Prescrizioni e divieto del Garante n. 697 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto in parte il reclamo di un interessato contro Quarantadue S.r.l. per la diffusione, in una serie televisiva distribuita su Netflix, di una sua fotografia senza consenso e senza adeguata giustificazione giornalistica. L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione non rispettasse i principi di liceità, correttezza e minimizzazione, né il requisito dell’essenzialità dell’informazione per i trattamenti a fini giornalistici. È stato quindi vietato l’ulteriore utilizzo della foto, salvo la mera conservazione per eventuali esigenze giudiziarie, e disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.
Quarantadue S.r.l.: illecita diffusione di una fotografia di un interessato nella serie Netflix "Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio"
Quarantadue S.r.l. - diffusione illecita della fotografia di un interessato nella serie "Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio"
Il Garante è intervenuto su reclamo di un interessato contro Quarantadue S.r.l., titolare della serie televisiva distribuita su Netflix dedicata al caso di cronaca noto come "Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio". La contestazione riguardava, in particolare, la diffusione a sua insaputa di una fotografia personale nell’ambito del racconto audiovisivo.
Origine del procedimento e doglianze dell’interessato
Il reclamo, presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR e regolarizzato il 16 gennaio 2025, denunciava due profili: da un lato, la presenza nella serie di dichiarazioni ritenute inesatte e non veritiere di un giornalista, idonee a far apparire l’interessato coinvolto nella morte della vittima; dall’altro, la pubblicazione ripetuta di una sua fotografia mai diffusa da lui e non tratta dai suoi profili social, assimilabile a una fototessera o a un’immagine presente in un album di polizia giudiziaria.
L’interessato ha riferito di avere già contestato la condotta alla Società con lettera del 21 ottobre 2024, chiedendo la rimozione della foto. La risposta del 14 novembre 2024 aveva preannunciato la rimozione di alcune dichiarazioni del giornalista, ma aveva negato la rimozione dell’immagine, ritenuta funzionale alla ricostruzione del caso e agli atti di indagine.
Difese della Società e sviluppo istruttorio
Quarantadue S.r.l. ha sostenuto la legittimità del trattamento richiamando l’art. 85 GDPR e la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche, nonché il diritto alla rievocazione storica di fatti di rilevanza pubblica. La Società ha affermato che la fotografia fosse confluita in atti pubblici e fosse necessaria per ricostruire l’albero genealogico della famiglia, elemento decisivo per l’individuazione di un soggetto indicato come "ignoto 1".
Il Garante, con nota del 5 giugno 2025, ha avviato il procedimento segnalando la possibile violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, nonché delle disposizioni speciali sul giornalismo contenute negli artt. 136 ss. e 137, comma 3, del Codice e nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6, allegato A1), il cui rispetto costituisce condizione essenziale di liceità ex art. 2-quater del Codice.
Quadro normativo applicato
L’Autorità ha richiamato il bilanciamento tra protezione dei dati personali e libertà di manifestazione del pensiero previsto dall’art. 85 GDPR e dagli artt. 136-139 del Codice. In tale ambito, il trattamento per finalità giornalistiche è consentito anche senza consenso, ma solo se rispetta diritti, libertà fondamentali e dignità dell’interessato.
Per i dati diffusi in ambito giornalistico, il parametro decisivo è quello dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e ribadito nelle Regole deontologiche. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 168 del Codice, in tema di false dichiarazioni al Garante, e l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR, quale base sanzionatoria per l’inosservanza delle misure dell’Autorità.
Valutazione del Garante sulla diffusione della fotografia
Il Garante ha ricostruito il contesto: un grave fatto di cronaca, di forte impatto mediatico, relativo all’omicidio di una tredicenne, definito nel 2018 con condanna definitiva dell’autore. L’interessato era stato coinvolto solo in modo incidentale, come elemento di passaggio nella ricostruzione genetica delle indagini, mentre il focus investigativo si era poi spostato su altri soggetti.
Secondo l’Autorità, la fotografia diffusa nella serie - una foto tipo fototessera, presumibilmente risalente a molti anni prima - non era sostenuta da un autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dell’interessato tale da renderne essenziale la pubblicazione. La sua esposizione, a distanza di anni dai fatti, ha prodotto un indebito indugio su aspetti personali e riservati, eccedendo rispetto alla reale finalità informativa e determinando un eccesso informativo.
Il Garante ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la diffusione di fotografie di persone coinvolte in fatti di cronaca è lecita solo se sussiste uno specifico e autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle loro fattezze e se la pubblicazione risponde a esigenze di completezza e correttezza dell’informazione, non alla semplice curiosità del pubblico.
Esito: illiceità del trattamento e divieto di ulteriore diffusione
Alla luce di tali elementi, il Garante ha dichiarato l’illiceità della pubblicazione della fotografia, ritenendola in violazione dei principi generali di liceità e correttezza e di minimizzazione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, come specificati per i trattamenti giornalistici dall’art. 137, comma 3, del Codice e dalle Regole deontologiche (artt. 5 e 6).
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR, è stato disposto nei confronti di Quarantadue S.r.l. il divieto di ulteriore diffusione della fotografia, con la sola eccezione della mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria. È stata inoltre disposta l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Profili sanzionatori e tutela giurisdizionale
Il provvedimento richiama l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR, che può trovare applicazione in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Garante. Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e contenuto della doglianza
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 16 gennaio 2025, con cui l’interessato ha contestato la serie televisiva "Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio" realizzata da Quarantadue S.r.l. e disponibile su Netflix. Le contestazioni riguardavano, da un lato, dichiarazioni ritenute inesatte e non veritiere di un giornalista e, dall’altro, la diffusione a sua insaputa di una fotografia personale non tratta da profili social e mai diffusa dall’interessato, assimilabile a una fototessera o a un’immagine presente in un album della Polizia Giudiziaria.
Posizioni delle parti e istruttoria
L’interessato ha sostenuto di aver chiesto alla Società, tramite legale, la rimozione della fotografia già il 21 ottobre 2024, ricevendo riscontro il 14 novembre 2024 con l’annuncio della rimozione di alcune dichiarazioni del giornalista ma con il rigetto della richiesta sulla fotografia. La Società ha difeso la liceità del trattamento richiamando l’art. 85 GDPR, la libertà di espressione e di informazione e l’attività di rievocazione storica, sostenendo che la foto fosse connessa agli atti di indagine e funzionale alla ricostruzione genealogica. Il Garante ha avviato il procedimento il 5 giugno 2025, ipotizzando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 85 GDPR, degli artt. 136 ss. e 137, comma 3, del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’allegato A1.
Valutazione del Garante sui trattamenti per finalità giornalistiche
L’Autorità ha richiamato il quadro di bilanciamento tra diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero previsto dagli artt. 1 e 85 GDPR e dagli artt. 136-139 del Codice, sottolineando che il trattamento giornalistico è lecito anche senza consenso solo se rispetta diritti, libertà fondamentali e dignità dell’interessato. Centrale, in questo caso, è stato il parametro dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico ex art. 137, comma 3, del Codice, nonché il rispetto delle Regole deontologiche (artt. 5 e 6), la cui osservanza costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento ai sensi dell’art. 2-quater del Codice.
Esito della valutazione: illiceità della diffusione della fotografia
Pur riconoscendo la rilevanza mediatica del caso di cronaca e il fatto che il reclamante fosse stato coinvolto solo in modo marginale e transitorio nelle indagini, il Garante ha ritenuto che la diffusione della sua fotografia non fosse necessaria ai fini della completezza e correttezza dell’informazione. Secondo l’Autorità, l’esposizione della foto, rinnovata a distanza di molti anni dai fatti e in un contesto di forte indugio su aspetti personali, ha comportato un indebito sacrificio dei diritti dell’interessato e un eccesso informativo non giustificato dall’interesse pubblico, anche alla luce della giurisprudenza richiamata sulla diffusione di fotografie di persone coinvolte in fatti di cronaca.
Misure adottate e conseguenze
Il Garante ha dichiarato l’illiceità della pubblicazione della fotografia per violazione dei principi di liceità e correttezza e di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, come declinati per il giornalismo dall’art. 137, comma 3, del Codice e dalle Regole deontologiche. Nei confronti di Quarantadue S.r.l. ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di ulteriore diffusione della fotografia, salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. È stata inoltre disposta l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità. Il provvedimento richiama la possibile applicazione della sanzione amministrativa ex art. 83, par. 5, lett. e), GDPR in caso di inosservanza.
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