Circolare numero 26 del 1-2-2001
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, determinate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all’art. 9 sexies comma 3° L. n. 608/96, eseguita dalle sedi provinciali con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti provinciali e regionali - nonché dei rappresentanti degli U.U.P.P.L.M.O. e delle Sedi I.N.A.I.L.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone alle Sedi di rilevare le retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 2000 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Richiama il quadro normativo applicabile, i contratti collettivi e integrativi da considerare, le regole sulle retribuzioni in natura e sui contratti di riallineamento, oltre alle direttive operative, alle scadenze e alla modulistica informatica da utilizzare. Vengono inoltre fissati i compiti di coordinamento delle Direzioni regionali e gli adempimenti di invio della documentazione cartacea entro termini precisi.
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali agricole per l'anno 2001
Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali agricole per l'anno 2001
La circolare disciplina la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 2000 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. L’adempimento è finalizzato all’applicazione di specifiche norme previdenziali e contributive e deve essere svolto dalle Sedi con il coordinamento delle Direzioni regionali.
Finalità e quadro normativo
La determinazione delle retribuzioni medie provinciali per l’anno 2001 è effettuata secondo la procedura prevista dal D.P.R. n. 488 del 27 aprile 1968 e dall’art. 3 della legge n. 457 dell’8 agosto 1972. La rilevazione è funzionale, in particolare:
- all’art. 14 del D.L.vo 11 agosto 1993, n. 375, per la determinazione del reddito medio dei coloni e mezzadri ai fini delle prestazioni e dei contributi previdenziali per il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- all’art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, per la determinazione del reddito medio convenzionale per fascia di reddito agrario ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Resta inoltre ferma la funzione delle retribuzioni medie giornaliere determinate per l’anno 2000 ai fini del calcolo dei contributi dovuti da concedenti per compartecipanti familiari e piccoli coloni, dai coltivatori diretti volontari ai sensi dell’art. 8 della legge n. 334 del 12 marzo 1968 e dai compartecipanti individuali.
Regime applicabile agli operai a tempo determinato
La circolare precisa che, dal 1° gennaio 1998, per effetto dell’art. 4 del D.L.vo 16 aprile 1997, n. 146, le retribuzioni medie convenzionali annue non hanno più rilevanza per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato.
Per tali lavoratori:
- se la qualifica presenta retribuzioni contrattuali superiori alla retribuzione convenzionale provinciale del 1996, i contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte;
- se non vi è stato superamento del salario medio 1996, i contributi previdenziali e assistenziali per l’anno 2000 continuano a essere calcolati sui salari convenzionali determinati per ciascuna provincia nel 1996.
La materia è richiamata anche dalla circolare n. 224 del 14 novembre 1997, alla quale viene fatto rinvio per ulteriori approfondimenti.
Contratti collettivi e contrattazione integrativa
La rilevazione deve essere eseguita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata applicabile ai diversi comparti agricoli. In particolare, sono richiamati:
- il C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998;
- il C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 16 luglio 1998;
- il C.C.N.L. per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari del 2 luglio 1998;
- il C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dell’11 luglio 2000;
- il C.C.N.L. per le aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari del 5 luglio 1999.
Devono inoltre essere considerati:
- i contratti integrativi regionali per il settore idraulico-forestale e cooperativo;
- i contratti integrativi provinciali per i settori tradizionale, florovivaistico e cooperativistico;
- i contratti integrativi provinciali relativi ad altri settori produttivi agricoli presenti nelle singole realtà provinciali.
Retribuzioni in natura
Ai fini del calcolo delle medie provinciali, le retribuzioni in natura sono costituite dagli importi delle indennità sostitutive previste dai contratti. La circolare esclude espressamente l’utilizzo dei precedenti valori convenzionali fissati con decreto ministeriale.
Operai agricoli e florovivaisti: ordinamento professionale e retribuzioni contrattuali
Il C.C.N.L. del 10 luglio 1998 ha modificato in modo significativo l’ordinamento professionale e retributivo degli operai agricoli e florovivaisti, demandando alla contrattazione provinciale la definizione degli inquadramenti nelle aree previste dal contratto, dei relativi salari di qualifica e della scala parametrale.
