Circolare numero 93 del 11-11-2024
Con il decreto 16 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2024, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il DM 16 maggio 2024 che conferma per il 2024 una riduzione contributiva dell'11,50% per determinate imprese edili, definendone i requisiti di accesso, le esclusioni e le modalità operative per la presentazione delle istanze e la fruizione tramite Uniemens. Sono indicate le procedure telematiche, i controlli automatici, i codici autorizzativi e le scadenze per la richiesta e l'utilizzo del beneficio.
Riduzione contributiva per imprese edili 2024 (11,50%) - requisiti e modalità operative
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Il DM 16 maggio 2024 conferma per l'anno 2024 la riduzione introdotta dall'art.29 dl 244/1995 nella misura dell'11,50%; il decreto è registrato alla Corte dei conti e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.
Ambito soggettivo e settori interessati
Hanno diritto le imprese edili classificate nei codici statistici contributivi 11301-11305 (industria) e 41301-41305 (artigianato) e con codici Ateco2007 da 412000 a 439909; sono escluse specifiche attività di installazione impianti identificate da codici Ateco e statistici indicati in nota.
Caratteristiche dell'agevolazione
Riduzione dell'11,50% sui contributi per assicurazioni sociali diverse dalla pensionistica; applicabile solo agli operai assunti per 40 ore settimanali (esclusi i part‑time); non si applica sul contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali.
Determinazione della base di calcolo
La base contributiva va determinata in conformità agli articoli richiamati (tra cui art.120 legge 388/2000 e commi della legge 266/2005) e al netto di eventuali misure compensative previste dalla normativa vigente.
Condizioni di accesso e incompatibilità
Requisiti: regolarità contributiva attestata tramite DURC, rispetto delle norme retributive e dei contratti collettivi, assenza di condanne definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza nei 5 anni precedenti. Non cumulabile con altre agevolazioni esclusive (es. esonero strutturale per occupazione giovanile) e non spettante in caso di contratti di solidarietà per i lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
Presentazione delle istanze e controlli
Le domande devono essere inviate telematicamente tramite il modulo Rid-Edil nel Cassetto previdenziale INPS; le istanze sono soggette a controlli automatici e definite entro il giorno successivo all'invio; esito visibile nel Cassetto previdenziale.
Autorizzazione, fruizione e codici Uniemens
In caso di esito positivo viene attribuito il codice autorizzazione 7N (per il periodo ottobre 2024 - gennaio 2025). Fruizione corrente: codice causale L206 nel flusso Uniemens; per recupero arretrati: codice L207. Fruizione possibile fino al flusso di competenza gennaio 2025.
Gestione di matricole sospese/cessate e operai non più in forza
Per matricole sospese o cessate il datore invia istanza tramite 'Contatti' allegando dichiarazione conforme al fac‑simile; la Struttura attribuisce 7N all'ultimo mese attivo. Per operai non più in forza si valorizzano gli stessi elementi nel primo flusso utile e si indica il codice NFOR senza settimane/gg retribuiti o calendario giornaliero.
Recupero, sanzioni e termini
Se la dichiarazione del datore di lavoro risulta non veritiera le Strutture territoriali attivano l'Autorità giudiziaria e procedono al recupero delle somme indebitamente fruite. Termine per presentare domande: 15 febbraio 2025.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 nov 2024Circolare numero 95 del 13-11-2024
- Circolare · 13 nov 2024Circolare numero 94 del 13-11-2024
- Circolare · 15 nov 2024Circolare numero 97 del 15-11-2024
- Circolare · 25 nov 2024Circolare numero 98 del 25-11-2024
- Circolare · 26 nov 2024Circolare numero 99 del 26-11-2024
- Circolare · 27 nov 2024Circolare numero 100 del 27-11-2024
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →