Deliberazione n. 684 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforme digitali senza consenso dell’interessato. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione immediata di interventi per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento è adottato in tempi ristretti secondo la procedura speciale prevista per il revenge porn.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come c.d. revenge porn
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista per il c.d. revenge porn. La decisione interviene a seguito di una segnalazione presentata dall’interessato ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e diffuso senza consenso.
Presupposti normativi e procedura applicata
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
L’interessato ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 6 novembre 2025 le determinazioni nn. 422 e 423, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme con note dello stesso giorno.
Le determinazioni hanno disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, nella riunione del 13 novembre 2025, i provvedimenti d’urgenza nn. 422/2025 e 423/2025. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per preservarne l’eventuale valore probatorio in condizioni di riservatezza.
Punti principali
Segnalazione per possibile diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito
L’interessato ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, ossia la possibile diffusione tramite piattaforme digitali, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Adozione di misure urgenti da parte del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni il 6 novembre 2025, dirette a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
Contenuto delle determinazioni urgenti
Le misure urgenti hanno imposto: l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti nn. 422/2025 e 423/2025 adottati d’urgenza il 6 novembre 2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni e divieto del Garante n. 697 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni del Garante n. 695 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 669 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni del Garante n. 726 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Deliberazione n. 674 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Deliberazione n. 675 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →