Deliberazione n. 687 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’Autorità conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarne l’eventuale acquisizione in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company: ratifica di misure urgenti su materiale sessualmente esplicito segnalato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. La vicenda riguarda una segnalazione di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e quadro normativo
La procedura è stata attivata a seguito di una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate.
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in data 7 novembre 2025 due determinazioni urgenti, nn. 427 e 428/2025, trasmesse il medesimo giorno ai gestori delle piattaforme.
Le misure disposte consistono in:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.
Valutazione del Garante e ratifica finale
Nel corso della riunione del 13 novembre 2025, il Garante ha esaminato la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, l’Autorità ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 427/2025 e 428/2025 adottati dal dirigente competente.
Esito pratico del provvedimento
Il provvedimento conferma dunque un intervento di tipo urgente e cautelare finalizzato a prevenire la diffusione di materiale rientrante nell’area del cosiddetto revenge porn e a preservarne, ove necessario, la disponibilità probatoria in forma limitata e protetta.
Non risulta applicata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria; il contenuto del provvedimento si esaurisce nella ratifica delle misure di blocco della diffusione e di conservazione temporanea del materiale, con i relativi obblighi di sicurezza e comunicazione.
Punti principali
Origine della procedura e base normativa
Il procedimento origina da una segnalazione presentata al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, relativa al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il meccanismo decisionale previsto dal medesimo art. 144-bis, che impone la decisione entro 48 ore, e l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza da parte del dirigente competente, salva ratifica successiva.
Misure urgenti adottate sulle piattaforme
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. La scelta dello strumento urgente è funzionale a evitare la circolazione del contenuto sulle piattaforme interessate.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Alle stesse società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 13 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti dirigenziali nn. 427/2025 e 428/2025 adottati d’urgenza il 7 novembre 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione limitata del materiale segnalato.
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