Poiché la normativa che rileva ai fini previdenziali continua a fare riferimento alle qualifiche, nelle province in cui il C.P.L. è stato rinnovato e si è applicato il nuovo ordinamento professionale la rilevazione deve essere impostata sulle qualifiche, ricondotte alle preesistenti classificazioni. L’Istituto ammette due modalità operative:
- indicare un unico valore retributivo per ciascuna qualifica;
- riportare nel modello di rilevazione i parametri economici contrattuali con l’indicazione dell’incidenza di ciascun parametro all’interno della stessa qualifica.
Nelle province in cui il C.P.L. non è stato rinnovato, le retribuzioni contrattuali delle singole qualifiche sono rappresentate dai minimi salariali di area previsti dalla norma transitoria.
Rinnovi provinciali e minimi salariali di area
L’art. 1 del C.C.N.L. riconosce ampia autonomia alla contrattazione di secondo livello in materia retributiva. Dal 1° luglio 1998 i salari contrattuali vigenti nelle singole province sono stati incrementati del 2,7% per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali.
Nei territori in cui il contratto provinciale non è stato rinnovato secondo tale disciplina, il salario contrattuale delle singole qualifiche, dal 1° luglio 1998, è rappresentato dai minimi salariali di area fissati a livello nazionale, già comprensivi dell’aumento del 2,7%.
I minimi salariali contenuti nell’allegato 1 si applicano ai profili professionali secondo questi criteri:
- prima area: lavoratori specializzati super e specializzati;
- seconda area: lavoratori qualificati super e qualificati;
- terza area: lavoratori comuni.
Pertanto, nelle province con C.P.L. rinnovati, i salari contrattuali provinciali vigenti, maggiorati del 2,7%, costituiscono la base di riferimento per determinare i salari medi provinciali; nelle province senza rinnovo, la rilevazione si fonda sui minimi salariali di area.
Contratti di riallineamento nel Mezzogiorno
Le S.A.P. del Mezzogiorno, nel procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie convenzionali, non devono considerare le retribuzioni concordate dalle organizzazioni sindacali e datoriali nell’ambito dei programmi di graduale riallineamento retributivo di cui all’art. 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni.
Tali retribuzioni, pur essendo fissate con accordi provinciali, si applicano soltanto alle singole aziende che abbiano recepito il programma di riallineamento mediante deposito del relativo verbale. Non avendo applicazione generalizzata, esse non incidono sulla rilevazione oggetto della circolare.
Direttive operative e ruolo delle Direzioni regionali
In attuazione della delibera n. 799 del 28 luglio 1997, il coordinamento della rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province è affidato a ciascuna Direzione regionale. A tali strutture compete anche il controllo, sia di calcolo sia di merito, dei dati rilevati dalle singole Sedi.
Le Direzioni regionali devono inoltre verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale per i settori idraulico-forestale e cooperativo siano rilevati in modo uniforme su tutte le province. I Direttori regionali devono designare un coordinatore esperto, al quale affidare i controlli e le attività di raccordo con la Direzione di Progetto.
Adempimenti delle Sedi, modalità di lavoro e scadenze
Le Sedi sono invitate ad attivare tempestivamente le operazioni di rilevazione per rispettare la programmazione delle fasi successive necessarie all’invio dei dati finali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Devono inoltre contattare immediatamente le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per svolgere le consuete riunioni di determinazione dei salari.
La rilevazione delle retribuzioni medie giornaliere deve essere completata entro il 26 febbraio 2001.
Modulistica informatica e trasmissione della documentazione
Per agevolare il calcolo, sono messi a disposizione i file RM1.xls e RM2.xls, in formato Excel, reperibili nell’area web indicata dalla circolare. Le tabelle contengono campi verdi destinati all’inserimento dei dati e campi bianchi protetti con le formule di calcolo. Se occorrono ulteriori tabelle per settori non compresi, è possibile duplicare quelle esistenti e modificare le intestazioni dei campi predisposti.
