Prescrizioni del Garante n. 695 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto il reclamo di due interessati contro Quarantadue S.r.l. per la diffusione, nella serie televisiva "Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio", di messaggi vocali e conversazioni telefoniche registrati nel corso di intercettazioni nelle indagini preliminari. Pur riconoscendo che il materiale fosse stato acquisito nell'ambito di regolari attività di intercettazione e che la vicenda avesse un rilevante interesse pubblico, l'Autorità ha ritenuto che la pubblicazione di tali audio non fosse conforme ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione, né al parametro dell'essenzialità dell'informazione richiesto per il giornalismo. È stato quindi dichiarato illecito il trattamento e disposto il divieto di ulteriore diffusione delle registrazioni, con salvezza della sola conservazione per eventuale uso giudiziario.
Quarantadue S.r.l. – divieto di ulteriore diffusione di audio intercettati e conversazioni inseriti nella serie Netflix "Il caso Yara" per violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione
Quarantadue S.r.l. – divieto di ulteriore diffusione di audio intercettati nella serie "Il caso Yara"
Il provvedimento riguarda la diffusione, in una serie televisiva resa disponibile su piattaforma a pagamento, di messaggi vocali e conversazioni telefoniche di due interessati, registrati nel corso di intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento penale relativo a un grave fatto di cronaca. Il Garante ha ritenuto il reclamo fondato e ha vietato a Quarantadue S.r.l. la ulteriore diffusione degli audio contestati.
Origine del procedimento e posizioni delle parti
Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR. I reclamanti hanno contestato che, nei primi tre episodi della serie, fossero stati riprodotti numerosi file audio contenenti messaggi vocali e conversazioni telefoniche intercettati nella fase delle indagini preliminari e mai utilizzati nel corso del processo. In particolare, è stata evidenziata la presenza di un messaggio vocale lasciato dalla madre della vittima alla segreteria telefonica della figlia, in un momento di grande angoscia e senza che fosse ancora nota la sua sorte.
La società produttrice ha replicato che il documentario era il frutto di una capillare analisi degli atti del procedimento penale e di una selezione rigorosa di materiale rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda. Ha sostenuto che le registrazioni fossero state acquisite legittimamente, anche tramite richiesta al tribunale competente, e che la loro diffusione fosse giustificata dal diritto di cronaca, nel rispetto dei principi di veridicità, interesse pubblico e continenza espositiva.
Quadro normativo richiamato
L'Autorità ha ricondotto la valutazione alla disciplina generale del GDPR e alle norme speciali sul giornalismo:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c) GDPR, sui principi di liceità, correttezza e minimizzazione;
- art. 85 GDPR e artt. 136-139 del Codice privacy;
- art. 137, comma 3, del Codice, che richiede l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
- art. 2-quater del Codice, che attribuisce alle Regole deontologiche valore di condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento.
Sono stati richiamati anche precedenti dell'Autorità in tema di intercettazioni e riservatezza dei colloqui, nonché l'art. 57, par. 1, lett. f) e u), e l'art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR per i poteri correttivi del Garante.
Valutazione del Garante sull'uso degli audio intercettati
Il Garante ha ribadito che, anche quando il materiale proviene da intercettazioni regolarmente disposte nell'ambito di un procedimento penale, la sua diffusione per fini giornalistici richiede un autonomo vaglio di essenzialità e proporzionalità. Tale verifica deve essere svolta a tutela della sfera privata delle persone coinvolte, indipendentemente dal fatto che il materiale sia stato selezionato in sede investigativa o che non sia stata chiesta la sua distruzione ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.p.
Nel caso concreto, l'Autorità ha ritenuto che la pubblicazione degli audio contestati, relativi alle fasi più drammatiche e intime del vissuto dei reclamanti, abbia superato i limiti del lecito esercizio del diritto di cronaca. La finalità dichiarata dalla società di restituire un'immagine più umana dei genitori della vittima è stata considerata insufficiente a giustificare la diffusione di contenuti così invasivi della sfera privata.
Violazione accertata
Secondo il Garante, la diffusione di circa 24 file audio nel primo episodio, 19 nel secondo e 3 nel terzo episodio ha integrato un trattamento di dati personali in violazione:
- dei principi di liceità e correttezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR;
- del principio di minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) GDPR;
- dell'art. 137, comma 3, del Codice privacy;
- delle Regole deontologiche per l'attività giornalistica, in particolare degli artt. 5 e 6.
L'Autorità ha evidenziato che la vicenda era già stata oggetto di grande attenzione mediatica e di critiche da parte del Garante in epoca anteriore, ma ha ritenuto che ciò non legittimasse una ulteriore divulgazione di conversazioni tanto delicate e personali.
Provvedimento adottato e conseguenze
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante ha disposto nei confronti di Quarantadue S.r.l. il divieto di ulteriore diffusione delle registrazioni oggetto di reclamo, con espressa salvezza della mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
È stata inoltre disposta l'annotazione della decisione nel registro interno dell'Autorità ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u), del GDPR e dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento richiama altresì la possibilità di applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR in caso di inosservanza delle disposizioni impartite.
Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 24 settembre 2024 da due interessati contro la diffusione, in una serie Netflix prodotta da Quarantadue S.r.l., di file audio contenenti messaggi vocali e conversazioni telefoniche intercettati durante le indagini preliminari e mai utilizzati nel processo. I reclamanti hanno contestato in particolare l'utilizzo della voce della madre in messaggi lasciati alla figlia nel momento della scomparsa, ritenendo la diffusione priva di essenzialità informativa e lesiva della loro sfera privata.
Difese della società e contesto giornalistico
Quarantadue S.r.l. ha sostenuto che il documentario fosse frutto di una rigorosa analisi degli atti del procedimento penale e di materiale d'archivio, ottenuto anche tramite i legali del condannato, e che le registrazioni diffuse fossero solo una selezione limitata e già in parte note al pubblico. La società ha invocato la libertà di cronaca e la conformità ai principi di veridicità, interesse pubblico, continenza, proporzionalità, minimizzazione e privacy by design, sostenendo inoltre che il materiale fosse legittimamente pubblicabile perché relativo a un procedimento concluso con condanna definitiva.
Valutazioni del Garante sul trattamento
Il Garante ha ricondotto la valutazione ai principi generali dell'art. 5 GDPR e alle regole speciali per i trattamenti giornalistici di cui all'art. 85 GDPR e agli artt. 136-139 del Codice, con particolare rilievo per il principio di essenzialità dell'informazione ex art. 137, comma 3, e per le Regole deontologiche. L'Autorità ha ritenuto che, anche in presenza di materiale proveniente da intercettazioni regolarmente effettuate, chi lo diffonde per finalità giornalistiche debba svolgere un autonomo vaglio di essenzialità e proporzionalità, a prescindere dalla selezione operata in sede penale o dall'eventuale mancata richiesta di distruzione ex art. 269 c.p.p.
Violazione accertata e misura adottata
Secondo il Garante, la pubblicazione dei messaggi vocali e delle conversazioni telefoniche, comprensivi di esternazioni intime e sofferte dei reclamanti, ha travalicato i limiti del lecito esercizio del diritto di cronaca e ha comportato una violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati personali. È stata quindi dichiarata l'illiceità della pubblicazione e disposto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f) GDPR, il divieto di ulteriore diffusione delle registrazioni, fermo restando il diritto di conservarle per un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
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