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Legge

L.R. Veneto 12/2017

Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche.

Normativa regionaleL.R. Veneto 12/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e promuove in Veneto le associazioni enogastronomiche senza scopo di lucro che operano da almeno due anni e sono iscritte in un apposito registro regionale. Prevede criteri di iscrizione, aggiornamenti annuali, interventi di sostegno e promozione della Giunta regionale. La copertura finanziaria è riferita soprattutto all’esercizio 2017.

Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche venete

Riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche venete

La legge disciplina il riconoscimento regionale delle associazioni enogastronomiche operanti nel territorio del Veneto e definisce gli strumenti con cui la Regione ne sostiene la valorizzazione. L’obiettivo è tutelare e promuovere prodotti agroalimentari, vitivinicoli, piatti tipici, cultura e tradizioni locali.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Veneto riconosce l’associazionismo enogastronomico come strumento di tutela e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole del territorio. L’intervento regionale riguarda le realtà associative che operano nel territorio veneto e che svolgono attività di promozione culturale, storica e sociale legata all’enogastronomia locale.

Soggetti destinatari e requisiti

Sono destinatari degli interventi di promozione le associazioni enogastronomiche, comprese confraternite, accademie e magisteri, purché in possesso di specifici requisiti:

  • assenza di fini di lucro;
  • operatività da almeno due anni nel territorio veneto;
  • rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina regionale sul volontariato richiamata dalla legge;
  • previsione statutaria della finalità principale di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, vitivinicoli e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura e delle tradizioni locali tramite iniziative sociali, storiche e culturali;
  • iscrizione nel registro regionale.

Registro regionale delle associazioni

Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni enogastronomiche aventi i requisiti richiesti. La Giunta pubblica annualmente l’elenco aggiornato delle associazioni registrate sia sul Bollettino Ufficiale della Regione sia sul proprio sito internet.

Iscrizione, aggiornamenti e cancellazione dal registro

La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante ed è corredata da:

  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • elenco nominativo delle cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell’associazione;
  • relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e su quella programmata.

La Giunta regionale accetta le domande secondo tempi e modalità stabiliti con il provvedimento attuativo previsto dalla legge. Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni già iscritte devono trasmettere una relazione sull’attività svolta e su quella programmata, l’autocertificazione del permanere dei requisiti e l’eventuale aggiornamento di statuto, cariche sociali e sedi operative. La perdita dei requisiti o la cessazione dell’attività comportano la cancellazione dal registro. È inoltre consentita la costituzione di confederazioni regionali tra associazioni.

Misure di promozione e sostegno

La Giunta regionale favorisce le iniziative degli enti locali e delle associazioni enogastronomiche mediante:

  • sostegno a specifici progetti, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e attrezzature regionali;
  • servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche in raccordo con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio.

Disposizioni attuative

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve disciplinare le modalità di tenuta del registro regionale e i criteri per accedere agli interventi di promozione previsti.

Aspetti finanziari

Per l’esercizio 2017 gli oneri derivanti dalle misure di promozione sono quantificati in 10.000 euro e trovano copertura nel bilancio regionale, mediante riallocazione di risorse tra missioni e programmi indicati dalla legge. Per gli esercizi successivi la spesa è autorizzata nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti dalle leggi di bilancio.

Attualità della disciplina

La legge contiene una disciplina generale di promozione dell’associazionismo enogastronomico e non risulta limitata a un solo evento o a un solo esercizio, ma la copertura finanziaria iniziale è riferita al 2017. La parte operativa resta utile solo per le associazioni e i procedimenti ancora disciplinati dalla Regione Veneto in base agli atti attuativi.

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