Ultimate le operazioni, ciascuna Sede deve pubblicare il file completato in un’apposita cartella FTP della propria Sede e comunicare l’indirizzo web e il nome della cartella via e-mail agli indirizzi indicati nella circolare. Per chiarimenti tecnici sull’immissione dei dati è disponibile anche un contatto telefonico dedicato.
La documentazione cartacea deve essere trasmessa con urgenza alle Direzioni regionali e deve comprendere:
- le tabelle compilate e firmate dai rappresentanti delle organizzazioni coinvolte;
- i modelli 1 RM e 2 RM compilati per ciascun settore di attività, sottoscritti dai funzionari compilatori, dai dirigenti delle Sedi, dall’U.P.L.M.O., dall’I.N.A.I.L. e dalle organizzazioni datoriali e sindacali;
- i verbali delle riunioni svolte;
- le note illustrative dei dati retributivi rilevati;
- una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 2000;
- una copia dei C.P.L. rinnovati nel corso dell’anno per i settori produttivi agricoli operanti nella provincia.
Le Direzioni regionali, dopo il controllo, devono trasmettere al Progetto per la gestione, lo sviluppo e il coordinamento dell’area agricola i modelli 1 RM e 2 RM delle province di competenza e la relativa documentazione entro il 9 marzo.
Province di nuova costituzione
Le province di nuova costituzione sono invitate a provvedere autonomamente alla predisposizione dei salari medi convenzionali.
Punti principali
Finalità della rilevazione e base normativa
Le Sedi devono procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali vigenti al 30 ottobre 2000 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato dei vari settori dell’attività agricola. La determinazione vale per l’anno 2001 ed è effettuata secondo il D.P.R. n. 488 del 27 aprile 1968 e l’art. 3 della legge n. 457 dell’8 agosto 1972. La rilevazione è finalizzata all’applicazione dell’art. 14 del D.L.vo n. 375 dell’11 agosto 1993 e dell’art. 7 della legge n. 233 del 2 agosto 1990, nonché al calcolo dei contributi per alcune categorie specifiche di lavoratori e assicurati agricoli.
Regime contributivo per gli operai a tempo determinato
Dal 1° gennaio 1998, in base all’art. 4 del D.L.vo n. 146 del 16 aprile 1997, le retribuzioni medie convenzionali dell’anno non rilevano più per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato. Per le qualifiche con retribuzioni contrattuali superiori alla retribuzione convenzionale provinciale del 1996, i contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate. Per le qualifiche per le quali non vi è stato superamento del salario medio 1996, i contributi per l’anno 2000 restano calcolati sui salari convenzionali determinati per ciascuna provincia nel 1996. La materia è richiamata anche dalla circolare n. 224 del 14 novembre 1997.
Contratti collettivi e integrativi da considerare
La rilevazione deve tenere conto dei contratti collettivi nazionali stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998, per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 16 luglio 1998, per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari del 2 luglio 1998, per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dell’11 luglio 2000, e per le aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari del 5 luglio 1999. Devono inoltre essere considerati i contratti integrativi regionali del settore idraulico-forestale e cooperativo e i contratti integrativi provinciali dei settori tradizionale, florovivaistico, cooperativistico e degli altri settori produttivi agricoli presenti nelle singole realtà provinciali.
Retribuzioni in natura
Ai fini del calcolo delle medie provinciali, le retribuzioni in natura sono costituite dagli importi delle indennità sostitutive previste dai contratti. Non devono essere considerati i precedenti valori convenzionali fissati con decreto ministeriale.
