Deliberazione n. 674 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso tramite piattaforma digitale. L'Autorità conferma l'ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne eventuale versione in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Telegram FZ-LLC: ratifica del provvedimento d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento d'urgenza in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell'ambito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento nasce dalla richiesta dell'interessato di intervenire sulla piattaforma indicata per impedire la possibile diffusione del materiale.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione in via d'urgenza di provvedimenti per impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Segnalazione e avvio dell'intervento
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l'Ufficio del Garante e valutata ai fini della compatibilità con la disciplina speciale sul c.d. revenge porn.
Provvedimento d'urgenza del dirigente
Con determinazione n. 404 del 23 ottobre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d'urgenza:
- l'ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, qualora acquisito in chiaro, il materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il provvedimento d'urgenza è stato trasmesso al gestore della piattaforma con nota del 23 ottobre 2025. Esaminate anche le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato il provvedimento ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando le misure urgenti adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Esito
Il provvedimento non irroga una sanzione amministrativa, ma conferma un intervento urgente di prevenzione della diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito e la correlata prescrizione di conservazione per finalità probatorie limitate nel tempo.
Punti principali
Segnalazione per possibile revenge porn
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite la piattaforma Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che sarebbero destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata ricondotta alla disciplina dell'art. 144-bis del Codice privacy.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis Codice privacy, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 404 del 23 ottobre 2025, disponendo in via d'urgenza l'adozione di misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e prescrivendo la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi ai soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 13 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d'urgenza n. 404/25 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento conferma l'efficacia delle misure già adottate e trasmesse al gestore della piattaforma.
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