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Circolare

Circolare numero 25 del 1-2-2001

Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,6 per cento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento, per l’anno 2001, dei principali valori pensionistici e contributivi sulla base della perequazione automatica accertata dall’ISTAT al 2,6 per cento, pur restando valido per il trattamento minimo il coefficiente provvisorio del 2,4 per cento previsto dal decreto ministeriale del 20 novembre 2000, con conguaglio rinviato al 2002. Vengono rideterminati il minimale retributivo per l’accredito dei contributi, i limiti di reddito per il cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi, il massimale di retribuzione imponibile per il contributo di solidarietà e le fasce di retribuzione/reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza 2001. In allegato sono trasmesse le tabelle aggiornate, in sostituzione di quelle già pubblicate nella precedente circolare.

Rivalutazione 2001 delle pensioni e aggiornamento di limiti, massimali e tabelle contributive

Rivalutazione 2001 delle pensioni e aggiornamento dei valori contributivi

La circolare interviene sugli aggiornamenti per l’anno 2001 conseguenti alla perequazione automatica delle pensioni e alla successiva comunicazione ISTAT sulla variazione dei prezzi. Il documento precisa quali valori sono già stati rideterminati con la percentuale del 2,6 per cento e quali, invece, restano ancora provvisoriamente ancorati al coefficiente del 2,4 per cento fissato dal decreto ministeriale del 20 novembre 2000, con rinvio del conguaglio al 2002.

Quadro della perequazione automatica

Viene ricordato che con circolare n. 211 del 18 dicembre 2000 era stato trasmesso il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000 n. 277, con cui l’aumento di perequazione automatica per il 2001 era stato stabilito in via previsionale nella misura del 2,4 per cento. Successivamente, l’ISTAT, con nota del 25 gennaio 2001, ha attestato una variazione percentuale del 2,6 per cento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 1999-dicembre 1999 e il periodo gennaio 2000-dicembre 2000.

La circolare chiarisce che:

  • il conguaglio della perequazione spettante per il 2001 sarà effettuato in sede di perequazione per il 2002;
  • nel frattempo, sono stati rideterminati i principali parametri pensionistici e contributivi sulla base del 2,6 per cento;
  • il trattamento minimo di pensione per il 2001 continua però a essere erogato secondo il coefficiente provvisorio del 2,4 per cento, salvo conguaglio successivo.

Valori rideterminati per il 2001

Sulla base della variazione del 2,6 per cento sono stati aggiornati diversi valori di riferimento, tra cui:

  • il massimale di retribuzione pensionabile con aliquota del 2 per cento annuo;
  • le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti previste dalla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
  • il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione.

Il minimale retributivo è stato calcolato partendo dal trattamento minimo di pensione per il 2000, rivalutato con il 2,6 per cento, pari a lire 740.350 mensili. Restano richiamate, come basi normative, l’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e l’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Limiti di reddito e cumulo con prestazioni pensionistiche

La circolare dispone la rideterminazione dei limiti di reddito per l’anno 2001 ai fini:

  • della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti;
  • della riduzione percentuale degli assegni di invalidità.

Il riferimento normativo è l’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nel testo viene anche precisato che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali non vengono aggiornati in questa sede, ma soltanto in occasione dell’aggiornamento del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale, normalmente effettuato al rinnovo annuale delle pensioni con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Massimale imponibile e contributo di solidarietà

Viene inoltre aggiornato il massimale di retribuzione imponibile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale è utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà disciplinato dall’articolo 67 della legge n. 488/1999.

Aggiornamento delle procedure applicative

La circolare comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono state adeguate ai nuovi dati rideterminati sulla base della perequazione automatica del 2,6 per cento accertata dall’ISTAT per il 2001. In allegato vengono trasmesse tabelle aggiornate che sostituiscono gli allegati I, J, K e L della precedente circolare n. 211 del 19 dicembre 2000.

Contenuto delle tabelle allegate

Le tabelle allegate riguardano principalmente:

  • il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche, con gli importi per ciascun anno dal 1984 al 2001;
  • il massimale di retribuzione imponibile ex articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995, con il valore per il 2001 pari a lire 148.014.000;
  • i limiti di reddito per il cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, con le soglie aggiornate per il 2001;
  • i limiti di reddito per il cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario, con le soglie aggiornate per il 2001;
  • le fasce di retribuzione e reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2001, distinte tra anzianità maturate al 31 dicembre 1992 e anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993.

Le tabelle riportano anche le aliquote percentuali di rendimento e gli importi corrispondenti alle diverse fasce, aggiornati secondo la perequazione del 2,6 per cento.

Punti principali

Perequazione automatica e trattamento minimo

La circolare richiama il decreto ministeriale 20 novembre 2000, che aveva fissato in via previsionale al 2,4 per cento l’aumento di perequazione automatica per il 2001. Successivamente, l’ISTAT ha comunicato il 25 gennaio 2001 una variazione dei prezzi al consumo del 2,6 per cento tra i periodi gennaio-dicembre 1999 e gennaio-dicembre 2000. Il trattamento minimo per il 2001 continua però a essere erogato con il coefficiente provvisorio del 2,4 per cento, ferma la sistemazione a conguaglio nel 2002.

Rideterminazione dei valori pensionistici e contributivi

Sulla base della percentuale del 2,6 per cento sono stati aggiornati il massimale di retribuzione pensionabile con aliquota del 2 per cento annuo e le fasce pensionabili con aliquote di rendimento decrescenti previste dalla legge n. 67/1988 e dall’articolo 12 del d.lgs. n. 503/1992. È stato inoltre rideterminato il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, prendendo come base il trattamento minimo 2000 rivalutato a lire 740.350 mensili.

Limiti di reddito per cumulo e riduzioni

Sono stati aggiornati i limiti di reddito per l’anno 2001 ai fini della riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità ai sensi dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge n. 335/1995. La circolare precisa anche che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati solo in occasione del rinnovo annuale delle pensioni, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.

Massimale di retribuzione imponibile

Viene aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà previsto dall’articolo 67 della legge n. 488/1999.

Aggiornamento procedure e tabelle allegate

Le procedure di calcolo delle pensioni risultano aggiornate in base ai nuovi dati derivanti dalla perequazione automatica del 2,6 per cento. Sono trasmesse nuove tabelle aggiornate, che sostituiscono gli allegati I, J, K e L della circolare n. 211 del 19 dicembre 2000.

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