Ordinamento professionale degli operai agricoli e florovivaisti
Il C.C.N.L. del 10 luglio 1998 ha modificato l’ordinamento professionale e retributivo, demandando alla contrattazione provinciale la definizione degli inquadramenti nelle aree previste dal contratto, dei relativi salari di qualifica e della scala parametrale. Poiché la normativa previdenziale continua a basarsi sulle qualifiche, nelle province dove è stato rinnovato il C.P.L. con applicazione del nuovo ordinamento la rilevazione deve essere effettuata sulle qualifiche, ricondotte alle preesistenti classificazioni. L’Istituto consente di esprimere tale operazione indicando un unico valore retributivo per qualifica oppure riportando i parametri economici contrattuali con la relativa incidenza. Nelle province senza rinnovo del C.P.L., i salari contrattuali delle qualifiche coincidono con i minimi salariali di area.
Retribuzioni contrattuali e minimi salariali di area
L’art. 1 del C.C.N.L. riconosce alla contrattazione di secondo livello ampia autonomia in materia retributiva. Dal 1° luglio 1998 i salari contrattuali vigenti nelle singole province risultano incrementati del 2,7% per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi provinciali. Dove il contratto provinciale non è stato rinnovato, il salario delle singole qualifiche è rappresentato, dal 1° luglio 1998, dai minimi salariali di area fissati a livello nazionale, già comprensivi dell’aumento. I minimi dell’allegato 1 si applicano ai profili professionali secondo i seguenti criteri: prima area ai lavoratori specializzati super e specializzati; seconda area ai lavoratori qualificati super e qualificati; terza area ai lavoratori comuni.
Contratti di riallineamento
Le S.A.P. del Mezzogiorno, nella rilevazione delle retribuzioni medie convenzionali, non devono considerare le retribuzioni concordate per i programmi di graduale riallineamento retributivo di cui all’art. 5 della legge n. 608 del 28 novembre 1996 e successive modifiche. Tali retribuzioni si applicano solo alle singole aziende che abbiano recepito il programma, depositando il relativo verbale, e non sono quindi rilevanti ai fini della generalità dei rapporti di lavoro.
Direttive operative e ruolo delle Direzioni regionali
In attuazione della delibera n. 799 del 28 luglio 1997, il coordinamento della rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province è affidato a ciascuna Direzione regionale, che deve anche controllare i dati rilevati dalle Sedi sotto il profilo sia del calcolo sia del merito. Le Direzioni regionali devono inoltre verificare la corretta e uniforme rilevazione dei dati relativi alla contrattazione integrativa regionale nei settori idraulico-forestale e cooperativo. I Direttori regionali devono nominare un coordinatore esperto, con funzioni di controllo e raccordo con la Direzione di Progetto.
Adempimenti delle Sedi e scadenze
Le Sedi devono attivare con urgenza le operazioni di rilevazione, contattando immediatamente le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per svolgere le consuete riunioni di determinazione dei salari. La rilevazione delle retribuzioni medie giornaliere deve essere completata entro il 26 febbraio 2001. Le Sedi devono poi trasmettere alle Direzioni regionali, tramite plico postale urgente, le tabelle compilate e firmate e gli allegati. Le Direzioni regionali, dopo i controlli, devono inviare al Progetto competente i modelli 1 RM e 2 RM delle province di competenza e la documentazione cartacea non oltre il 9 marzo.
Modulistica informatica e documentazione da trasmettere
È resa disponibile sul sito web indicato la cartella con i file RM1.xls e RM2.xls, in formato Excel, utili per il calcolo finale delle tabelle. Le tabelle contengono campi verdi per l’inserimento dei dati e campi bianchi protetti con formule di calcolo; ove necessario possono essere duplicate per settori ulteriori, modificando le intestazioni nei campi predisposti. Le Sedi, una volta completata l’immissione, devono pubblicare il file nell’apposita cartella FTP della propria Sede e comunicarne indirizzo e nome cartella via e-mail. La documentazione cartacea da trasmettere comprende i modelli 1 e 2 RM sottoscritti, i verbali delle riunioni, le note illustrative dei dati retributivi, una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 2000 e una copia dei C.P.L. rinnovati nel corso dell’anno.
Province di nuova costituzione
Le province di nuova costituzione sono invitate a provvedere autonomamente alla predisposizione dei salari medi convenzionali.
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