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Circolare

Circolare numero 22 del 31-1-2001

- Mantenimento della iscrizione nell’evidenza contabile separata dei soppressi Fondi elettrici e telefonici nei casi di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e conferma della previgente normativa in materia di prosecuzione volontaria, riscatti, ricongiunzioni, unificazione, regolarizzazione delle assenze, trasferimento della contribuzione dai medesimi Fondi all’A.G.O. In materia di accrediti figurativi conferma della previgente disciplina per il soppresso Fondo telefonici e possibilità di accredito in favore degli iscritti al soppresso Fondo elettrici a decorrere dal 16 novembre 1996 della contribuzione figurativa per malattia, disoccupazione e CIG.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le indicazioni ministeriali conseguenti all’art. 41 della legge n. 488/1999, che ha soppresso i Fondi elettrici e telefonici e ha disposto l’iscrizione dei relativi titolari in apposita evidenza contabile separata presso il FPLD. Vengono chiariti: la tutela delle posizioni assicurative nei casi di trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.; la possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi e il mantenimento di alcune norme speciali; la disciplina della totalizzazione dei periodi esteri; gli accreditamenti figurativi per il Fondo elettrici; la conferma, infine, che restano invariati anche altri istituti come versamenti volontari, riscatti, regolarizzazione delle assenze e, per il Fondo telefonici, unificazione.

Chiarimenti interpretativi su soppressione dei Fondi elettrici e telefonici e disciplina applicabile agli iscritti

Chiarimenti sulla soppressione dei Fondi elettrici e telefonici e sulla disciplina applicabile agli iscritti

La circolare riassume le indicazioni ministeriali rese dopo l’entrata in vigore dell’art. 41 della legge n. 488/1999, che ha soppresso il Fondo elettrici e il Fondo telefonici e ha trasferito i rispettivi titolari in una evidenza contabile separata presso il FPLD. L’obiettivo è chiarire la continuità delle regole applicabili agli iscritti ai due fondi soppressi e risolvere alcune questioni interpretative emerse nella prassi.

Salvaguardia delle posizioni previdenziali nei processi di riorganizzazione

In presenza di cessione dei contratti di lavoro ad altra società, conseguente a trasferimento di ramo d’azienda o a mobilità professionale nell’ambito di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che comportino l’applicazione dell’art. 2112 c.c., il Ministero del lavoro ritiene che debba essere mantenuta l’iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD per i periodi assicurativi maturati successivamente a tali processi. La finalità è preservare la posizione previdenziale dei lavoratori coinvolti senza alterare il regime di iscrizione derivante dalla disciplina speciale dei fondi soppressi.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi e trasferimento della contribuzione

La norma dell’art. 41 assicura una continuità tra il regime esistente prima della soppressione dei fondi e quello successivo, anche ai fini della ricongiunzione. Gli iscritti ai soppressi Fondi possono quindi ricongiungere i periodi contributivi maturati presso altre gestioni previdenziali, compreso il FPLD, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979. Secondo il Ministero, tale interpretazione evita disparità di trattamento rispetto ai lavoratori elettrici e telefonici che avevano già ricongiunto periodi maturati presso il FPLD prima della soppressione. Restano inoltre applicabili le disposizioni speciali che disciplinano il trasferimento della contribuzione all’A.G.O.: per il Fondo elettrici l’art. 3, comma 14, del d.lgs. n. 562/1996, e per il Fondo telefonici l’art. 28 della legge n. 1450/1956, come modificato dall’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 658/1996.

Totalizzazione dei periodi assicurativi esteri

Per effetto della conservazione della normativa dei fondi soppressi, non trova applicazione la disciplina generale del regime comune in materia di totalizzazione dei periodi esteri. Per i lavoratori telefonici e per quelli elettrici iscritti al Fondo successivamente al 15 novembre 1996, possono essere considerati, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento CEE n. 1408/1971 e delle corrispondenti disposizioni delle convenzioni bilaterali, soltanto i periodi maturati in regimi corrispondenti oppure, in assenza di regimi analoghi, quelli svolti nell’esercizio della stessa professione o occupazione.

Accreditamenti figurativi nel Fondo elettrici

Il Ministero richiama l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 562/1996, che estende al Fondo elettrici la disciplina vigente nell’A.G.O. e consente l’accredito figurativo della contribuzione relativa ai periodi di malattia, disoccupazione e CIG. Tale possibilità opera per i lavoratori elettrici a decorrere dal 16 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto.

Ulteriori istituti non modificati

Le note ministeriali portano a ritenere che non vi siano innovazioni nemmeno in materia di versamenti volontari, riscatti e regolarizzazione delle assenze. Per il Fondo telefonici resta inoltre ferma la disciplina dell’unificazione prevista dall’art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

Punti principali

Soppressione dei Fondi e iscrizione al FPLD

L’art. 41 della legge n. 488/1999 ha soppresso il Fondo elettrici e il Fondo telefonici, prevedendo l’iscrizione dei titolari di posizioni assicurative in una specifica evidenza contabile separata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con applicazione delle norme proprie dei fondi soppressi.

Tutela delle posizioni nei trasferimenti di azienda

Nei casi di cessione del contratto di lavoro ad altra società, conseguente a trasferimento di ramo d’azienda o a mobilità professionale nell’ambito di processi di riorganizzazione e ristrutturazione che comportano l’applicazione dell’art. 2112 c.c., il Ministero ritiene che per i lavoratori interessati debba essere mantenuta l’iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD per i periodi assicurativi maturati dopo tali processi.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

La disciplina dell’art. 41 garantisce continuità, anche per la ricongiunzione, tra il regime precedente e quello successivo alla soppressione dei Fondi. Gli iscritti ai soppressi Fondi possono ricongiungere i periodi maturati presso altre gestioni previdenziali, compreso il FPLD, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, così da evitare disparità rispetto a chi aveva ricongiunto periodi FPLD prima della soppressione. Restano applicabili anche l’art. 3, comma 14, del d.lgs. n. 562/1996 per il Fondo elettrici e l’art. 28 della legge n. 1450/1956, come modificato dall’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 658/1996, per il Fondo telefonici, in materia di trasferimento della contribuzione all’A.G.O.

Totalizzazione dei periodi assicurativi esteri

Poiché l’art. 41 conserva la normativa dei fondi soppressi, non si applica la disciplina del regime generale sulla totalizzazione. Per i lavoratori telefonici e per quelli elettrici iscritti al Fondo dopo il 15 novembre 1996, i periodi esteri utili alla totalizzazione sono solo quelli maturati in regimi corrispondenti oppure, in mancanza di regimi analoghi, nell’esercizio della stessa professione o occupazione, secondo l’art. 45 del Regolamento CEE n. 1408/1971 e le analoghe disposizioni delle convenzioni bilaterali.

Accreditamenti figurativi nel Fondo elettrici

Per il Fondo elettrici, l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 562/1996 estende la disciplina dell’A.G.O. e consente l’accredito figurativo per periodi di malattia, disoccupazione e CIG dei lavoratori elettrici a decorrere dal 16 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto.

Ulteriori istituti invariati

Dalle indicazioni ministeriali si ricava che non risultano innovazioni anche in materia di versamenti volontari, riscatti e regolarizzazione delle assenze; per il Fondo telefonici resta inoltre ferma la disciplina dell’unificazione ai sensi dell’art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58.

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