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Ordinanza

Ordinanza n. 5680/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202605576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IXOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale che determina per il 2026 i tetti di spesa per la radioterapia, schema di contratto per la branca, atti connessi, note procedimentali e atti programmatori presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 461 del 6 agosto 2026, che ha fissato per la radioterapia i limiti di spesa e le modalità di remunerazione per il 2026, nonché lo schema di contratto, la clausola di salvaguardia che condiziona la stipula alla rinuncia preventiva alle impugnazioni, gli atti connessi e alcuni atti presupposti, tra cui le deliberazioni regionali n. 741/2025 e n. 189/2026. Ha dedotto, in sostanza, l’insufficienza e l’irragionevolezza dei budget rispetto all’aumento delle tariffe, ai costi di produzione, ai volumi storici e al fabbisogno programmato dalla Regione, indicato in circa 20.000 nuovi pazienti l’anno; l’incertezza e la dilazione dei pagamenti, la mancata copertura dell’extra-produzione e l’incompatibilità dei meccanismi di regressione tariffaria e sospensione della remunerazione con la natura salvavita delle prestazioni. Ha inoltre contestato la clausola di salvaguardia come condizione per la contrattualizzazione e la prosecuzione dell’accreditamento. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto a non essere costretta a sottoscrivere un contratto con tali caratteristiche.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito e non ha definito le censure. Ha rilevato che l’aumento delle tariffe non comporta di per sé l’obbligo regionale di incrementare il budget, poiché programmazione sanitaria e tetti di spesa rientrano nella discrezionalità regionale, entro le risorse disponibili e gli equilibri di finanza pubblica. Ha tuttavia ritenuto necessario verificare se, per prestazioni salvavita, il budget invariato possa impedire di soddisfare il fabbisogno assistenziale programmato, così da rendere la scelta sindacabile per illogicità, carenza istruttoria o violazione degli obblighi di garanzia dell’assistenza sanitaria. Ha quindi disposto l’acquisizione, dalla ricorrente e dalle amministrazioni resistenti, di chiarimenti documentati sulla possibile compromissione dei livelli essenziali di assistenza per i pazienti che necessitano di radioterapia, da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha rinviato la decisione cautelare alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e, nelle more, ha confermato fino a tale udienza gli effetti del decreto cautelare n. 2443/2026. Non è indicata una statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • L’aumento delle tariffe delle prestazioni sanitarie non determina, di per sé, un obbligo della Regione di aumentare i budget assegnati alle strutture accreditate: la programmazione sanitaria e la fissazione dei tetti di spesa restano espressione della discrezionalità regionale, nei limiti delle risorse disponibili e degli equilibri di finanza pubblica.
  • Quando si tratta di prestazioni salvavita, la fissazione o il mantenimento di un budget può essere sindacato se, in concreto, rende impossibile garantire il fabbisogno assistenziale programmato dalla Regione; in tal caso rilevano l’eventuale illogicità della scelta, la carenza istruttoria e la possibile violazione degli obblighi di garanzia dell’assistenza sanitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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