Ordinanza n. 4524/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - dell'atto MIC|MIC_SABAP-MI_UO6|22/07/2025|0021426-P con il quale il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano - Ufficio Esportazione ha annullato in autotutela il certificato di avvenuta importazione n. 100267 del 25/06/2025, nonché inibito l'utilizzo del medesimo certificato e richiesto la restituzione dello stesso e l'eventuale reimpatrio del bene; - del provvedimento con cui il suddetto dipinto è stato dichiarato di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a), e 13, co. 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e della nota MIC|MIC_SABAP-TO_UO29|17/09/2025|0019703-P con cui tale provvedimento è stato notificato alla ricorrente ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004; - di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, anche non conosciuto, ivi espressamente inclusi, per quanto occorrer possa e per quanto di interesse, la relazione storico-artistica allegata al provvedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante, la nota prot. n. 5801 del 03/05/2025 con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha avviato il procedimento di dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante del dipinto, la nota prot. n. 9627 del 20/05/2025 con la quale la medesima Soprintendenza ha comunicato all'Ufficio esportazione di Milano il suddetto avvio del procedimento, la nota prot. n. 9855 del 24/07/2025 e le determinazioni prese dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Piemonte nella seduta n. 10 del 24/07/2025 e tutti gli altri atti richiamati e/o allegati nei predetti e con i quali sono stati trasmessi, se e per quanto lesivi per la ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio del certificato di avvenuta importazione del dipinto e dichiarazione del bene di interesse artistico e storico particolarmente importante
Esito
La controversia
La società ricorrente, divenuta proprietaria all’asta del 4 maggio 2025 di un dipinto attribuito a Neri di Bicci, acquistato per 35.000 euro, ha impugnato sia il provvedimento del 22 luglio 2025 con cui l’Ufficio Esportazione di Milano ha annullato d’ufficio il certificato di avvenuta importazione rilasciato il 25 giugno 2025, inibendone l’utilizzo e chiedendone la restituzione e l’eventuale reimpatrio del bene, sia la dichiarazione del 17 settembre 2025 di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera a), e 13, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Ha inoltre esteso l’impugnazione agli atti preparatori e connessi, compresi gli atti di avvio del procedimento e la relazione storico-artistica. L’ordinanza non riporta il contenuto dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; rileva d’ufficio questioni di ammissibilità relative al cumulo delle impugnazioni e alla competenza territoriale.
La decisione
Il TAR non decide ancora il ricorso. Rileva che l’annullamento del certificato di importazione non appare presupposto della dichiarazione di interesse culturale né appartenente alla sua sequenza procedimentale, e dubita quindi dell’ammissibilità dell’impugnazione congiunta di provvedimenti non connessi. Osserva inoltre che la dichiarazione è stata adottata da un’autorità con sede in una regione diversa e ritiene non applicabile, nel caso, l’attrazione della competenza territoriale prevista dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. Assegna alle parti 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie su tali questioni e riserva la decisione alla scadenza del termine. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
che inoltre, il secondo provvedimento è stato emanato da un’autorità amministrativa avente sede in una diversa Regione, non potendosi applicare al caso di specie l’art. 13 c. 4 bis c.p.a., secondo cui, “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso”
Il TAR considera non applicabile, nel caso concreto, la regola di attrazione della competenza territoriale per gli atti presupposti, poiché il provvedimento impugnato emanato dall’autorità avente sede in una diversa regione non risulta presupposto dell’altro atto.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto di assegnare alle parti, ex art. 73 c. 3, c.p.a. un termine per depositare memorie in ordine a quanto sopra evidenziato
La disposizione è utilizzata per consentire alle parti di interloquire sulle questioni di ammissibilità e competenza territoriale rilevate dal Collegio prima della decisione.
Massime di principio
- L’impugnazione congiunta di più provvedimenti può porre una questione di ammissibilità quando gli atti non risultino connessi e uno non costituisca presupposto dell’altro né appartenga alla sua sequenza procedimentale.
- La regola di attrazione della competenza territoriale prevista dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. per gli atti presupposti richiede che tra il provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere e l’atto presupposto sussista effettivamente tale rapporto; non è applicabile, secondo la valutazione interlocutoria qui resa, quando il provvedimento impugnato non appare presupposto dell’altro.
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