contratto, ogni lotto costituisce una gara autonoma ai fini della formulazione e della valutazione dell’offerta.
- In una gara per lotti distinti, un’offerta economica cumulativa che non consenta di individuare, per ciascun lotto, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza è indeterminata e deve essere esclusa, anche in assenza di un’espressa clausola escludente nella lex specialis.
- La quantificazione o modifica dei costi della manodopera nei giustificativi dell’anomalia non può sanare l’omessa o indeterminata indicazione originaria nell’offerta, perché comporta la modifica di un elemento essenziale dell’offerta economica e viola il principio di immodificabilità dell’offerta.
- Nelle concessioni, la verifica preventiva di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario prevista dall’art. 185, comma 5, del d.lgs. 36/2023 è autonoma e non sovrapponibile alla verifica di anomalia dell’offerta ex art. 110; essa deve accertare l’equilibrio strutturale dell’operazione e l’effettiva assunzione del rischio operativo.
- La verifica di sostenibilità del PEF deve essere svolta prima dell’assegnazione del punteggio all’offerta economica, nell’ambito di un apposito subprocedimento e nel rispetto del contraddittorio; una valutazione effettuata informalmente dal RUP in esecuzione di un ordine istruttorio non sostituisce il provvedimento amministrativo conclusivo richiesto.
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