Circolare numero 21 del 29-1-2001
Il massimale di cui alla legge 8.8.1995, n. 335, art.2, co.18 non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell’1.1.1996 una anzianità contributiva in Paesi della CEE o che siano legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale anche qualora detta anzianità sia inferiore ai 18 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla legge n. 335/1995 non si applica ai lavoratori che, pur iscritti per la prima volta in Italia dal 1996, abbiano già maturato prima dell’1.1.1996 anzianità contributiva in Paesi UE o convenzionati. Tali periodi esteri vanno infatti considerati utili ai fini della valutazione della posizione assicurativa, in coerenza con i regolamenti comunitari e con gli accordi di sicurezza sociale. Le istruzioni valgono dall’1.1.1996, con applicazione operativa per il futuro; per gli eventuali recuperi relativi a periodi pregressi l’Istituto si riserva ulteriori indicazioni.
Applicazione del massimale contributivo e pensionabile ai lavoratori con anzianità assicurativa estera pre-1996
Applicazione del massimale contributivo e pensionabile ai lavoratori con periodi assicurativi esteri
La circolare interviene sull’interpretazione dell’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che introduce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1.1.1996 e per chi opta per il sistema contributivo. L’obiettivo è chiarire se tale limite debba essere applicato anche a soggetti che si iscrivevano per la prima volta in Italia dal 1996, ma che avevano già maturato contribuzione in altri Stati UE o convenzionati prima di tale data.
Quadro normativo e importo del massimale
L’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per:
- lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie;
- soggetti che esercitano l’opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23.
Il massimale è annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2000, il valore è pari a lire 144.263.000, come già indicato nella circolare n. 17 del 28 gennaio 2000.
Questione interpretativa posta dalle sedi
Alcune sedi avevano chiesto istruzioni per i lavoratori iscritti in Italia per la prima volta dal 1996 in poi, ma con precedenti periodi assicurativi presso forme previdenziali di Paesi CEE o di Paesi legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Il nodo interpretativo riguardava la qualificazione di tali soggetti come "già iscritti" o "nuovi iscritti" alla data del 1.1.1996, con conseguenze dirette sull’applicazione del massimale contributivo.
Coordinamento con la normativa internazionale di sicurezza sociale
La circolare evidenzia che gli strumenti internazionali di sicurezza sociale hanno la funzione di evitare la frammentazione delle carriere assicurative dei lavoratori che si spostano tra Stati membri CEE o Paesi convenzionati. In tali sistemi, i periodi assicurativi maturati all’estero devono essere presi in considerazione per il riconoscimento di determinati diritti secondo le norme nazionali.
Da tale principio deriva che i periodi contributivi anteriori all’1.1.1996 maturati in Stati comunitari o convenzionati devono essere considerati utili ai fini della valutazione della posizione assicurativa del lavoratore.
Esclusione del massimale per i periodi esteri anteriori al 1.1.1996
A seguito di un confronto con il Ministero del Lavoro, viene stabilito che il massimale non deve essere applicato ai lavoratori che, prima dell’1.1.1996, abbiano già maturato anzianità contributiva in Paesi comunitari o convenzionati. L’esclusione opera anche quando:
- l’anzianità estera sia inferiore a 18 anni;
- il pro-rata italiano sia calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.
In sostanza, la presenza di contribuzione estera pregressa fa venir meno la qualificazione di "privo di anzianità contributiva" ai fini dell’applicazione del massimale.
Coerenza con precedenti orientamenti dell’Istituto
La soluzione è dichiarata coerente con il criterio già adottato con la circolare n. 123 del 12 giugno 1996, relativa all’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995. Anche in quel contesto, l’Istituto aveva riconosciuto rilevanza ai periodi assicurativi maturati in Paesi legati all’Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale ai fini dell’accesso alla pensione secondo la normativa previgente.
Decorrenza e gestione operativa
I criteri interpretativi fissati dalla circolare valgono dall’1.1.1996. Le sedi devono applicarli sin da subito per i trattamenti futuri. Per quanto riguarda l’eventuale recupero dei periodi pregressi, l’Istituto rinvia a successive istruzioni.
Punti principali
Massimale contributivo e pensionabile ex legge n. 335/1995
L’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Per l’anno 2000 il massimale è pari a lire 144.263.000, come già indicato nella circolare n. 17 del 28 gennaio 2000.
Quesito interpretativo posto dalle sedi
Alcune sedi hanno chiesto chiarimenti sull’applicazione del massimale nei confronti di lavoratori iscritti in Italia per la prima volta dal 1996 in poi, ma con periodi assicurativi precedenti maturati presso forme previdenziali di Paesi CEE oppure di Paesi legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Il problema consiste nello stabilire se questi lavoratori debbano essere considerati, alla data del 1.1.1996, già iscritti oppure nuovi iscritti.
Principio di equiparazione dei periodi assicurativi esteri
La circolare richiama la finalità degli strumenti internazionali di sicurezza sociale, che è quella di evitare la frammentazione delle carriere assicurative dei lavoratori mobili tra Stati membri o convenzionati. Poiché tali strumenti prevedono la presa in considerazione dei periodi assicurativi fatti valere in altri Stati per il conseguimento di diritti secondo le legislazioni nazionali, i periodi esteri anteriori al 1.1.1996 devono essere equiparati ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva.
Esclusione dall’applicazione del massimale
A seguito dell’esame con il Ministero del Lavoro, si è concordato che il massimale non deve essere applicato ai lavoratori che abbiano maturato, in Paesi comunitari o convenzionati, un’anzianità contributiva anteriore all’1.1.1996, anche se tale anzianità è inferiore a 18 anni e anche se il pro-rata italiano è calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.
Coerenza con precedenti istruzioni
La soluzione adottata è dichiarata coerente con il criterio già seguito dalla circolare n. 123 del 12 giugno 1996, relativa all’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, in tema di possibilità di conseguire la pensione secondo la normativa previgente per chi, all’1.1.1996, risultava iscritto a forme di previdenza di Paesi legati all’Italia da regolamentazione internazionale di sicurezza sociale.
Decorrenza e modalità di applicazione
I criteri indicati dalla circolare si applicano dall’1.1.1996. Le sedi sono però invitate ad applicarli da subito, per il futuro, mentre per il recupero dei periodi pregressi l’Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni.
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